Lexipedia

Decisione

10.2006.441

antenna di un camion fissata in modo scorretto che rialzandosi durante il tragitto su un carro ferroviario provoca un incendio

5 aprile 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 3024/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1’500.--.

3.

Rinvia le parti civili CIVI

1.

- __________ (D) e CIVI 2 __________ al competente foro civile per le loro

pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006

dall’accusato;

indetto il dibattimento 5 aprile 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il rappresentante delle parti civili CIVI

3.

e __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

all’audizione del teste;

sentito il rappresentante delle parti

civili CIVI 3 e __________, il quale, rilevando come siano dati sia gli aspetti

oggettivi e soggettivi del reato, ha chiesto la conferma del decreto d’accusa e

postulato il risarcimento del danno subito da __________ ammontante a fr.

5’519.90;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ha

chiesto di essere di prosciolto sostenendo di aver fatto tutto il possibile per

assicurare l’antenna in maniera adeguata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono

essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte

civile __________?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

L’imputato, coniugato e con due

figli, di cui uno diciassettenne e l’altra che frequenta l’università, svolge

la professione di autista di mezzi pesanti (TIR) da oltre una ventina d’anni. Da

inizio 2005 è alle dipendenze della ditta CIVI 1, con sede a __________ /WT

(Germania), che ha rilevato la società __________, presso la quale egli aveva

in precedenza lavorato per un anno.

La sua famiglia abita in

Italia, mentre lui, per motivi professionali, risiede ad Ingelheim, in

Germania.

Il suo salario netto mensile ammonta

a circa € 1'400.--/1'500.--.

2.

Il 29 agosto 2005 il prevenuto

si è messo alla guida dell’autocarro marca MAN immatricolato in Germania sotto

il numero __________, cui era agganciato un semi-rimorchio cisterna targato __________,

entrambi intestati al suo datore di lavoro, con l’ordine di andare a ritirare

del materiale (cenere per cemento) per la ditta __________ nella zona di

Neuenburg (D) per condurlo in Ticino, più precisamente a Bodio.

Una volta terminata

l’operazione di carico, verso le 14:00 circa, il signor ACCU 1 ha ricevuto dal

proprio principale la disposizione di effettuare il trasporto utilizzando il

treno sulla tratta Basilea-Lugano, per poi proseguire su strada sino a Bodio.

Questa modifica dei piani di viaggio rispetto a quelli iniziali si era resa

necessaria a seguito delle colonne createsi quel giorno al portale nord della

galleria del San Gottardo.

3.

Giunto a Basilea verso le

15:30-16:00 il prevenuto si è così diretto al punto d’imbarco ferroviario della

__________. Dopo l’espletamento delle necessarie formalità ed un’attesa di

molte ore, verso le 21:00-21:30 il suo camion è stato fatto salire sul treno.

Malgrado avesse già effettuato

più volte, nel corso della sua carriera, dei trasferimenti con mezzi pesanti

caricati su vagoni ferroviari e conoscesse dunque molto bene, per sua stessa

ammissione (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2), le

disposizioni di sicurezza da adottare in simili situazioni, l’accusato è stato

reso attento da un suo collega camionista, il signor __________, della

necessità di abbassare o togliere l’antenna radio che si trovava sopra la

cabina del veicolo (cfr. verbale di audizione 30 agosto 2005 di __________,

pag. 2). Quest’ultimo ha pure segnalato al responsabile della __________

incaricato della sorveglianza delle operazioni di carico del treno che un

autista non pratico stava caricando il proprio veicolo, ottenendone

l’assicurazione che gli sarebbe stata prestata particolare attenzione.

In effetti, poco dopo il signor __________

si è recato dal signor ACCU 1 e, dopo aver notato che l’antenna era

effettivamente troppo alta, lo ha ripetutamente reso attento della necessità di

staccarla o perlomeno di abbassarla (cfr. verbale di audizione rogatoriale 9 novembre

2005.

di __________, pag. 2).

4.

Sapendo che la cosa andava

comunque fatta, dopo aver preso atto dei consigli del collega e delle

disposizioni impartitegli dal controllore della ditta di trasporto ferroviario,

l’accusato ha effettivamente abbassato l’antenna, facendola passare sotto lo

spoiler e legandola con un laccio da scarpe ai pomelli di fissaggio dello

stesso (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2).

Alle 23:16 il convoglio

ferroviario __________ n. 73947 è partito dalla stazione di Basilea, dopo che

gli autisti, come da regolamento, avevano preso posto negli appositi vagoni

cuccetta.

5.

Alle ore 02:53:35 i due

macchinisti del treno n. 73947 hanno registrato un improvviso calo di tensione

sulla linea, proprio nel momento in cui si trovano all’interno del tunnel di

Prato, al km 103. La locomotiva si è disinserita automaticamente. Il

macchinista __________, seguendo le procedure, ha effettuato le manipolazioni necessarie

per riavviare la motrice. Inserendo l’interruttore principale, la corrente è

tornata pochi secondi dopo, alle 02:53:53, ed il convoglio ha così potuto

proseguire normalmente la sua marcia.

