10.2006.45
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.40 grammi per mille) e incidente della circolazione
29 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.45
Data decisione, Autorità:
29.12.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.40 grammi per mille) e incidente della circolazione
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cf. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.45
DA
199/2006
Bellinzona
29
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Michela Pignatiello in
qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado
fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 2.08
grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il __________,
2. infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro
la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo
stradale;
avvenuti a __________ il __________,
perseguito con decreto d’accusa del 23 gennaio
2006 n. DA 199/2006 del che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 31 gennaio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 dicembre 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera
20/21.12.2006, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), il
quale ammette sostanzialmente i fatti a lui addebitati ritenendo comunque che,
nella misura in cui, tra l’altro, è prospettata la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso a una precedente condanna, la pena proposta
sia eccessiva, rimettendosi per il resto al prudente criterio del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1, __________, autore
colpevole di:
1.1
Guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille)?
1.2
Infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,
per avere,
a __________ il __________
circolando nello stato
psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro
la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo
stradale?
2.
In caso di risposta affermativa
a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere comminata?
3.
In caso di una pena privativa
della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale
della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
La pena deve essere iscritta a
casellario giudiziale?
5.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico __________ __________?
6.
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1
LCS; 18, 41, 48, 49, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
Guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille);
2.
Infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,
per avere,
a __________ il __________,
circolando nello stato
psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente
perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera
protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 2'500.00;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr. 1’100.00 in caso di richiesta
di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna il termine di tre mesi per il
pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il
termine la pena sarà commutata in arresto.
Non revoca il beneficio della sospensione
della condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne
prolunga di un anno il periodo di prova.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 2500.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 3200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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