10.2006.482
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza min. 1.30 - max 1.72 grammi per mille (recidivo).
24 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.482
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza min. 1.30 - max 1.72 grammi per mille (recidivo).
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.482
DA
3787/2006
Bellinzona
24
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.72 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.18 grammi per
mille) per analogo reato;
fatti avvenuti ad __________ il
__________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre
Fatti
2006 n. 3787/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2006;
indetto il
dibattimento in data 24 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, accompagnato dal suo difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, il quale, spontaneamente, chiede che la sua pena venga commutata
in lavoro di pubblica utilità. Rileva di essere da sempre un serio lavoratore
alle dipendenze di una società di Locarno. Si dichiara pentito per gli atti
compiuti ed afferma di avere ridotto il consumo di alcolici e di volere in
futuro sottoporsi alle prove alcolemiche a sorpresa organizzate dall’istituto
Ingrado, al quale si è già rivolto.
sentito il
difensore, il quale chiede la commutazione della pena comminata in lavoro di
pubblica utilità, sottolineando l’idoneità dell’accusato per questo tipo di
occupazione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
L’eventuale
pena può essere scontata con lavori di pubblica utilità?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. l’art. 91 cpv. 1 LCStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente
ai quesiti posti e preso atto della buona volontà dimostrata dall’accusata;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3787/2006 del 9 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 300 (trecento) ore da effettuare.
§ l’accusato è avvertito che
se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP).
2.
alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento) da pagare entro 3 (tre) mesi;
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Servizio
giuridico della Sezione della circolazione, Camorino
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. 1'800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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