10.2006.467
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max 1.86 gr/oo), incidente della circolazione, guida nonostante la revoca della licenza di condurre
5 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.467
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max 1.86 gr/oo), incidente della circolazione, guida nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.467
DA
3508/2006
Bellinzona
5
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.86 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra salendo sul
marciapiede, cozzando poi contro un muro ivi esistente;
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall'art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto
l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 6 ottobre 2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3508/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di
detenzione e di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretate nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il 18 luglio 2005 e il 13 marzo 2006 (art. 41
cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. Non prolunga il periodo di
iscrizione della multa di cui alla condanna 19 settembre 2005 del
Ministero pubblico.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 marzo 2007,
non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3 Guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 giorni di
detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 18
luglio 2005 ed il 13 marzo 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e,
se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto
inalterato il periodo di iscrizione della multa di cui alla condanna decretata
il 19 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?
7. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,
7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
3.
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 29 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3508/2006 del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
5'400.-- (cinquemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’200.--
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione
e di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 luglio 2005 ed il 13 marzo 2006
(art. 46 cpv. 1 CPS);
non prolunga il periodo di iscrizione della
multa di cui alla condanna decretata il 19 settembre 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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