10.2006.483
Entrare nell'abitazione di terze persone contro la loro volontà minacciandoli e incutendo lo timore; danneggiare con un colpo un porta.
5 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.483
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, PRPEN
Titolo:
Entrare nell'abitazione di terze persone contro la loro volontà minacciandoli e incutendo lo timore; danneggiare con un colpo un porta.
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.483
DA
3735/2006
Bellinzona
5
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, in data 7 aprile 2006, a Lugano, presso l’abitazione dei coniugi CIVI 1, situato in __________ al settimo piano, dando
un colpo alla porta della toilette, deteriorato la stessa;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144
cpv. 1 CPS;
2. minaccia,
per avere, nelle circostanze di cui sopra sub 1, dicendo a CIVI 1 “tu
devi lasciare questa casa subito se no ti butto giù dal balcone”, ovvero usando
grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;
3. violazione
di domicilio,
per
essersi, nelle circostanze di cui sopra sub 1, indebitamente e contro la
volontà dell’avente diritto, introdotto nell’abitazione dei coniugi CIVI 1;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 186 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre
2006 n. 3735/2006 del __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2006;
indetto il
dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, unitamente al suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha
comunicato di non rinunciare a comparire con lettera del 26 marzo 2007,
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la
teste __________;
sentito il
querelante;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
danneggiamento;
1.2
minaccia;
1.3
violazione di domicilio
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a
quali condizioni potrà avvenire
la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144, 180 e 186 CP, 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di minaccia
e di danneggiamento, per assenza di prove;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
di domicilio (art. 186 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3735/2006 del 9 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di
motivazione scritta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza
è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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