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Decisione

10.2006.467

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max 1.86 gr/oo), incidente della circolazione, guida nonostante la revoca della licenza di condurre

5 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 giorni di

detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 18

luglio 2005 ed il 13 marzo 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e,

se sì, a quali condizioni?

6. Deve essere mantenuto

inalterato il periodo di iscrizione della multa di cui alla condanna decretata

il 19 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?

7. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,

7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

3.

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 29 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3508/2006 del 25 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

5'400.-- (cinquemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 1’200.--

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione

e di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 luglio 2005 ed il 13 marzo 2006

(art. 46 cpv. 1 CPS);

non prolunga il periodo di iscrizione della

multa di cui alla condanna decretata il 19 settembre 2005 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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