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Decisione

10.2006.496

Appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima

19 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 20 (venti) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 10'000.--.

3. Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino il 21 novembre 2005.

4. Al versamento alla parte

civile CIVI 1 alla fonte dell'importo di fr. 35'463.35, a titolo di

risarcimento.

5. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 settembre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il

Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta il reato, ma in considerazione del nuovo diritto e della situazione in

cui l’accusato ha operato e gli sforzi da lui compiuti per salvare la ditta e i

posti di lavoro, chiede che al posto della pena detentiva vengano inflitte 20

aliquote giornaliere, che si prescinda dall’infliggere una multa (non più

prevista dall’art. 270 LT) e non si revochi il beneficio della sospensione

condizionale della precedente pena, subordinatamente si proceda alla sua

conversione; per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo del decreto di

accusa si rimette al prudente giudizio del giudice;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 21 novembre 2005.

4. Se deve essere accolta la

richiesta della parte civile CIVI 1, che chiede il pagamento della somma di fr.

35'463.35 a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 LTributaria; 34,

42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

Considerandi

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione indebita d'imposta alla fonte per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3736/2006 del 9 ottobre

2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.-

(duemila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti da Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre

2005, ma l’ammonisce formalmente.

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale.

condanna ACCU 1 a versare alla parte

civile CIVI 1 a titolo di risarcimento l’importo di fr. 35'463.35, dedotto

quanto nel frattempo già versato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

di inchiesta

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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