10.2006.441
antenna di un camion fissata in modo scorretto che rialzandosi durante il tragitto su un carro ferroviario provoca un incendio
5 aprile 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.441
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, PRPEN
Titolo:
antenna di un camion fissata in modo scorretto che rialzandosi durante il tragitto su un carro ferroviario provoca un incendio
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
1. CIVI
1
2. CIVI 2
3. LESA 1
4. CIVI 3
Incarto
n.
10.2006.441
DA
3024/2006
Bellinzona
5 aprile 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente
cagionato un incendio per il quale ne è derivato danno alla cosa altrui e
pericolo per l’incolumità pubblica, e meglio per avere:
-
nella sua veste di autista professionale addetto a trasporti
internazionali di merci, caricato a Basilea sul convoglio ferroviario __________
n. 73947 diretto a Chiasso, il trattore a sella MAN targato (D) __________ con
semirimorchio-cisterna targato (D) __________, entrambi della ditta CIVI 1 di __________
(D), trasportante della cenere destinata alla ditta __________ di Bodio;
-
malgrado le precise prescrizioni di servizio sul posizionamento delle
antenne dell’autocarro durante tale genere di trasporto ferroviario (staccate
e/o abbassate e assicurate) a lui note e i richiami sia di un altro autista sia
del verificatore LESA 1 in servizio al momento del carico sul convoglio
ferroviario, disteso l’antenna sporgente sul tetto del trattore a sella
facendola passare sotto lo spoiler posizionato sul tetto, assicurandola poi
allo stesso con una stringa per scarpe;
-
durante il viaggio, verosimilmente a causa degli sballottamenti del
convoglio ferroviario, al km 103 in territorio di Faido e all’interno della
galleria elicoidale “Prato”, così come ha poi stabilito la perizia
tecnico-scientifica ordinata giudizialmente, l’antenna si è staccata dal suo
approssimativo ancoraggio andando a posizionarsi in modo tale da provocare un
“arco elettrico” fra la stessa e la linea elettrica di alimentazione
ferroviaria, provocando conseguentemente un corto-circuito che ha provocato
l’incendio del materiale infiammabile del trattore a sella e relativi danni al
vagone ferroviario su cui era caricato, oltre ad un blocco del tratto ferroviario
e ad un corto-circuito sulla stessa linea di alimentazione elettrica;
fatti avvenuti sul tratto
ferroviario Basilea-Kleinhünigen/Chiggiogna fra il 29 e il 30 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 agosto
Fatti
2006 n. 3024/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1’500.--.
3.
Rinvia le parti civili CIVI
1.
- __________ (D) e CIVI 2 __________ al competente foro civile per le loro
pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 settembre 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 aprile 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il rappresentante delle parti civili CIVI
3.
e __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione del teste;
sentito il rappresentante delle parti
civili CIVI 3 e __________, il quale, rilevando come siano dati sia gli aspetti
oggettivi e soggettivi del reato, ha chiesto la conferma del decreto d’accusa e
postulato il risarcimento del danno subito da __________ ammontante a fr.
5’519.90;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ha
chiesto di essere di prosciolto sostenendo di aver fatto tutto il possibile per
assicurare l’antenna in maniera adeguata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono
essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte
civile __________?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
L’imputato, coniugato e con due
figli, di cui uno diciassettenne e l’altra che frequenta l’università, svolge
la professione di autista di mezzi pesanti (TIR) da oltre una ventina d’anni. Da
inizio 2005 è alle dipendenze della ditta CIVI 1, con sede a __________ /WT
(Germania), che ha rilevato la società __________, presso la quale egli aveva
in precedenza lavorato per un anno.
La sua famiglia abita in
Italia, mentre lui, per motivi professionali, risiede ad Ingelheim, in
Germania.
Il suo salario netto mensile ammonta
a circa € 1'400.--/1'500.--.
2.
Il 29 agosto 2005 il prevenuto
si è messo alla guida dell’autocarro marca MAN immatricolato in Germania sotto
il numero __________, cui era agganciato un semi-rimorchio cisterna targato __________,
entrambi intestati al suo datore di lavoro, con l’ordine di andare a ritirare
del materiale (cenere per cemento) per la ditta __________ nella zona di
Neuenburg (D) per condurlo in Ticino, più precisamente a Bodio.
