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Decisione

10.2006.483

Entrare nell'abitazione di terze persone contro la loro volontà minacciandoli e incutendo lo timore; danneggiare con un colpo un porta.

5 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

3. violazione

di domicilio,

per

essersi, nelle circostanze di cui sopra sub 1, indebitamente e contro la

volontà dell’avente diritto, introdotto nell’abitazione dei coniugi CIVI 1;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 186 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre

2006 n. 3735/2006 del __________, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta

al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2006;

indetto il

dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, unitamente al suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha

comunicato di non rinunciare a comparire con lettera del 26 marzo 2007,

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la

teste __________;

sentito il

querelante;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

danneggiamento;

1.2

minaccia;

1.3

violazione di domicilio

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a

quali condizioni potrà avvenire

la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144, 180 e 186 CP, 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di minaccia

e di danneggiamento, per assenza di prove;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione

di domicilio (art. 186 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3735/2006 del 9 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di

motivazione scritta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza

è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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