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Decisione

10.2006.503

condurre l'automobile in stato di ubriachezza (min. 1.8 gr. per mille max 1.86) risultante dalla prova dell'alito e dal controllo medico; opporsi alla prova del sangue; non fermarsi al segnale di ferm

22 maggio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Locarno il 04.07.2006;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a Locarno il 04.07.2006;

reato

previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando con l’autovettura suddetta, omesso di ottemperare ad un

segnale di “fermata” impartitogli da un agente della polizia comunale,

obbligando quest’ultimo a scansarsi onde non essere investito, dandosi poi alla

fuga nell’intento di sottrarsi al controllo, sapendo che era in stato di

ubriachezza;

avvenuti ad Ascona il 4.07.2006;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3884/2006 di data 16 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

75.

(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 9.05.2005.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 22 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio

2007.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede una riduzione della pena, comunque da trasformare in

pena pecuniaria e da sospendere condizionalmente, si rimette all’apprezzamento

del giudice per quanto concerne la multa e postula che non venga revocata la

sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine

1.2

elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

1.3

infrazione alle

norme della circolazione

per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il 9.05.2005.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per

accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3884/2006 del 16 ottobre 2006.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta),

per un totale di fr. 6'300.- (seimilatrecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.

alla

multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 9.05.2005, ma ne prolunga il periodo

di prova di 2 (due) anni.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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