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Decisione

10.2006.481

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille).

29 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006;

indetto il dibattimento in data 29 marzo

2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore

pubblico, con lettera 1° marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo

carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la multa?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti l’art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3447/2006 del 25 settembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'200.--

(milleduecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- (fr. 900.-- in caso di motivazione

scritta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. 1'800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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