Una volta terminata
l’operazione di carico, verso le 14:00 circa, il signor ACCU 1 ha ricevuto dal
proprio principale la disposizione di effettuare il trasporto utilizzando il
treno sulla tratta Basilea-Lugano, per poi proseguire su strada sino a Bodio.
Questa modifica dei piani di viaggio rispetto a quelli iniziali si era resa
necessaria a seguito delle colonne createsi quel giorno al portale nord della
galleria del San Gottardo.
3.
Giunto a Basilea verso le
15:30-16:00 il prevenuto si è così diretto al punto d’imbarco ferroviario della
__________. Dopo l’espletamento delle necessarie formalità ed un’attesa di
molte ore, verso le 21:00-21:30 il suo camion è stato fatto salire sul treno.
Malgrado avesse già effettuato
più volte, nel corso della sua carriera, dei trasferimenti con mezzi pesanti
caricati su vagoni ferroviari e conoscesse dunque molto bene, per sua stessa
ammissione (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2), le
disposizioni di sicurezza da adottare in simili situazioni, l’accusato è stato
reso attento da un suo collega camionista, il signor __________, della
necessità di abbassare o togliere l’antenna radio che si trovava sopra la
cabina del veicolo (cfr. verbale di audizione 30 agosto 2005 di __________,
pag. 2). Quest’ultimo ha pure segnalato al responsabile della __________
incaricato della sorveglianza delle operazioni di carico del treno che un
autista non pratico stava caricando il proprio veicolo, ottenendone
l’assicurazione che gli sarebbe stata prestata particolare attenzione.
In effetti, poco dopo il signor __________
si è recato dal signor ACCU 1 e, dopo aver notato che l’antenna era
effettivamente troppo alta, lo ha ripetutamente reso attento della necessità di
staccarla o perlomeno di abbassarla (cfr. verbale di audizione rogatoriale 9 novembre
2005.
di __________, pag. 2).
4.
Sapendo che la cosa andava
comunque fatta, dopo aver preso atto dei consigli del collega e delle
disposizioni impartitegli dal controllore della ditta di trasporto ferroviario,
l’accusato ha effettivamente abbassato l’antenna, facendola passare sotto lo
spoiler e legandola con un laccio da scarpe ai pomelli di fissaggio dello
stesso (cfr. suo verbale di audizione 30 agosto 2005, pag. 2).
Alle 23:16 il convoglio
ferroviario __________ n. 73947 è partito dalla stazione di Basilea, dopo che
gli autisti, come da regolamento, avevano preso posto negli appositi vagoni
cuccetta.
5.
Alle ore 02:53:35 i due
macchinisti del treno n. 73947 hanno registrato un improvviso calo di tensione
sulla linea, proprio nel momento in cui si trovano all’interno del tunnel di
Prato, al km 103. La locomotiva si è disinserita automaticamente. Il
macchinista __________, seguendo le procedure, ha effettuato le manipolazioni necessarie
per riavviare la motrice. Inserendo l’interruttore principale, la corrente è
tornata pochi secondi dopo, alle 02:53:53, ed il convoglio ha così potuto
proseguire normalmente la sua marcia.
Uscito dalla galleria il
macchinista ha controllato attraverso gli specchietti retrovisori se vi fosse
qualche anomalia, non notando nulla.
Poco più tardi però, un collega
ai comandi del treno n. 41008 transitante in direzione Nord, incrociando il
convoglio __________ nei pressi della stazione di Faido, ha rilevato la
presenza di fiamme su uno dei vagoni di quest’ultimo ed ha dato immediatamente
l’allarme.
Verso le 03:00 il signor __________,
dopo aver individuato la posizione migliore per facilitare l’intervento dei
soccorritori, ha arrestato il treno n. 73497 al km 108.980, su un ponte in
territorio del Comune di Faido, poco prima della frazione di Lavorgo.
Immediatamente dopo l’arresto
del treno gli autisti dei camion sono scesi dal vagone loro assegnato per
vedere cosa era successo. L’imputato e qualche collega hanno preso degli
estintori con l’intenzione di tentare di spegnere le fiamme ma sono stati fatti
rientrare immediatamente nella loro carrozza dal capotreno per motivi di
sicurezza, così come previsto dal regolamento.
