10.2006.437
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo
4 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.437
Data decisione, Autorità:
04.04.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.437
DA
3352/2006
Bellinzona
4
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Honda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2004 per analogo reato (alcolemia: 2.31 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
12 luglio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3352/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 agosto
2004.
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 settembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata
con il decreto d’accusa del 16 agosto 2004 illustrando come il proprio
assistito abbia imparato la lezione per cui la prognosi risulta esser
favorevole;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 12 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3352/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale
di fr. 8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 46
cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi
(art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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