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Decisione

10.2006.464

appropriarsi, dopo una richiesta di cambio valuta in banca, dell'importo superiore a quanto avrebbe avuto diritto consegnatogli per errore dalla cassiera

18 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'950.-- oltre interessi del 5% a far tempo

dal 15 marzo 2006 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Ad avvenuta crescita in

giudicato del presente decreto, ordina l'assegnazione dei seguenti importi

posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso __________:

4.1

fr. 2'867.20 a

favore della CIVI 1, in __________;

4.2

fr. 300.-- a favore

dello Stato del Canton Ticino a saldo della tassa di giustizia e delle spese di

cui sub. 3.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 18 aprile 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 marzo 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, come

pure la parte civile, la quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e

l’accoglimento della propria istanza di risarcimento;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa e

proceduto all’audizione dei testi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di appropriazione semplice per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 13 marzo 2007?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

7.

Può essere confermato il

sequestro degli averi depositati sul conto corrente presso la __________, e se

sì a quali condizioni?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 137 cifra 2 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione semplice, art.

137.

cifra 2 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 15 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3404/2006

del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.

1'000.-- (mille);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al versamento alla parte

civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 6'950.--oltre interessi del

5% a far tempo dal 15 marzo 2006 a titolo di parziale risarcimento (art. 267

cpv. 2 CPP);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento

(art. 267 CPP);

ordina l’assegnazione dei seguenti

importi posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso la __________,

__________:

- fr. 1’090.-- a favore

della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, a copertura della multa, nonché

della tassa e delle spese del presente giudizio,

- fr. 2’077.20

a favore della CIVI 1, __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficiio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 90.00 testi

fr. 1090.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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