Sul posto sono di lì a poco
intervenuti 21 uomini e 6 mezzi del corpo pompieri di Biasca, coadiuvati da
quelli di Faido, che hanno immediatamente dato avvio alle operazioni
spegnimento del rogo, che all’inizio si sono dovute limitare a quelle di
contenimento delle fiamme. In effetti il lavoro vero e proprio ha potuto essere
effettuato solo in un secondo tempo, dopo aver dovuto forzatamente attendere che
venisse tolta la corrente dalle linee, onde evitare pericoli per le persone e
ulteriori danni alle cose.
Alle 04:27 l’incendio è stato
finalmente domato.
6.
Nell’ambito dell’inchiesta
giudiziaria che ha fatto seguito all’evento è stata demandata al prof. __________
una perizia tecnico scientifica volta ad accertarne le cause e ad individuare
le eventuali colpe.
Il referto, reso il 6 aprile
2006, ha concluso che all’origine del sinistro vi è stato un importante
passaggio di corrente dalla linea d’alta tensione della ferrovia al camion
dell’imputato, attraverso l’antenna situata sulla cabina dello stesso. In
questo modo un’importante quantità di calore si è sprigionata per effetto Joule
sull’automezzo, infiammando istantaneamente gli elementi combustibili che si
trovavano nella cabina e nel vano motore del trattore del TIR della ditta CIVI
1: “L’importante quantité de chaleur dégagée par effet Joule a enflammé, de
manière instantanée, les élements combustibles du tracteur installés dans la
cabine et dans le compartiment moteur. L’allumage de
l’incendie à partir d’une source de chaleur intense et la présence sur le poids
lourd de nombreux matériaux combustibles facilement inflammables ont favorisé une
cinétique élevée de combustion. Cepandant, à l’arrêt du convoi, grâce au
confinement métallique assuré par le compartiment moteur et la carrosserie, les
flammes se sont développées vers le haut, entraînées par la poussée
d’Archimède. C’est la raison pour laquelle le remorque est intacte alors que le
tracteur est totalement détruit ” (cfr. referto
peritale, pag. 21).
Secondo gli
accertamenti del perito, infatti, è sufficiente che un conduttore collegato a
terra sia distante 15 cm dalla linea di contatto, affinché si inneschi un arco
di energia che può dare origine a incendi.
Analizzata nel dettaglio la
struttura del veicolo e dei vagoni, rispettivamente le varie altezze raggiunte rispetto
ai fili d’alta tensione situati sulla linea ferroviaria, il prof. __________ ha concluso senza ombra di dubbio che l’unico
punto di passaggio della corrente possibile sia stato proprio l’antenna situata
sul tetto della motrice (cfr. referto peritale, pag. 21 s.). Egli ha così
attestato esplicitamente il rapporto di causalità tra la presenza dell’antenna
ed il sinistro: “Techniquement, le rapport de causalité entre l’antenne et
le phénomène initiant l’incendie est établi” (cfr. referto peritale, pag.
22).
7.
Come l’antenna abbia potuto
avvicinarsi in maniera pericolosa all’alta tensione non è difficile da
stabilire. In effetti l’imputato stesso ha dichiarato di non averla staccata ma
di averla semplicemente inclinata, fatta passare sotto lo spoiler situato del
tetto della cabina e di averla infine assicurata con un laccio da scarpe.
Risulta evidente come simili
precauzioni non siano state sufficienti a garantire che l’antenna rimanesse distesa
orizzontalmente per tutta la durata del viaggio.
Una stringa per scarpe risulta
essere, già ad un’analisi basata solo sul buon senso, un mezzo poco indicato per
assicurare un’antenna radio ed evitare che ritorni nella posizione naturale
nonostante gli scossoni, la resistenza dell’aria ed i colpi che inevitabilmente
si devono prevedere in un tragitto in treno a velocità sostenute.
A questo va aggiunto che i materiali
che compongono le stringhe per scarpe, notoriamente, non sono atti a garantire
la stabilità dei nodi, che spesso si sciolgono dopo qualche pressione.
Non si può dunque che concludere
che l’antenna si è rialzata a causa di un ancoraggio insufficiente imputabile
esclusivamente all’accusato.
8.
L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (detenzione o
multa secondo il vecchio diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque
per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui
o pericolo per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole
mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222
cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era prevista solo la detenzione).
Dal profilo oggettivo è
necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un
incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non
è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente
se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare
un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere
spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del
medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo
per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo il reato
è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia
cosciente o incosciente.
Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS
agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è
colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue
conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza
esige che l’agente sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone
oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere,
se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o
il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione
(Rep 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).
