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Decisione

10.2006.440

opposizione tardiva

13 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 90 Cifra 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 3085/2006 di data 30 agosto 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di

fr. 2000.--.

e inoltre il dissequestro e la restituzione al sequestratario, alla crescita in

giudicato del decreto di accusa, dell'autofurgone targato TI __________.

vista l'opposizione

interposta in data 25 settembre 2006 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 30 agosto 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante

l’avviso del 31 agosto 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al

mittente, il quale in data 14 settembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato

una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di

intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e

riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere l’8 settembre 2006 ed è scaduto il 22 settembre seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 25 settembre 2006 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

indipendentemente da quanto sopra l’accusato - che sembrerebbe aver ricevuto il

20.

settembre 2006 la copia per conoscenza del decreto intimatogli per

raccomandata e da lui non ritirato (cfr. opposizione) - avrebbe oltretutto ancora

avuto la possibilità di fare opposizione, se si fosse attivato tempestivamente;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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