10.2006.440
opposizione tardiva
13 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.440
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.440
DA
3085/2006
Bellinzona
13
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
siccome
ritenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione;
Fatti
avvenuti il __________ __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 90 Cifra 2 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 3085/2006 di data 30 agosto 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di
fr. 2000.--.
e inoltre il dissequestro e la restituzione al sequestratario, alla crescita in
giudicato del decreto di accusa, dell'autofurgone targato TI __________.
vista l'opposizione
interposta in data 25 settembre 2006 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 30 agosto 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante
l’avviso del 31 agosto 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al
mittente, il quale in data 14 settembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato
una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di
intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata
si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il
settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e
riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere l’8 settembre 2006 ed è scaduto il 22 settembre seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata in data 25 settembre 2006 (cfr. timbro sulla
busta), è tardiva;
che
indipendentemente da quanto sopra l’accusato - che sembrerebbe aver ricevuto il
20.
settembre 2006 la copia per conoscenza del decreto intimatogli per
raccomandata e da lui non ritirato (cfr. opposizione) - avrebbe oltretutto ancora
avuto la possibilità di fare opposizione, se si fosse attivato tempestivamente;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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