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Decisione

10.2006.465

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)

5 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

5 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 25

settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--

(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto,

protestando tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto

delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di

polizia di cui al AI 1;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

riconosce all’imputato fr. 500.-- a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 450.00 spese

giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 780.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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