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Decisione

10.2006.437

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo

4 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12 luglio 2006;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 18

settembre 2006 n. 3352/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 agosto

2004.

(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 settembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata

con il decreto d’accusa del 16 agosto 2004 illustrando come il proprio

assistito abbia imparato la lezione per cui la prognosi risulta esser

favorevole;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 12 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3352/2006 del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale

di fr. 8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 46

cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi

(art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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