10.2006.457
Prostituirsi senza il necessario permesso di Polizia
27 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.457
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, PRPEN
Titolo:
Prostituirsi senza il necessario permesso di Polizia
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2006.457
DA
3429/2006
Bellinzona
27
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1 cittadina rumena ora
d’ignota dimora,
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale)
per avere, a __________ e a __________,
nei periodi __________, __________ e __________, esercitando attività
lucrativa, soggiornato illegalmente in Svizzera in quanto priva del necessario
permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico __________ e __________ presso l’esercizio pubblico __________,
nei periodi __________, __________ e __________, esercitato attività lucrativa
senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
3. esercizio illecito della
prostituzione
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico __________ e __________ presso l’esercizio pubblico __________,
nei periodi __________, __________ e __________, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione, omettendo
di notificarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e 23
cpv. 6 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa n. 3429/2006 di
data 14 settembre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena di 10 (dieci)
gironi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 settembre 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 27 novembre 2006,
al quale l'accusata, regolarmente citata nelle forme edittali, non è comparsa,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41, 63, 68, 199 CP; 23
cpv. 1 e 23 cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se __________ è autrice
colpevole di:
1.1
infrazione alla Legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale).
1.2
contravvenzione alla
Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.
1.3
esercizio illecito della
prostituzione.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed esercizio
illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 3429/2006 del 14 settembre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
./. fr. 100.00 cauzione
fr. 100.00 totale complessivo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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