10.2006.449
strattonare e gettare al suolo la moglie provocandole delle contusioni; minacciare di ucciderla e di lederla
12 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.449
Data decisione, Autorità:
12.04.2007, PRPEN
Titolo:
strattonare e gettare al suolo la moglie provocandole delle contusioni; minacciare di ucciderla e di lederla
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.449
DA
3400/2006
Bellinzona
12
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere a __________,
il 1. agosto 2006, strattonandola e gettandola al suolo, provocandogli
contusioni multiple come da certificato medico del 1. agosto 2006, cagionato un
danno alla salute ed al corpo della moglie LESA 1;
minaccia,
per avere a __________
e in altre località non meglio definite, dal 1 marzo 2006 al 1 agosto 2006, in
più occasioni, usando grave minaccia, segnatamente di ucciderla e di lederla, incusso
spavento e timore alla moglie LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 66ter CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, negando l’intenzionalità
per il primo e di aver minacciato la moglie;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48a, 55a, 123, 180
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 cpv. 2 CPS,
per avere a __________, il 1.
agosto 2006, strattonato e fatto cadere al suolo la moglie LESA 1, provocandole
una contusione al ginocchio destro e un’escoriazione al polso sinistro, come da
certificato medico del 1. agosto 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di minaccia, art.
180 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del decreto di accusa n. 3400/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7
(sette) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
420.-- (quattrocentoventi);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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