10.2006.456
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 25'545.-- per il periodo 1. aprile 2003 - 30 aprile 2006
3 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.456
Data decisione, Autorità:
03.05.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 25'545.-- per il periodo 1. aprile 2003 - 30 aprile 2006
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.456
DA
3346/2006
Bellinzona
3
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso all'CIVI 1 che li anticipa
alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto d’obbligo di mantenimento
di minori 17 dicembre 2002 della Delegazione tutoria regionale di __________,
così da essere in arretrato di complessivi fr. 25'545.00 per il periodo 1.
aprile 2003 - 30 aprile 2006;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3346/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 25'545.--, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT);
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il
10.
gennaio 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS);
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 maggio 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed i rappresentanti della
parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti ai rappresentanti della parte
civile, i quali chiedono la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento sostenendo che non sono dati i presupposti oggettivi del reato
in discussione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile
6.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 10 gennaio 2001 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 217 CPS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3346/2006 del 18 settembre 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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