10.2006.521
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 27'306.-- per il periodo 1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006
15 maggio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
10.2006.521
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti al figlio per un importo di fr. 27'306.-- per il periodo 1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.521
DA
4008/2006
Bellinzona
15
maggio 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________, e per essa all’CIVI
1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo
di mantenimento di minori 26 gennaio 1987 della Delegazione tutoria di __________,
così da essere in arretrato per complessivi fr. 27’306.-- per il periodo 1
gennaio 2000 - 2 febbraio 2006;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre
2006 n. 4008/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell’importo di fr. 27’306.--, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 novembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 maggio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la rappresentante della
parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentita la rappresentante della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito in quanto non sono dati i presupposti
oggettivi e soggettivi del reato in questione. In via subordinata egli chiede
che venga mandato esente da pena, ai sensi dell’art. 54 CPS, avendo egli
subito un infarto a seguito di questa vicenda;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena? E’ applicabile l’art. 54 CPS?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. In data 13 gennaio 1987 l’imputato
ha concluso con la signora __________, di fronte all’Ufficio del tutore
ufficiale di Bellinzona, un contratto di mantenimento per la loro seconda
figlia comune __________, nata il 6 ottobre 1986. Con esso egli si è impegnato
a corrispondere mensilmente fr. 300.-- sino al 6° anno di età, fr. 350.--
dal 7° al 12° anno, fr. 400.-- dal 13° al 16° e fr. 450.-- dal 17° al 20° anno
di età (cfr. documento allegato alla denuncia, AI n. 1). L’accordo è stato
ratificato dalla competente Commissione tutoria il 26 gennaio 1987.
In precedenza, il 9 aprile
1984, le parti avevano già ratificato un contratto di mantenimento per la
figlia __________, convalidato dalla Commissione tutoria il 28 maggio
1984.
2. Sino al mese di luglio 2000 non
vi sono state particolari difficoltà tra i genitori in merito al sostentamento
delle figlie, anche perché i genitori abitavano insieme ed il prevenuto
lavorava nel bar della signora __________, a suo dire, senza ricevere stipendio
alcuno.
Nel luglio 2000 la relazione tra
Fatti
i signori ACCU 1 e __________ si è interrotta e l’imputato si è trasferito
altrove.
Poiché i rapporti erano molto
tesi ed il prevenuto non ha fatto fronte ai suoi doveri alimentari nei
confronti delle figlie, la signora __________ ha dovuto rivolgersi, con scritto
di data 27 novembre 2000, all’CIVI 1 (in seguito:), che, a partire dal 1.
novembre 2000 le ha corrisposto gli importi dovuti dal padre.
In sintonia con questa decisione
la signora __________ ha sottoscritto, il 28 dicembre 2000, un atto di procura
a favore del Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all’CIVI 1,
nonché al, affinché la rappresenti nell’incasso delle prestazioni alimentari concordate
con l’altro genitore (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1).
3. Malgrado gli sforzi intrapresi,
l’CIVI 1 non è riuscito ad incassare dal prevenuto le pensioni alimentari dovute.
In data 21 giugno 2004, il
suddetto Ufficio ha pertanto denunciato il signor ACCU 1 per trascuranza degli
obblighi di mantenimento per il mancato versamento degli alimenti a favore
della figlia __________ nel periodo dal 1. novembre 2000 al 30 giugno
2004 pari a fr. 25’314.--, costituendosi nel contempo parte civile (cfr. AI n.
1).
Alla luce di quanto emerso nel
corso dell’inchiesta predibattimentale e tenuto conto dei mesi nel frattempo
trascorsi senza che l’accusato abbia corrisposto qualche cosa, la querela è
stata estesa fino al 12 ottobre 2006 per un importo scoperto pari a fr. 27’306.--
(cfr. AI nri. 5 e 14).
In base alle risultanze
istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, in data 30 ottobre 2006, il
decreto d’accusa in oggetto, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Con scritto di data 6/7
novembre agosto 2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al
citato decreto d’accusa.
4. Per l’art. 217 cpv. 1 CPS, in
vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli alimenti che gli sono
imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo,
è punito, a querela di parte, con la detenzione.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie rappresenta un
delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi
sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la
possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
L’obbligo di fornire un
contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo
particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.
L’ammontare degli importi dovuti
deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è
necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito.
Qualora quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la
corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale
non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile
una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo
I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.), nemmeno se egli può presumere che, in base ai
dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.
Sono rilevanti non solo le
decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione
di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.
Nella fattispecie in esame, la
base delle rivendicazioni dell’CIVI 1 è rappresentata dal contratto di
mantenimento del 13 gennaio 1987, i cui importi hanno dovuto essere adeguati
all’indice del costo della vita, come previsto al punto n. 1 dello stesso.
