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Decisione

10.2006.457

Prostituirsi senza il necessario permesso di Polizia

27 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 10 (dieci)

gironi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 settembre 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 27 novembre 2006,

al quale l'accusata, regolarmente citata nelle forme edittali, non è comparsa,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41, 63, 68, 199 CP; 23

cpv. 1 e 23 cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se __________ è autrice

colpevole di:

1.1

infrazione alla Legge

federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale).

1.2

contravvenzione alla

Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

1.3

esercizio illecito della

prostituzione.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed esercizio

illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 3429/2006 del 14 settembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

./. fr. 100.00 cauzione

fr. 100.00 totale complessivo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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