10.2006.498
cagionare un danno al corpo di una persona, minacciarla, commettere vie di fatto e deteriorare la portiera di un autovettura colpendola con delle ginocchiate
10 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.498
Data decisione, Autorità:
10.05.2007, PRPEN
Titolo:
cagionare un danno al corpo di una persona, minacciarla, commettere vie di fatto e deteriorare la portiera di un autovettura colpendola con delle ginocchiate
DANNEGGIAMENTO
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.498
DA
3850/2006
Bellinzona
10
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di 1. lesioni semplici,
per
avere, a __________, colpendolo al volto e in altre parti del corpo,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da
certificato medico in atti;
2. vie
di fatto,
per
avere, a __________, colpendolo con pugni sul viso, commesso vie di fatto
contro CIVI 1;
3. danneggiamento,
per
avere, a __________, nelle circostanze di cui sub. 2, colpendola con
ginocchiate ed ammaccandola, intenzionalmente deteriorato la portiera
dell’automobile di CIVI 1;
4. minaccia,
per
avere, a __________, durante alcune telefonate, minacciandolo di morte, incusso
spavento e timore a CIVI 1;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa del 10 ottobre 2006 n. 3850/2006 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006;
indetto il
dibattimento 10 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto
d’accusa;
sentito il
difensore, il quale non contesta i reati di lesioni semplici, vie di fatto e
danneggiamento, mentre si oppone al reato di minaccia perché la parte civile
stessa ha detto di non aver dato troppo peso alle parole dell’accusato; chiede
che si tenga conto delle attenuanti specifiche della violenta commozione
dell’animo e del sincero pentimento e postula che venga inflitta la pena del
lavoro di pubblica utilità da sospendere e si prescinda dalla multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
lesioni
semplici
1.2
vie
di fatto
1.3
danneggiamento
1.4
minaccia
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
2.1
se può beneficiare delle attenuanti specifiche della violenta commozione
dell’animo e del sincero pentimento.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47, 48, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3850/2006
del 10 ottobre 2006.
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3850/2006
del 10 ottobre 2006.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta),
per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che
nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro
civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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