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Decisione

10.2006.45

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.40 grammi per mille) e incidente della circolazione

29 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________,

2. infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro

la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo

stradale;

avvenuti a __________ il __________,

perseguito con decreto d’accusa del 23 gennaio

2006 n. DA 199/2006 del che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in

arresto.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico il __________.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 31 gennaio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 dicembre 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera

20/21.12.2006, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), il

quale ammette sostanzialmente i fatti a lui addebitati ritenendo comunque che,

nella misura in cui, tra l’altro, è prospettata la revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso a una precedente condanna, la pena proposta

sia eccessiva, rimettendosi per il resto al prudente criterio del giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1, __________, autore

colpevole di:

1.1

Guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver

condotto

a __________

il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza

(alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato

condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille)?

1.2

Infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere,

a __________ il __________

circolando nello stato

psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro

la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo

stradale?

2.

In caso di risposta affermativa

a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere comminata?

3.

In caso di una pena privativa

della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale

della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

La pena deve essere iscritta a

casellario giudiziale?

5.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60

(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico __________ __________?

6.

A chi il carico delle spese di

giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1

LCS; 18, 41, 48, 49, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

Guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver

condotto

a __________

il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza

(alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato

condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille);

2.

Infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere,

a __________ il __________,

circolando nello stato

psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente

perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera

protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 2'500.00;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr. 1’100.00 in caso di richiesta

di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Assegna il termine di tre mesi per il

pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il

termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revoca il beneficio della sospensione

della condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne

prolunga di un anno il periodo di prova.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 2500.00 multa

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 3200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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