10.2006.433
Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 1.60 - max. 2.19)
23 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.433
Data decisione, Autorità:
23.03.2007, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 1.60 - max. 2.19)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.433
DA
3145/2006
Bellinzona
23
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.19 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.25 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui
piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la
corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza salendo poi sul
marciapiede cozzando contro due blocchi di cemento terminando infine la corsa
nella scarpata sottostante;
avvenuti a __________;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3145/2006 di data 4 settembre 2006 del che propone la condanna
dell'accusato:
1.
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni
economiche.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
15.
(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 23.02.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006 dall'accusato,
limitatamente al punto 3;
indetto il
dibattimento 23 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre
il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1
dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.
2.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese dell’odierno giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei
confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.
rileva che
i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia
“la
condanna di ACCU 1
1.
Alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla
multa di fr. 600.- […].
…
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.”
sono
esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre
dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 4 settembre 2006.
prescinde dal
prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giudirico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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