10.2006.510
Acquisto e consumo di cocaina.
12 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.510
Data decisione, Autorità:
12.07.2007, PRPEN
Titolo:
Acquisto e consumo di cocaina.
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
Incarto
n.
10.2006.510
DA
3824/2006
Bellinzona
12
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lara Bay in qualità di Segretaria
per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, dall’inizio
dell’estate al 27 luglio 2006, in almeno tre occasioni, acquistato della
cocaina da una persona risiedente presso il centro asilanti di __________,
sostanza destinata all’uso personale e in parte ceduta all’amico __________,
che lo aveva accompagnato in automobile dallo spacciatore;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre
Fatti
2006 n. 3824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.00
(cinquecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre 3. Ordina la confisca e la distruzione
dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia cantonale / reperto SAD n.
63.
(art. 58 CPS).
4.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006;
indetto il
dibattimento 12 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,
mentre il Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 19 giugno 2007 ha
rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto
d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel DA a suo
carico ?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena ?
3.
Deve essere ordinata la
confisca dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia Cantonale / reparto
SAD n.63 ?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese ?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 300.—(trecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.—e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
ordina la confisca e la distruzione
di 0.8 grammi di cocaina reperto SAD n. 63.
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziario.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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