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Decisione

10.2006.450

omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006

12 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 32'302.50, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 settembre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 aprile 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato e la rappresentante della parte civile,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la rappresentante della parte

civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede

di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3351/2006 del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al versamento alla parte

civile, a, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 32’302.50, a titolo di

risarcimento (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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