10.2006.49
Tenutario dei conti di Club privati che si impossessa indebitamente di fr. 30'397.25
13 giugno 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.49
Data decisione, Autorità:
13.06.2008, PRPEN
Titolo:
Tenutario dei conti di Club privati che si impossessa indebitamente di fr. 30'397.25
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2006.49
DA
98/2006
Bellinzona
13
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con
Mattia Pontarolo, rispettivamente con Giovanni Pozzi in qualità di segretari per
giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per avere, a Lugano, nel
periodo dal 28 febbraio 2002 al 22 aprile 2005, al fine di procacciare a sé un
indebito profitto, nell’ambito della sua funzione di tenutario dei conti della
“__________” (__________) dei distretti __________ Club no. __________,
impiegato indebitamente la somma di complessivi CHF 30'397,25, valori
patrimoniali di cui si appropriava illecitamente, specie mediante prelevamenti
dal conto no. __________ (rubricato “__________”) presso Banca __________ di __________
(avente diritto economico: i 17 __________ Club della __________) e altre
trattenute di contanti, ritenuto che il denaro di cui l’accusato si è
illecitamente appropriato proveniva da vari “sponsor” e utili di gare sportive
(tornei di golf, etcc..) e gli era quindi stato affidato da terzi affinché lo
gestisse nell’interesse della citata “__________”, mentre invece - come ammesso
dallo stesso accusato - a fronte di sue difficoltà finanziarie, tale denaro è
stato utilizzato per suoi scopi personali,
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 16 gennaio 2006 n. 98/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.--.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 gennaio 2006;
indetto il dibattimento 12 giugno 2008,
al quale hanno preso parte l’accusato, il suo difensore e il Procuratore
pubblico, e che si è concluso venerdì 13 giugno 2008;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentito il Procuratore pubblico, AINQ 1,
il quale reputa integrate le premesse oggettive e soggettive del reato di
appropriazione indebita: i soldi spariti non erano dell’imputato e sono stati
sottratti dalla cassa della __________ (__________), la quale aveva precise
finalità (ad es. finanziare borse di studio); poco importa, a suo avviso, la
natura giuridica di tale commissione, rilevante essendo piuttosto la destinazione
del denaro ricavato dalle manifestazioni ideate dalla commissione, e per essa
anche dal prevenuto. Il Procuratore nega inoltre che siano dati in concreto gli
estremi per ammettere la capacità effettiva dell’imputato di rifondere in ogni
momento il maltolto (“Ersatzbereitschaft”), avendo egli venduto la sua villa
per saldare i suoi debiti e presentando importanti esposizioni all’ufficio
esecuzioni e fallimenti. Dopo aver illustrato le ragioni attenuanti e
aggravanti entranti in linea di conto nella fattispecie in esame, egli
conclude, postulando la conferma del suo decreto di accusa, e quale pena una
condanna a una sanzione pecuniaria sospesa per due anni, rimettendosi al
giudizio del giudice per quanto attiene alla commisurazione delle aliquote
giornaliere, e al pagamento di una multa simbolica di fr. 500.-;
sentito il difensore, DI 1, il quale
non contesta i fatti a fondamento dell’ipotesi accusatoria, soffermandosi
piuttosto sulla natura giuridica della __________ – una struttura, specifica il
patrocinatore dell’accusato, aperta ad ogni interessato, purché membro di uno
dei __________ Club __________. L’accusato era debitore verso gli altri membri
di parte degli utili (di cui era, parzialmente, beneficiario) ricavati mediante
le manifestazioni organizzate dalla __________. In difficoltà finanziarie,
spiega il difensore, l’imputato si è ben presto accorto di non riuscire a
restituire il debito; così, avverte due soci della __________, i quali lo
rassicurano sulle possibilità di rimborso. In ogni caso, egli sottoscrive un
riconoscimento di debito nei confronti della __________. Sul concetto di
affidamento, il difensore evidenzia ancora che i valori non erano affidati per
uno scopo preciso, ma solo con l’impegno di restituzione in ogni momento e a
richiesta dei soci; insomma, a suo dire, si sarebbe trattata di una relazione
affine a un mutuo semplice e, se pretese vi sono, esse rivestirebbero
unicamente una natura giusprivatistica. In definitiva, egli perora il
proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la condanna ad una pena
pecuniaria sospesa e massicciamente ridotta, rimettendosi al prudente giudizio
del giudice per ciò che concerne il loro ammontare;
sentito da ultimo
l'accusato, il quale si rimette a quanto detto dal suo difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________,
autore colpevole di appropriazione indebita,
e meglio
come al decreto di accusa in narrativa?
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti art. 12
segg., 34 segg., 42 segg., 106, 138 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per avere, a
Lugano, nel periodo dal 28 febbraio 2002 al 22 aprile 2005, al fine di
procacciare a sé un indebito profitto, nell’ambito della sua funzione di
tenutario dei conti della “__________” (__________) dei distretti __________
Club no. __________, impiegato indebitamente la somma di complessivi CHF
30'397,25, valori patrimoniali di cui si appropriava illecitamente, specie
mediante prelevamenti dal conto no. __________ (rubricato “__________”) presso
Banca __________ di __________ (avente diritto economico: i 17 __________ Club
della __________) e altre trattenute di contanti, ritenuto che il denaro di cui
l’accusato si è illecitamente appropriato proveniva da vari “sponsor” e utili
di gare sportive (tornei di golf, ecc.) e gli era quindi stato affidato da
terzi affinché lo gestisse nell’interesse della citata “__________”, mentre
invece - come ammesso dallo stesso accusato - a fronte di sue difficoltà
finanziarie, tale denaro è stato utilizzato per suoi scopi personali;
condanna ACCU 1,
1.
alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta),
per un totale di fr. 1800.00 (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla
multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.00 (settecentocinquanta).
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: I
segretari:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster