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Decisione

10.2006.510

Acquisto e consumo di cocaina.

12 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 3824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00

(cinquecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre 3. Ordina la confisca e la distruzione

dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia cantonale / reperto SAD n.

63.

(art. 58 CPS).

4.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006;

indetto il

dibattimento 12 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,

mentre il Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 19 giugno 2007 ha

rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto

d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel DA a suo

carico ?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena ?

3.

Deve essere ordinata la

confisca dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia Cantonale / reparto

SAD n.63 ?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese ?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 300.—(trecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.—e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

ordina la confisca e la distruzione

di 0.8 grammi di cocaina reperto SAD n. 63.

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziario.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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