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Decisione

10.2006.471

Afferrare una persona all'avambraccio e spingerla con eccesivo vigore all'indietro mandandola a sbattere per imprevidenza colpevole contro una porta

11 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

28 giugno 2006;

reato previsto dall’art. 125

cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 4 ottobre

2006 n. 3684/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento),

con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 11 luglio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la parte civile assistita

dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed

all’esame della parte civile;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale ribadisce che fra le parti c’è stato uno scontro nel quale la

signora CIVI 1 ha riportato delle lesioni, come attestato dai certificati

medici, e che pertanto l’imputata deve essere ritenuta colpevole di lesioni

intenzionali, subordinatamente colpose. Avendo impugnato il decreto, chiede che

le venga riconosciuto il risarcimento del danno, corrispondente ai costi di

patrocinio, così come indicati nel documento prodotto, rispettivamente al torto

morale per fr. 5'000.--;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della sua assistita e la reiezione delle richieste di

risarcimento della parte civile, osservando come non sia stato dimostrato in

alcun modo quanto descritto nel decreto d’accusa. A fronte di versioni

discordanti, quella più affidabile appare proprio quella dell’imputata, che ha

sempre negato che vi sia stato un contatto fisico con la parte civile. Lei si è

limitata ad impedire l’accesso all’appartamento con un comportamento passivo.

Il testimone non ha visto nulla e nemmeno ha sentito lamentele, se non in un

secondo tempo. Inoltre la descrizione dei fatti effettuata dalla presunta

vittima con la denuncia e in occasione del suo interrogatorio non rispecchia

quella data dal teste e dalla prevenuta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere riconosciute

le pretese di parte civile e se sì, in quale misura?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 125 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose,

art. 125 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 3684/2006 del 4 ottobre 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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