10.2006.503
condurre l'automobile in stato di ubriachezza (min. 1.8 gr. per mille max 1.86) risultante dalla prova dell'alito e dal controllo medico; opporsi alla prova del sangue; non fermarsi al segnale di ferm
22 maggio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.503
Data decisione, Autorità:
22.05.2007, PRPEN
Titolo:
condurre l'automobile in stato di ubriachezza (min. 1.8 gr. per mille max 1.86) risultante dalla prova dell'alito e dal controllo medico; opporsi alla prova del sangue; non fermarsi al segnale di fermata impartito da un agente di polizia.
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2006.503
DA
3884/2006
Bellinzona
22
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di
ubriachezza comprovato sia dall’esame dell’alito (prima prova 1.80 grammi per mille; seconda prova 1.86 grammi per mille) sia dal controllo medico del 4.07.2006
concludente per uno stato di ebrietà leggero/pronunciato, malgrado fosse già
stato condannato nel 2000 (alcolemia: 1.14 grammi per mille) e nel 2005 (alcolemia: 1.90 grammi per mille) per analogo reato;
Fatti
avvenuti a Locarno il 04.07.2006;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a Locarno il 04.07.2006;
reato
previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
3. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando con l’autovettura suddetta, omesso di ottemperare ad un
segnale di “fermata” impartitogli da un agente della polizia comunale,
obbligando quest’ultimo a scansarsi onde non essere investito, dandosi poi alla
fuga nell’intento di sottrarsi al controllo, sapendo che era in stato di
ubriachezza;
avvenuti ad Ascona il 4.07.2006;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3884/2006 di data 16 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
75.
(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 9.05.2005.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 22 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio
2007.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede una riduzione della pena, comunque da trasformare in
pena pecuniaria e da sospendere condizionalmente, si rimette all’apprezzamento
del giudice per quanto concerne la multa e postula che non venga revocata la
sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine
1.2
elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
1.3
infrazione alle
norme della circolazione
per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il 9.05.2005.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, LCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per
accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3884/2006 del 16 ottobre 2006.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta),
per un totale di fr. 6'300.- (seimilatrecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.
alla
multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 9.05.2005, ma ne prolunga il periodo
di prova di 2 (due) anni.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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