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Decisione

10.2006.447

velocità eccessiva in abitato (60/70 km/h invece di 50 km/h); incidente della circolazione; abbandono del luogo del sinistro;

12 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 23 febbraio 2004 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92

cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

Considerandi

2.

elusione di provvedimenti

per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 21 maggio 2006 nelle circostanze descritte nei punti 1 e 2 del decreto di

accusa n. 3524/2006 del 25 settembre 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di inosservanza dei

doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr per i fatti descritti al

punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 febbraio

2004.

(art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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