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Decisione

10.2006.433

Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 1.60 - max. 2.19)

23 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui

piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la

corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza salendo poi sul

marciapiede cozzando contro due blocchi di cemento terminando infine la corsa

nella scarpata sottostante;

avvenuti a __________;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3145/2006 di data 4 settembre 2006 del che propone la condanna

dell'accusato:

1.

Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni

economiche.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

15.

(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 23.02.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006 dall'accusato,

limitatamente al punto 3;

indetto il

dibattimento 23 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre

il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1

dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.

2.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese dell’odierno giudizio.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei

confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 23.02.2004.

rileva che

i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia

“la

condanna di ACCU 1

1.

Alla

pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

Alla

multa di fr. 600.- […].

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.”

sono

esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre

dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 4 settembre 2006.

prescinde dal

prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giudirico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

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presidente: La

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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