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Decisione

10.2006.458

Prendere parte ad una rissa all'esterno di una discoteca in cui una persona è stata ferita con un coltello

11 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 luglio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte

lesa ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione della parte lesa in qualità di teste;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto, rilevando come le

versioni fornite dall’imputato non siano in alcuna maniera lineari. Postula che

alle aliquote giornaliere, da fissarsi in fr. 30.-- l’una, venga aggiunta una

multa di fr. 300.--;

sentito il difensore, il quale rivendica

in via principale l’assoluzione del suo assistito dall’accusa di aggressione,

osservando anzitutto come non vi siano prove che le ferite riportate dalla

parte lesa siano state cagionate dal signor __________, rispettivamente come

non ve ne siano nemmeno circa la partecipazione attiva alla disputa da parte

dell’imputato Non si può nemmeno parlare di aggressione in quanto vi è stata

solo una semplice lite tra due persone. La vittima non è credibile. A titolo

sussidiario postula la derubricazione del reato in quello di rissa, preso atto

del ruolo assunto dalla parte lesa e dei suoi amici. Qualora il giudice dovesse

propendere per quest’ultima soluzione, chiede che il prevenuto venga mandato

esente da ogni pena, in applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CPS, ritenuto che

egli si è limitato a separare i contendenti. Postula inoltre il riconoscimento

di ripetibili per almeno fr. 1'000.--;

inserito nei quesiti, su richiesta dalla

difesa e con il consenso dell’accusa, pure quello circa una derubricazione del

reato di aggressione in rissa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione? In via sussidiaria, adempiono i fatti accertati

la fattispecie di rissa?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito principale o a quello sussidiario, quale deve

essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 133, 134 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

rissa, art. 133 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, in

via __________, all’esterno della discoteca __________, in data 31 luglio 2006,

unitamente a __________, __________, e LESA 1 ed altre persone, preso parte ad

una rissa che ha avuto quali conseguenze il ferimento, con un coltello, di LESA

1, come risulta dal certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale

Regionale di __________ del 31 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’200.--

(milleduecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respinge la richiesta di

riconoscimento di ripetibili avanzata dalla difesa;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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