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Decisione

10.2006.459

Provocare un incendio avviando la lavatrice allacciata alla presa di corrente per asciugacapelli e rasoi

8 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

222 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto

d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3355/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr.

200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Riservate le

disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della

lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Considerandi

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS);

2.

ACCU 2

incendio colposo,

per avere, nel corso del

mese di aprile 2006, a Lugano, in __________, all’interno del locale bagno

dell’appartamento da lui locato unitamente alla moglie, per imprevidenza

colpevole cagionato un incendio dal cui fatto ne è derivato un danno per la

proprietà altrui e meglio procedendo all’installazione di una lavatrice

all’interno del citato locale, inserito la spina della stessa nella presa

prevista per asciugacapelli e il rasoi sita nell’armadietto del bagno, dovendo

sapere che tale presa non era adatta a sopportare il carico di corrente di

simile elettrodomestico, con la conseguenza che a causa del continuo utilizzo

dell’elettrodomestico si creava un sovraccarico energetico che comportò in data

17.

luglio 2006 il surriscaldamento delle lampadine dell’armadietto del bagno,

la cui plastica finendo nella cesta della biancheria innescò un incendio che

provocò danni alle suppellettili della stanza bagno;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

222.

cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3357/2006 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1.

Alla multa di fr.

200.

-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

Riservate le

disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della

lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS);

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 4 ottobre 2006 da entrambi gli

accusati;

indetto il dibattimento 8 maggio 2007, al

quale gli accusati, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 21 febbraio

2007, non sono comparsi, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato

a comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È la signora

ACCU 1 autrice colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto

d'accusa in oggetto?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.5

A chi vanno caricate la tassa e le spese di

giudizio?

2.1

È il signor

ACCU 2 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto

d’accusa in oggetto?

2.2

In caso di risposta affermativa, quale deve

essere la pena?

2.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.5

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti:

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3355/2006 del 18 settembre

2006;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 200.-- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

Riservate le disposizioni

di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3357/2006 del 18 settembre

2006;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla multa di

fr. 200.-- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

Riservate le disposizioni

di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la

motivazione della sentenza. I condannati può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia;

avverte i condannati della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio incendi, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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