10.2006.435
Disporre indebitamente a danno dei creditori dei beni pignorati dall'UEF; omettere di presentare alla Cassa di compensazione AVS i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti
17 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.435
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, PRPEN
Titolo:
Disporre indebitamente a danno dei creditori dei beni pignorati dall'UEF; omettere di presentare alla Cassa di compensazione AVS i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti
CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE FEDERALE AVS
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
art. 169 CPS
art. 88 LAVS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti
da: PR 1
3. LESA 1
4. LESA 2
5. LESA 3
Incarto
n.
10.2006.435
DA
3211/2006
Bellinzona
17
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo
compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e
gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei
creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati
nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;
fatti avvenuti nelle
sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
169 CPS;
2. contravvenzione alla Legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, nel periodo
compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3,
Fatti
i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i
reiterati richiami della stessa Cassa;
fatti avvenuti nelle sopraindicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
88 LAVS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80.
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006
dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio
2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1
Distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
1.2
Contravvenzione
alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1.
distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
2.
contravvenzione alla Legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
1'000.-- (mille);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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