10.2006.471
Afferrare una persona all'avambraccio e spingerla con eccesivo vigore all'indietro mandandola a sbattere per imprevidenza colpevole contro una porta
11 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.471
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, PRPEN
Titolo:
Afferrare una persona all'avambraccio e spingerla con eccesivo vigore all'indietro mandandola a sbattere per imprevidenza colpevole contro una porta
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.471
3684/2006
Bellinzona
11
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ in data
28 giugno 2006, causato per negligenza ad CIVI 1 le lesioni al gomito destro di
cui ai certificati medici del 29 giugno 2006 del Pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________ e del 6 luglio 2006 del dr. med. __________,
agli atti, in particolare afferrandola all’avambraccio e spingendola con
eccessivo vigore all’indietro e pertanto per imprevidenza colpevole mandandola
a sbattere contro la porta d’entrata;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
28 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 ottobre
2006 n. 3684/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento),
con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 luglio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la parte civile assistita
dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale ribadisce che fra le parti c’è stato uno scontro nel quale la
signora CIVI 1 ha riportato delle lesioni, come attestato dai certificati
medici, e che pertanto l’imputata deve essere ritenuta colpevole di lesioni
intenzionali, subordinatamente colpose. Avendo impugnato il decreto, chiede che
le venga riconosciuto il risarcimento del danno, corrispondente ai costi di
patrocinio, così come indicati nel documento prodotto, rispettivamente al torto
morale per fr. 5'000.--;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della sua assistita e la reiezione delle richieste di
risarcimento della parte civile, osservando come non sia stato dimostrato in
alcun modo quanto descritto nel decreto d’accusa. A fronte di versioni
discordanti, quella più affidabile appare proprio quella dell’imputata, che ha
sempre negato che vi sia stato un contatto fisico con la parte civile. Lei si è
limitata ad impedire l’accesso all’appartamento con un comportamento passivo.
Il testimone non ha visto nulla e nemmeno ha sentito lamentele, se non in un
secondo tempo. Inoltre la descrizione dei fatti effettuata dalla presunta
vittima con la denuncia e in occasione del suo interrogatorio non rispecchia
quella data dal teste e dalla prevenuta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere riconosciute
le pretese di parte civile e se sì, in quale misura?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni colpose,
art. 125 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 3684/2006 del 4 ottobre 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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