Per poter affermare che
l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna
tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono
disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che
una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico
(Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).
9.
Dal punto di vista dell’adempimento
oggettivo del reato non vi sono particolari difficoltà, preso atto che ha
potuto essere appurato con certezza che all’origine dell’incendio vi è
l’erroneo fissaggio dell’antenna da parte del signor ACCU 1, che ha fatto sì
che la stessa s’innalzasse nuovamente durante il tragitto e si avvicinasse
pericolosamente alla linea di alta tensione, al punto da fungere da ponte per
il passaggio della corrente elettrica che ha dato origine alle fiamme.
Dal punto di vista soggettivo
l’imputato ha agito sicuramente in maniera negligente, avendo sottovalutato il
problema ed essendosi limitato a legare l’antenna con un mezzo palesemente
inadatto. Avendo già effettuato numerosi viaggi simili ed avendo sottoscritto
prima dell’imbarco il contratto di trasporto sul quale esse erano chiaramente
illustrate, egli era perfettamente a conoscenza delle disposizioni impartite
dalla __________ per i trasporti su rotaia dei camion e dei pericoli connessi
ad un loro mancato rispetto. Ma non solo. Nel caso specifico egli, prima della
partenza, era stato addirittura reso attento esplicitamente e ripetutamente della
necessità di abbassare l’antenna da ben due persone.
Il fatto che si fosse messo
alla guida di un veicolo per lui nuovo non permette di scagionarlo in alcun
modo.
Se ne deve pertanto concludere
che il signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di incendio colposo,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
10.
Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nel caso in
esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua
incensuratezza, il suo corretto comportamento nei confronti delle autorità
giudiziarie e di polizia, così come la sua solida posizione professionale ed
all’interno della società.
Ciononostante
non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia verificato a
seguito di una grave leggerezza del signor ACCU 1 e che i rischi che l’incendio
del camion ha comportato sono stati notevoli, anche se per fortuna le
conseguenze effettive si sono poi rivelate molto contenute, ad eccezione del
blocco del traffico ferroviario di alcune ore.
In
considerazione di tutto questo la pena proposta con il decreto d’accusa risulta
essere equa e debitamente commisurata, per cui può essere confermata nella
sostanza.
11.
Il 1.
gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002
concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il
sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un
reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad
applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex
mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi
(art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare
una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono
adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Di conseguenza la pena di 30
giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere commutata in 30
aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato emersa nel corso
dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota giornaliera in fr.
30.
--.
Pure da ratificare è la
proposta di sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto
dalla legge avanzata dall’accusa, preso atto che la personalità dell’accusato
parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
12.
In occasione del dibattimento la
parte civile __________ ha rivendicato il risarcimento del danno da lei subito
a seguito dell’incendio, quantificato in fr. 5'519.90.
A sostegno di questa sua
pretesa, essa ha prodotto, con scritto 2 ottobre 2006, una fattura per un
importo corrispondente, relativa ai lavori di riparazione dei danni provocati
dall’incendio in questione al carro ferroviario Saadkms n. 83854984683-2.
La pretesa è dunque liquida,
dettagliata e dimostrata, per cui può essere accolta integralmente.
Per contro, deve essere
confermato il rinvio delle parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro
civile, non avendo le stesse interposto opposizione al decreto d’accusa.
13.
La tassa e le spese della
presente procedura devono essere poste a carico dell’imputato.
Constatato che la motivazione
della sentenza è stata richiesta dalla parte civile CIVI 3 per poter essere
utilizzata a fini propri, senza che vi sia alcuna intenzione di procedere a ricorsi,
si giustifica caricare comunque alla stessa le spese di motivazione, ammontanti
a fr. 400.--.
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incendio colposo, art. 222 cpv.
1.
CPS,
per i fatti compiuti sul tratto
ferroviario Basilea-Kleinhünigen/Chiggiogna fra il 29 ed il 30 agosto 2005
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3024/2006 del 28
agosto 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al versamento alla parte civile
__________, __________, dell’importo di fr. 5'519.90 a titolo di
risarcimento del danno (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’890.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, sono state rinviate al
competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento,
e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
, , ,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli
incendi, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 1550.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1890.00 totale
Distinta spese a carico di CIVI 3,
fr. 400.00 tassa
di giustizia (maggiore aggravio motivazione)
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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