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Decisione

10.2006.504

Guida in stato di spossattezza e perdita della padronanza del veicolo.

18 settembre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui

piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente

contro la barriera protettiva posta sulla sua destra;

avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3761/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente

e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine

1.2

infrazione

alle norme della circolazione

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dalle

imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della

circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9

ottobre 2006.

carica le

spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 600.-

(seicento) per ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr.

100.

- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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