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Decisione

10.2006.498

cagionare un danno al corpo di una persona, minacciarla, commettere vie di fatto e deteriorare la portiera di un autovettura colpendola con delle ginocchiate

10 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa del 10 ottobre 2006 n. 3850/2006 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006;

indetto il

dibattimento 10 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto

d’accusa;

sentito il

difensore, il quale non contesta i reati di lesioni semplici, vie di fatto e

danneggiamento, mentre si oppone al reato di minaccia perché la parte civile

stessa ha detto di non aver dato troppo peso alle parole dell’accusato; chiede

che si tenga conto delle attenuanti specifiche della violenta commozione

dell’animo e del sincero pentimento e postula che venga inflitta la pena del

lavoro di pubblica utilità da sospendere e si prescinda dalla multa;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

lesioni

semplici

1.2

vie

di fatto

1.3

danneggiamento

1.4

minaccia

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

2.1

se può beneficiare delle attenuanti specifiche della violenta commozione

dell’animo e del sincero pentimento.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 34, 42, 47, 48, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3850/2006

del 10 ottobre 2006.

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3850/2006

del 10 ottobre 2006.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta),

per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto che

nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro

civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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