10.2006.447
velocità eccessiva in abitato (60/70 km/h invece di 50 km/h); incidente della circolazione; abbandono del luogo del sinistro;
12 giugno 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.447
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in abitato (60/70 km/h invece di 50 km/h); incidente della circolazione; abbandono del luogo del sinistro;
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.447
DA
3524/2006
Bellinzona
12
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando con
la vettura Alfa Romeo targata __________, alla velocità da lui stesso ammessa
in circa 60/70 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, in una curva per lui
piegante a destra negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così
sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un palo dell’impianto
semaforico ivi esistente;
fatti avvenuti a __________
il 21 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi
intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal pronto
soccorso dove era stato portato dopo l’incidente, rendendosi pertanto irreperibile
nonostante i vari tentativi telefonici di famigliari e di polizia per
annunciarsi a quest’ultima, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto
delle circostanze (vedi: dinamica dell'incidente, suoi precedenti specifici,
ecc.), che la polizia avrebbe verosimilmente ordinato la prova dell'alito o del
sangue;
fatti avvenuti a __________
il 21 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 91a
cpv. 1 LCStr;
3. inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il
luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________
il 21 maggio 2006;
reato previsto dall’art.
92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3524/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la multa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto(art. 49 cifra 3
CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 23 febbraio 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 12 giugno 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte
lesa LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziar
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
all’audizione della teste e rinunciato all’escussione dell’altra teste;
sentito il difensore, il quale non
contesta la dinamica dell’incidente ma chiede il proscioglimento del suo
assistito dai capi d’accusa di cui ai punti 2 e 3 del decreto d’accusa. Egli
sottolinea come l’imputato abbia avvertitola polizia per il tramite dei
soccorritori dell’ambulanza e come egli non abbia in alcun modo eluso i
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, essendosi allontanato
dall’ospedale solo dopo essere stato regolarmente dimesso dai medici ed avere
chiesto loro se poteva andarsene. Ha preso contatto con la polizia appena
potuto e saputo che lo cercavano;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme
della circolazione,
1.2. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
1.3. Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 23 febbraio 2004 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92
cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
Considerandi
2.
elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 21 maggio 2006 nelle circostanze descritte nei punti 1 e 2 del decreto di
accusa n. 3524/2006 del 25 settembre 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di inosservanza dei
doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr per i fatti descritti al
punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 febbraio
2004.
(art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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