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Decisione

10.2006.472

omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 48'451.90 per il periodo 1. aprile 2000 - 30 aprile 2005

5 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217

cpv. 1 CPS:

perseguito con decreto d’accusa del 18

settembre 2006 n. 3345/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 48'451.90, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di: 75 (settantacinque)

giorni di detenzione e 45 (quarantacinque) giorni di detenzione inflittagli dal

Ministero pubblico il 24 gennaio 2000 e il 13 giugno 2000 (art. 41 cifra 3 cpv.

1.

CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale sottolinea

la difficile situazione personale e professionale dell’imputato nel periodo

oggetto del decreto d’accusa. Nei cinque anni in questione come dimostrato dai

documenti prodotti egli ha potuto contare su un reddito annuale di poco

inferiore a fr. 30'000.-- . Visto il suo precario stato di salute (etilismo,

tabagismo, 3 polmoniti e 3 infarti) e la sua età, non era oggettivamente

ipotizzabile pretendere che egli guadagnasse di più. Pertanto l’imputato deve

essere prosciolto. In via sussidiaria chiede una massiccia riduzione della pena

nonché la non revoca di quelle precedenti, precisando di non contestare la

quantificazione del suo debito nei confronti dello Stato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

6.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 75 giorni di

detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 24

gennaio 2000 ed il 13 giugno 2000 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e,

se sì, a quali condizioni?

7.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS;

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3345/2006 del 18 settembre 2006;

carica la

tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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