Uscito dalla galleria il

macchinista ha controllato attraverso gli specchietti retrovisori se vi fosse

qualche anomalia, non notando nulla.

Poco più tardi però, un collega

ai comandi del treno n. 41008 transitante in direzione Nord, incrociando il

convoglio __________ nei pressi della stazione di Faido, ha rilevato la

presenza di fiamme su uno dei vagoni di quest’ultimo ed ha dato immediatamente

l’allarme.

Verso le 03:00 il signor __________,

dopo aver individuato la posizione migliore per facilitare l’intervento dei

soccorritori, ha arrestato il treno n. 73497 al km 108.980, su un ponte in

territorio del Comune di Faido, poco prima della frazione di Lavorgo.

Immediatamente dopo l’arresto

del treno gli autisti dei camion sono scesi dal vagone loro assegnato per

vedere cosa era successo. L’imputato e qualche collega hanno preso degli

estintori con l’intenzione di tentare di spegnere le fiamme ma sono stati fatti

rientrare immediatamente nella loro carrozza dal capotreno per motivi di

sicurezza, così come previsto dal regolamento.

Sul posto sono di lì a poco

intervenuti 21 uomini e 6 mezzi del corpo pompieri di Biasca, coadiuvati da

quelli di Faido, che hanno immediatamente dato avvio alle operazioni

spegnimento del rogo, che all’inizio si sono dovute limitare a quelle di

contenimento delle fiamme. In effetti il lavoro vero e proprio ha potuto essere

effettuato solo in un secondo tempo, dopo aver dovuto forzatamente attendere che

venisse tolta la corrente dalle linee, onde evitare pericoli per le persone e

ulteriori danni alle cose.

Alle 04:27 l’incendio è stato

finalmente domato.

6.

Nell’ambito dell’inchiesta

giudiziaria che ha fatto seguito all’evento è stata demandata al prof. __________

una perizia tecnico scientifica volta ad accertarne le cause e ad individuare

le eventuali colpe.

Il referto, reso il 6 aprile

2006, ha concluso che all’origine del sinistro vi è stato un importante

passaggio di corrente dalla linea d’alta tensione della ferrovia al camion

dell’imputato, attraverso l’antenna situata sulla cabina dello stesso. In

questo modo un’importante quantità di calore si è sprigionata per effetto Joule

sull’automezzo, infiammando istantaneamente gli elementi combustibili che si

trovavano nella cabina e nel vano motore del trattore del TIR della ditta CIVI

1: “L’importante quantité de chaleur dégagée par effet Joule a enflammé, de

manière instantanée, les élements combustibles du tracteur installés dans la

cabine et dans le compartiment moteur. L’allumage de

l’incendie à partir d’une source de chaleur intense et la présence sur le poids

lourd de nombreux matériaux combustibles facilement inflammables ont favorisé une

cinétique élevée de combustion. Cepandant, à l’arrêt du convoi, grâce au

confinement métallique assuré par le compartiment moteur et la carrosserie, les

flammes se sont développées vers le haut, entraînées par la poussée

d’Archimède. C’est la raison pour laquelle le remorque est intacte alors que le

tracteur est totalement détruit ” (cfr. referto

peritale, pag. 21).

Secondo gli

accertamenti del perito, infatti, è sufficiente che un conduttore collegato a

terra sia distante 15 cm dalla linea di contatto, affinché si inneschi un arco

di energia che può dare origine a incendi.

Analizzata nel dettaglio la

struttura del veicolo e dei vagoni, rispettivamente le varie altezze raggiunte rispetto

ai fili d’alta tensione situati sulla linea ferroviaria, il prof. __________ ha concluso senza ombra di dubbio che l’unico

punto di passaggio della corrente possibile sia stato proprio l’antenna situata

sul tetto della motrice (cfr. referto peritale, pag. 21 s.). Egli ha così

attestato esplicitamente il rapporto di causalità tra la presenza dell’antenna

ed il sinistro: “Techniquement, le rapport de causalité entre l’antenne et

le phénomène initiant l’incendie est établi” (cfr. referto peritale, pag.

22).

7.

Come l’antenna abbia potuto

avvicinarsi in maniera pericolosa all’alta tensione non è difficile da

stabilire. In effetti l’imputato stesso ha dichiarato di non averla staccata ma

di averla semplicemente inclinata, fatta passare sotto lo spoiler situato del

tetto della cabina e di averla infine assicurata con un laccio da scarpe.

Risulta evidente come simili

precauzioni non siano state sufficienti a garantire che l’antenna rimanesse distesa

orizzontalmente per tutta la durata del viaggio.

Una stringa per scarpe risulta

essere, già ad un’analisi basata solo sul buon senso, un mezzo poco indicato per

assicurare un’antenna radio ed evitare che ritorni nella posizione naturale

nonostante gli scossoni, la resistenza dell’aria ed i colpi che inevitabilmente

si devono prevedere in un tragitto in treno a velocità sostenute.

