10.2006.481
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille).
29 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.481
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille).
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.481
DA
3447/2006
Bellinzona
29
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3447/2006 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006;
indetto il dibattimento in data 29 marzo
2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore
pubblico, con lettera 1° marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la multa?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l’art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3447/2006 del 25 settembre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- (fr. 900.-- in caso di motivazione
scritta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. 1'800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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