10.2006.470
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 gr/oo); recidivo
6 giugno 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.470
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 gr/oo); recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.470
DA
3502/2006
Bellinzona
6
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2001 e nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
6 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3502/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio
2003.
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 giugno 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale afferma
che i fatti non sono contestati. Alla luce delle circostanze del caso concreto
chiede che la sanzione venga ridotta a 60 giorni e che non venga revocato il
beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3
mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 maggio 2003 dal
Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 6 agosto 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3502/2006
del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di
fr. 12’600.-- (dodicimilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003, ma ne
prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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