10.2006.496
Appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima
19 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.496
Data decisione, Autorità:
19.09.2007, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 270 LT
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.496
DA
3736/2006
Bellinzona
19
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte,
per avere, a partire dal mese
di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della
società “__________” e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta
alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta
effettuata sui salari dei dipendenti della società “__________” per un importo
complessivo sottratto per l'anno 2004 di CHF 35'463.35;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa n. 3736/2006 di
data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 20 (venti) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 10'000.--.
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 21 novembre 2005.
4. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 alla fonte dell'importo di fr. 35'463.35, a titolo di
risarcimento.
5. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 settembre 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il
Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta il reato, ma in considerazione del nuovo diritto e della situazione in
cui l’accusato ha operato e gli sforzi da lui compiuti per salvare la ditta e i
posti di lavoro, chiede che al posto della pena detentiva vengano inflitte 20
aliquote giornaliere, che si prescinda dall’infliggere una multa (non più
prevista dall’art. 270 LT) e non si revochi il beneficio della sospensione
condizionale della precedente pena, subordinatamente si proceda alla sua
conversione; per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo del decreto di
accusa si rimette al prudente giudizio del giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 21 novembre 2005.
4. Se deve essere accolta la
richiesta della parte civile CIVI 1, che chiede il pagamento della somma di fr.
35'463.35 a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 34,
42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
Considerandi
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3736/2006 del 9 ottobre
2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.-
(duemila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti da Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre
2005, ma l’ammonisce formalmente.
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale.
condanna ACCU 1 a versare alla parte
civile CIVI 1 a titolo di risarcimento l’importo di fr. 35'463.35, dedotto
quanto nel frattempo già versato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
di inchiesta
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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