10.2006.464
appropriarsi, dopo una richiesta di cambio valuta in banca, dell'importo superiore a quanto avrebbe avuto diritto consegnatogli per errore dalla cassiera
18 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.464
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, PRPEN
Titolo:
appropriarsi, dopo una richiesta di cambio valuta in banca, dell'importo superiore a quanto avrebbe avuto diritto consegnatogli per errore dalla cassiera
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
art. 137 cf. 2 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.464
DA
3404/2006
Bellinzona
18
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione semplice,
per essersi appropriato a scopo
di indebito profitto, il 15 marzo 2006 presso la cassa della CIVI 1, dopo aver
richiesto il cambio di Euro 500.-- in franchi svizzeri, dell’importo a lui
pervenuto di fr. 6'950.-- in modo indipendente dalla sua volontà, essendogli
stato consegnato in esubero dalla cassiera, avendo quest’ultima eseguito in
modo errato l’operazione di cambio sulla base di un acquisto di valuta estera
di Euro 5'000.--, in luogo dell’importo di Euro 500.-- da lui consegnato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 137 cifra 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3404/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'950.-- oltre interessi del 5% a far tempo
dal 15 marzo 2006 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Ad avvenuta crescita in
giudicato del presente decreto, ordina l'assegnazione dei seguenti importi
posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso __________:
4.1
fr. 2'867.20 a
favore della CIVI 1, in __________;
4.2
fr. 300.-- a favore
dello Stato del Canton Ticino a saldo della tassa di giustizia e delle spese di
cui sub. 3.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 18 aprile 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 marzo 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, come
pure la parte civile, la quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e
l’accoglimento della propria istanza di risarcimento;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa e
proceduto all’audizione dei testi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di appropriazione semplice per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza del 13 marzo 2007?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
7.
Può essere confermato il
sequestro degli averi depositati sul conto corrente presso la __________, e se
sì a quali condizioni?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 137 cifra 2 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione semplice, art.
137.
cifra 2 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 15 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3404/2006
del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
1'000.-- (mille);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 6'950.--oltre interessi del
5% a far tempo dal 15 marzo 2006 a titolo di parziale risarcimento (art. 267
cpv. 2 CPP);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento
(art. 267 CPP);
ordina l’assegnazione dei seguenti
importi posti in sequestro sul conto corrente n. __________ presso la __________,
__________:
- fr. 1’090.-- a favore
della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, a copertura della multa, nonché
della tassa e delle spese del presente giudizio,
- fr. 2’077.20
a favore della CIVI 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficiio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 90.00 testi
fr. 1090.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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