A questo va aggiunto che i materiali

che compongono le stringhe per scarpe, notoriamente, non sono atti a garantire

la stabilità dei nodi, che spesso si sciolgono dopo qualche pressione.

Non si può dunque che concludere

che l’antenna si è rialzata a causa di un ancoraggio insufficiente imputabile

esclusivamente all’accusato.

8.

L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (detenzione o

multa secondo il vecchio diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque

per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui

o pericolo per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole

mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222

cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era prevista solo la detenzione).

Dal profilo oggettivo è

necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un

incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non

è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente

se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare

un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere

spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del

medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo

per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo il reato

è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia

cosciente o incosciente.

Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS

agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è

colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue

conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza

esige che l’agente sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone

oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere,

se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o

il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione

(Rep 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).

Per poter affermare che

l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna

tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono

disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che

una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico

(Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).

9.

Dal punto di vista dell’adempimento

oggettivo del reato non vi sono particolari difficoltà, preso atto che ha

potuto essere appurato con certezza che all’origine dell’incendio vi è

l’erroneo fissaggio dell’antenna da parte del signor ACCU 1, che ha fatto sì

che la stessa s’innalzasse nuovamente durante il tragitto e si avvicinasse

pericolosamente alla linea di alta tensione, al punto da fungere da ponte per

il passaggio della corrente elettrica che ha dato origine alle fiamme.

Dal punto di vista soggettivo

l’imputato ha agito sicuramente in maniera negligente, avendo sottovalutato il

problema ed essendosi limitato a legare l’antenna con un mezzo palesemente

inadatto. Avendo già effettuato numerosi viaggi simili ed avendo sottoscritto

prima dell’imbarco il contratto di trasporto sul quale esse erano chiaramente

illustrate, egli era perfettamente a conoscenza delle disposizioni impartite

dalla __________ per i trasporti su rotaia dei camion e dei pericoli connessi

ad un loro mancato rispetto. Ma non solo. Nel caso specifico egli, prima della

partenza, era stato addirittura reso attento esplicitamente e ripetutamente della

necessità di abbassare l’antenna da ben due persone.

Il fatto che si fosse messo

alla guida di un veicolo per lui nuovo non permette di scagionarlo in alcun

modo.

Se ne deve pertanto concludere

che il signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di incendio colposo,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa.

10.

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Nel caso in

esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua

incensuratezza, il suo corretto comportamento nei confronti delle autorità

giudiziarie e di polizia, così come la sua solida posizione professionale ed

all’interno della società.

Ciononostante

non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia verificato a

seguito di una grave leggerezza del signor ACCU 1 e che i rischi che l’incendio

del camion ha comportato sono stati notevoli, anche se per fortuna le

conseguenze effettive si sono poi rivelate molto contenute, ad eccezione del

blocco del traffico ferroviario di alcune ore.

In

considerazione di tutto questo la pena proposta con il decreto d’accusa risulta

essere equa e debitamente commisurata, per cui può essere confermata nella

sostanza.

11.

Il 1.

gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002

concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il

sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un

reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad

applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex

mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi

(art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare

una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono

adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Di conseguenza la pena di 30

giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere commutata in 30

aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato emersa nel corso

dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota giornaliera in fr.

30.

--.

Pure da ratificare è la

proposta di sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto

dalla legge avanzata dall’accusa, preso atto che la personalità dell’accusato

parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.

12.

In occasione del dibattimento la

parte civile __________ ha rivendicato il risarcimento del danno da lei subito

a seguito dell’incendio, quantificato in fr. 5'519.90.

A sostegno di questa sua

pretesa, essa ha prodotto, con scritto 2 ottobre 2006, una fattura per un

importo corrispondente, relativa ai lavori di riparazione dei danni provocati

dall’incendio in questione al carro ferroviario Saadkms n. 83854984683-2.

La pretesa è dunque liquida,

dettagliata e dimostrata, per cui può essere accolta integralmente.

Per contro, deve essere

confermato il rinvio delle parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro

civile, non avendo le stesse interposto opposizione al decreto d’accusa.

13.

La tassa e le spese della

presente procedura devono essere poste a carico dell’imputato.

Constatato che la motivazione

della sentenza è stata richiesta dalla parte civile CIVI 3 per poter essere

utilizzata a fini propri, senza che vi sia alcuna intenzione di procedere a ricorsi,

si giustifica caricare comunque alla stessa le spese di motivazione, ammontanti

a fr. 400.--.

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti compiuti sul tratto

ferroviario Basilea-Kleinhünigen/Chiggiogna fra il 29 ed il 30 agosto 2005

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3024/2006 del 28

agosto 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al versamento alla parte civile

__________, __________, dell’importo di fr. 5'519.90 a titolo di

risarcimento del danno (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’890.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, sono state rinviate al

competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento,

e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

, , ,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio della difesa contro gli

incendi, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 1550.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 1890.00 totale

Distinta spese a carico di CIVI 3,

fr. 400.00 tassa

di giustizia (maggiore aggravio motivazione)

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster