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Decisione

10.2006.521

omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 27'306.-- per il periodo 1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006

15 maggio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i signori ACCU 1 e __________ si è interrotta e l’imputato si è trasferito

altrove.

Poiché i rapporti erano molto

tesi ed il prevenuto non ha fatto fronte ai suoi doveri alimentari nei

confronti delle figlie, la signora __________ ha dovuto rivolgersi, con scritto

di data 27 novembre 2000, all’CIVI 1 (in seguito:), che, a partire dal 1.

novembre 2000 le ha corrisposto gli importi dovuti dal padre.

In sintonia con questa decisione

la signora __________ ha sottoscritto, il 28 dicembre 2000, un atto di procura

a favore del Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all’CIVI 1,

nonché al, affinché la rappresenti nell’incasso delle prestazioni alimentari concordate

con l’altro genitore (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1).

3. Malgrado gli sforzi intrapresi,

l’CIVI 1 non è riuscito ad incassare dal prevenuto le pensioni alimentari dovute.

In data 21 giugno 2004, il

suddetto Ufficio ha pertanto denunciato il signor ACCU 1 per trascuranza degli

obblighi di mantenimento per il mancato versamento degli alimenti a favore

della figlia __________ nel periodo dal 1. novembre 2000 al 30 giugno

2004 pari a fr. 25’314.--, costituendosi nel contempo parte civile (cfr. AI n.

1).

Alla luce di quanto emerso nel

corso dell’inchiesta predibattimentale e tenuto conto dei mesi nel frattempo

trascorsi senza che l’accusato abbia corrisposto qualche cosa, la querela è

stata estesa fino al 12 ottobre 2006 per un importo scoperto pari a fr. 27’306.--

(cfr. AI nri. 5 e 14).

In base alle risultanze

istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, in data 30 ottobre 2006, il

decreto d’accusa in oggetto, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento.

Con scritto di data 6/7

novembre agosto 2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al

citato decreto d’accusa.

4. Per l’art. 217 cpv. 1 CPS, in

vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli alimenti che gli sono

imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo,

è punito, a querela di parte, con la detenzione.

Nella versione attuale, in

vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

La fattispecie rappresenta un

delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi

sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la

possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.

L’obbligo di fornire un

contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo

particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.

L’ammontare degli importi dovuti

deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è

necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito.

Qualora quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la

corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale

non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile

una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo

I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.), nemmeno se egli può presumere che, in base ai

dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.

Sono rilevanti non solo le

decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione

di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.

Nella fattispecie in esame, la

base delle rivendicazioni dell’CIVI 1 è rappresentata dal contratto di

mantenimento del 13 gennaio 1987, i cui importi hanno dovuto essere adeguati

all’indice del costo della vita, come previsto al punto n. 1 dello stesso.

In virtù di quest’ultima

decisione, l’imputato era quindi tenuto a corrispondere mensilmente, nelle mani

della madre, un contributo alimentare per la figlia __________ corrispondente

agli importi ivi indicati, debitamente indicizzati, cioè fr. 400.-- dal

13° al 16° anno di età e fr. 450.-- sino al 20° anno di età.

Avendo versato alla signora __________

solo in un paio di occasioni degli importi minimi (fr. 750.-- per le due figlie

nel mese di gennaio 2001, fr. 800.-- in quello di febbraio 2001 e fr. 750.--

nel marzo seguente, cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1) l’imputato

ha palesemente infranto i suoi doveri di mantenimento.

5. Per poter rimproverare al

debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS,

deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte

economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre

dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri

oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio

crolla.

La giurisprudenza e la dottrina

sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona

chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in

maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto

versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852;

DTF 114 IV 124 consid. 3b).

L’accertamento di questo

presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF,

laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza

rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve

essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle

uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del

debitore alimentare.

Il debitore non può scegliere di

onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In

effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri

creditori (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).

Nella misura in cui si dovesse

giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per

rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto

averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto

quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi

sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il

debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività

più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto

disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).

6. Nel caso in esame, dall’istruttoria

è emerso che l’accusato ha lavorato alle dipendenze di vari datori dal mese di luglio

2000 in poi.

Egli stesso ha dichiarato di

essere stato assunto dal Bar __________ al 50% e di aver percepito la

disoccupazione per il restante 50%, ottenendo fr. 2’500.--/2’700.-- mensili

lordi, per un periodo di sei mesi. In seguito ha lavorato presso il ristorante __________

per oltre un anno, con un salario mensile di fr. 3’600.-- lordi. Poi, per

otto mesi, ha lavorato al ristorante __________ a fr. 2’150.-- lordi. Dal

giugno del 2004 ha poi potuto contare sulle entrate garantitegli dalla disoccupazione,

per fr. 2’600.--/2’700.-- mensili netti, ridotti a fr. 2’100.--/2’200.- a partire

dal dicembre 2004.

In occasione del dibattimento il

prevenuto ha chiarito di non aver potuto pagare nulla alle figlie in quanto,

oltre al proprio sostentamento, doveva pagare gli avvocati (ne ha cambiati

molti nell’arco degli ultimi anni, come si può notare dall’incarto).

In base a quanto precede, si può

dunque facilmente concludere come il signor ACCU 1, pur non potendo contare su

delle entrate importanti, avrebbe comunque dovuto e potuto versare alla figlia,

rispettivamente all’CIVI 1, qualcosina. Anche solo fr. 50.-- o fr. 100.--

mensili sarebbero bastati, almeno nei mesi in cui poteva contare su piccole

eccedenze.

E’ infatti palese che egli abbia

potuto contare su delle eccedenze, ritenuto che i soldi per gli avvocati

(debiti che, come tutti gli altri, vengono in secondo piano rispetto a quelli

alimentari) è riuscito a recuperarli.

Inoltre non risulta da nessuna

parte che egli abbia fatto tutto il possibile per guadagnare di più o per

ottenere una revisione dell’ammontare dei contributi alimentari.

L’imputato nemmeno si è attenuto

all’impegno assunto con l’CIVI 1 di fronte al Procuratore pubblico di versare

fr. 50.-- al mese, cosa che gli avrebbe evitato la condanna penale.

Di transenna va infine osservato

che le eccezioni sollevate dall’accusato in merito a presunte compensazioni con

crediti vantati nei confronti della madre dei suoi figli, rispettivamente le

sue affermazioni in base alle quali avrebbe consegnato alla signora del denaro

prima della loro separazione, non sono state dimostrate, per cui non appare

nemmeno necessario analizzarle.

Preso atto di tutto ciò, si deve

concludere che la fattispecie dell’art. 217 CPS è adempita dal punto di vista

oggettivo. D’altro canto nemmeno gli aspetti soggettivi pongono particolari

difficoltà, ritenuto che la commissione del reato è avvenuta senza ombra di

dubbio intenzionalmente, considerato che il signor ACCU 1 era a conoscenza dei

suoi obblighi, così come lo era della sua situazione patrimoniale.

Il capo d’imputazione previsto

dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto di essere confermato.

7. Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata

in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più

favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi

(art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare

una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono

adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso di specie, a mente di

questo giudice, la nuova normativa, che prevede la possibilità di infliggere

anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere considerata quale lex mitior

rispetto al diritto previgente, che prescrive unicamente la pena detentiva

(cfr. ad es.: Sandro Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Berna

2006, pag. 59).

8. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Nella fattispecie, se da un

lato non va dimenticato che il prevenuto ha dei precedenti penali e che ha

commesso il reato in piena coscienza, dall’altro non si può comunque

dimenticare che la sua situazione finanziaria non è mai stata rosea, per cui

egli in ogni caso non avrebbe potuto corrispondere l’intero ammontare dovuto.

Tutto ciò ponderato, la pena di

30 giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere dimezzata e

commutata in 15 aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato

emersa nel corso dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota

giornaliera in fr. 30.--.

La proposta di sospensione

condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge avanzata

dall’accusa è da ratificare, ritenuto che la personalità dell’accusato parla

sicuramente a favore di una prognosi favorevole.

Proprio in considerazione della

situazione economica del prevenuto appare equo prescindere dalla comminazione

di una multa in aggiunta alla pena pecuniaria.

9. Con il decreto d’accusa in

oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna dell’imputato ad un

risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in fr. 27’306.--,

corrispondente agli arretrati alimentari rivendicati dalla parte civile per il periodo

1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006.

Dall’analisi dell’incarto la

quantificazione effettuata dall’CIVI 1 appare meritevole di maggiori

approfondimenti, ritenuto che vi sono delle imprecisioni che non consentono di

ritenerla liquida. Si pensi ad esempio al fatto che gli importi versati ad

inizio 2001 dal signor ACCU 1 non sono stati debitamente dedotti.

Si impone pertanto un rinvio al

competente foro civile per eventuali pretese di tale natura, non senza aver

osservato che comunque l’eventuale condanna in questa sede non sarebbe un atto

necessario all’incasso delle somme pretese, visto che la relativa decisione

dell’CIVI 1 è titolo sufficiente per il rigetto dell’opposizione in sede di

procedura civile, se cresciuta in giudicato.

10. La tassa e le spese di giustizia

sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel periodo 1 gennaio 2000 - 2 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4008/2006 del 30 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 4’500.--

(quattromilacinquecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;

ordina l’iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

369.

CPS;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267

cpv. 1 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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