10.2006.472
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 48'451.90 per il periodo 1. aprile 2000 - 30 aprile 2005
5 giugno 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.472
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 48'451.90 per il periodo 1. aprile 2000 - 30 aprile 2005
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.472
DA
3345/2006
Bellinzona
5
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso a CIVI 1 che li anticipa alla
beneficiaria, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 28 settembre 1994
del Pretore del distretto di __________, così da essere in arretrato (già
tenuto conto degli acconti versati) di complessivi fr. 48'451.90 per il periodo
1 aprile 2000 - 30 aprile 2005;
Fatti
avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS:
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3345/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 48'451.90, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di: 75 (settantacinque)
giorni di detenzione e 45 (quarantacinque) giorni di detenzione inflittagli dal
Ministero pubblico il 24 gennaio 2000 e il 13 giugno 2000 (art. 41 cifra 3 cpv.
1.
CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sottolinea
la difficile situazione personale e professionale dell’imputato nel periodo
oggetto del decreto d’accusa. Nei cinque anni in questione come dimostrato dai
documenti prodotti egli ha potuto contare su un reddito annuale di poco
inferiore a fr. 30'000.-- . Visto il suo precario stato di salute (etilismo,
tabagismo, 3 polmoniti e 3 infarti) e la sua età, non era oggettivamente
ipotizzabile pretendere che egli guadagnasse di più. Pertanto l’imputato deve
essere prosciolto. In via sussidiaria chiede una massiccia riduzione della pena
nonché la non revoca di quelle precedenti, precisando di non contestare la
quantificazione del suo debito nei confronti dello Stato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 75 giorni di
detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 24
gennaio 2000 ed il 13 giugno 2000 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e,
se sì, a quali condizioni?
7.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS;
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3345/2006 del 18 settembre 2006;
carica la
tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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