10.2006.458
Prendere parte ad una rissa all'esterno di una discoteca in cui una persona è stata ferita con un coltello
11 luglio 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.458
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, PRPEN
Titolo:
Prendere parte ad una rissa all'esterno di una discoteca in cui una persona è stata ferita con un coltello
RISSA
art. 133 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.458
DA
3215/2006
Bellinzona
11
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, a __________, in via
__________ all’esterno della discoteca __________, in data 31 luglio 2006, preso
parte unitamente a non meglio identificato __________ all’aggressione in danno
di LESA 1, che ha avuto come conseguenza il ferimento di quest’ultimo e meglio,
colpendo LESA 1 con due pugni sulla nuca, dopo che lo stesso era stato già
ferito a mano di un coltello dall’ignoto __________ al ginocchio destro,
finendo parimenti contro un muro, riportando per i colpi subiti le lesioni
descritte nel certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di
__________ del 31 luglio 2006;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CPS,
richiamato l’art. 41 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 11
settembre 2006 n. 3215/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 luglio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
lesa ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione della parte lesa in qualità di teste;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto, rilevando come le
versioni fornite dall’imputato non siano in alcuna maniera lineari. Postula che
alle aliquote giornaliere, da fissarsi in fr. 30.-- l’una, venga aggiunta una
multa di fr. 300.--;
sentito il difensore, il quale rivendica
in via principale l’assoluzione del suo assistito dall’accusa di aggressione,
osservando anzitutto come non vi siano prove che le ferite riportate dalla
parte lesa siano state cagionate dal signor __________, rispettivamente come
non ve ne siano nemmeno circa la partecipazione attiva alla disputa da parte
dell’imputato Non si può nemmeno parlare di aggressione in quanto vi è stata
solo una semplice lite tra due persone. La vittima non è credibile. A titolo
sussidiario postula la derubricazione del reato in quello di rissa, preso atto
del ruolo assunto dalla parte lesa e dei suoi amici. Qualora il giudice dovesse
propendere per quest’ultima soluzione, chiede che il prevenuto venga mandato
esente da ogni pena, in applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CPS, ritenuto che
egli si è limitato a separare i contendenti. Postula inoltre il riconoscimento
di ripetibili per almeno fr. 1'000.--;
inserito nei quesiti, su richiesta dalla
difesa e con il consenso dell’accusa, pure quello circa una derubricazione del
reato di aggressione in rissa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione? In via sussidiaria, adempiono i fatti accertati
la fattispecie di rissa?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito principale o a quello sussidiario, quale deve
essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 133, 134 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
rissa, art. 133 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, in
via __________, all’esterno della discoteca __________, in data 31 luglio 2006,
unitamente a __________, __________, e LESA 1 ed altre persone, preso parte ad
una rissa che ha avuto quali conseguenze il ferimento, con un coltello, di LESA
1, come risulta dal certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale
Regionale di __________ del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’200.--
(milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge la richiesta di
riconoscimento di ripetibili avanzata dalla difesa;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster