10.2006.478
Architetto responsabile della direzione lavori su un cantiere in cui un operaio subisce un infortunio
10 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.478
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, PRPEN
Titolo:
Architetto responsabile della direzione lavori su un cantiere in cui un operaio subisce un infortunio
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.478
DA
3635/2006
Bellinzona
10
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1, __________)
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte
edilizia,
per avere, in data 19.04.2006,
a __________, presso il Cantiere residenza __________, dirigendo una
costruzione trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte e messo
con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, e specificatamente
nella sua qualità di responsabile della direzione lavori presso il Cantiere
residenza __________, omesso di prevedere delle misure alternative alle protezioni
laterali presso il vano scale, con la conseguenza che durante i lavori di
stucco delle medesime l’operaio LESA 1, indietreggiando, perse l’equilibrio e
cadde al suolo procurandosi i disturbi descritti nel certificato medico di
data 8 agosto 2006 dell’Ospedale __________;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 2 ottobre
Fatti
2006 n. 3635/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2006;
indetto il dibattimento il 10 settembre
2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal
proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblica ha rinunciato ad
intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________
sentito il difensore, che postula il
proscioglimento dell’accusato in quanto non era a lui che competeva l’obbligo
di tutelare la sicurezza in relazione ai lavori eseguiti dalla parte. In tal
senso rinvia alla LAINF, alla OPI e alla OLC, rimarcando il fatto che queste
normative si rivolgono al datore di lavoro e non alla direzione lavori;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
Possono essere riconosciute
ripetibili all’accusato in caso di proscioglimento?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 229 cpv. 2 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3635/2006 del 2 ottobre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200
.—(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi.
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi 340.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 540.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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