10.2006.491
condurre un veicolo in grave stato di ubriachezza
11 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.491
Data decisione, Autorità:
11.05.2007, PRPEN
Titolo:
condurre un veicolo in grave stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.491
DA
3866/2006
Bellinzona
11
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1)
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.18 - max. 2.67 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il 21 agosto 2006;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa del 16 ottobre 2006 n. 3866/2006 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.00.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 300.00.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2006;
indetto il
dibattimento 11 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 febbraio 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti ma ritiene, anche alla luce di quanto
emerso dall’interrogatorio odierno, che la pena sia eccessiva; chiede che la
pena detentiva venga ridotta e sostituita secondo quanto previsto dal nuovo
codice penale in pena pecuniaria da sospendere per un periodo di prova da
fissare dal Giudice; postula infine che la multa venga massicciamente ridotta;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3866/2006 del 16 ottobre 2006.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per
un totale di fr. 4'000.- (quattromila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla
multa di fr. 1'000.- (mille);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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