10.2006.450
omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006
12 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.450
Data decisione, Autorità:
12.04.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.450
DA
3351/2006
Bellinzona
12
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________, e per essa all'CIVI
1 che li anticipa alle beneficiarie, gli alimenti fissati con sentenza di
divorzio 26 settembre 2002 del Pretore del Distretto di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 32'302.50 per il periodo 1 febbraio
2002 - 30 giugno 2006;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3351/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 32'302.50, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato e la rappresentante della parte civile,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la rappresentante della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede
di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3351/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al versamento alla parte
civile, a, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 32’302.50, a titolo di
risarcimento (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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