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Decisione

10.2006.456

omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 25'545.-- per il periodo 1. aprile 2003 - 30 aprile 2006

3 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 25'545.--, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT);

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

4.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il

10.

gennaio 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41

cifra 3 cpv. 2 CPS);

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 3 maggio 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed i rappresentanti della

parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti ai rappresentanti della parte

civile, i quali chiedono la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento sostenendo che non sono dati i presupposti oggettivi del reato

in discussione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile

6.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 10 gennaio 2001 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

7.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli 217 CPS; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3346/2006 del 18 settembre 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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