In virtù di quest’ultima
decisione, l’imputato era quindi tenuto a corrispondere mensilmente, nelle mani
della madre, un contributo alimentare per la figlia __________ corrispondente
agli importi ivi indicati, debitamente indicizzati, cioè fr. 400.-- dal
13° al 16° anno di età e fr. 450.-- sino al 20° anno di età.
Avendo versato alla signora __________
solo in un paio di occasioni degli importi minimi (fr. 750.-- per le due figlie
nel mese di gennaio 2001, fr. 800.-- in quello di febbraio 2001 e fr. 750.--
nel marzo seguente, cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1) l’imputato
ha palesemente infranto i suoi doveri di mantenimento.
5. Per poter rimproverare al
debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS,
deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte
economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre
dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri
oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio
crolla.
La giurisprudenza e la dottrina
sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona
chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in
maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto
versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852;
DTF 114 IV 124 consid. 3b).
L’accertamento di questo
presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF,
laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza
rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve
essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle
uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del
debitore alimentare.
Il debitore non può scegliere di
onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In
effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri
creditori (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).
Nella misura in cui si dovesse
giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per
rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto
averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto
quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi
sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il
debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività
più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto
disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).
6. Nel caso in esame, dall’istruttoria
è emerso che l’accusato ha lavorato alle dipendenze di vari datori dal mese di luglio
2000 in poi.
Egli stesso ha dichiarato di
essere stato assunto dal Bar __________ al 50% e di aver percepito la
disoccupazione per il restante 50%, ottenendo fr. 2’500.--/2’700.-- mensili
lordi, per un periodo di sei mesi. In seguito ha lavorato presso il ristorante __________
per oltre un anno, con un salario mensile di fr. 3’600.-- lordi. Poi, per
otto mesi, ha lavorato al ristorante __________ a fr. 2’150.-- lordi. Dal
giugno del 2004 ha poi potuto contare sulle entrate garantitegli dalla disoccupazione,
per fr. 2’600.--/2’700.-- mensili netti, ridotti a fr. 2’100.--/2’200.- a partire
dal dicembre 2004.
In occasione del dibattimento il
prevenuto ha chiarito di non aver potuto pagare nulla alle figlie in quanto,
oltre al proprio sostentamento, doveva pagare gli avvocati (ne ha cambiati
molti nell’arco degli ultimi anni, come si può notare dall’incarto).
In base a quanto precede, si può
dunque facilmente concludere come il signor ACCU 1, pur non potendo contare su
delle entrate importanti, avrebbe comunque dovuto e potuto versare alla figlia,
rispettivamente all’CIVI 1, qualcosina. Anche solo fr. 50.-- o fr. 100.--
mensili sarebbero bastati, almeno nei mesi in cui poteva contare su piccole
eccedenze.
E’ infatti palese che egli abbia
potuto contare su delle eccedenze, ritenuto che i soldi per gli avvocati
(debiti che, come tutti gli altri, vengono in secondo piano rispetto a quelli
alimentari) è riuscito a recuperarli.
Inoltre non risulta da nessuna
parte che egli abbia fatto tutto il possibile per guadagnare di più o per
ottenere una revisione dell’ammontare dei contributi alimentari.
L’imputato nemmeno si è attenuto
all’impegno assunto con l’CIVI 1 di fronte al Procuratore pubblico di versare
fr. 50.-- al mese, cosa che gli avrebbe evitato la condanna penale.
Di transenna va infine osservato
che le eccezioni sollevate dall’accusato in merito a presunte compensazioni con
crediti vantati nei confronti della madre dei suoi figli, rispettivamente le
sue affermazioni in base alle quali avrebbe consegnato alla signora del denaro
prima della loro separazione, non sono state dimostrate, per cui non appare
nemmeno necessario analizzarle.
Preso atto di tutto ciò, si deve
concludere che la fattispecie dell’art. 217 CPS è adempita dal punto di vista
oggettivo. D’altro canto nemmeno gli aspetti soggettivi pongono particolari
difficoltà, ritenuto che la commissione del reato è avvenuta senza ombra di
dubbio intenzionalmente, considerato che il signor ACCU 1 era a conoscenza dei
suoi obblighi, così come lo era della sua situazione patrimoniale.
Il capo d’imputazione previsto
dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto di essere confermato.
7. Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata
in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più
favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2
cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi
(art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare
una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono
adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, la nuova normativa, che prevede la possibilità di infliggere
anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere considerata quale lex mitior
rispetto al diritto previgente, che prescrive unicamente la pena detentiva
(cfr. ad es.: Sandro Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Berna
2006, pag. 59).
8. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nella fattispecie, se da un
lato non va dimenticato che il prevenuto ha dei precedenti penali e che ha
commesso il reato in piena coscienza, dall’altro non si può comunque
dimenticare che la sua situazione finanziaria non è mai stata rosea, per cui
egli in ogni caso non avrebbe potuto corrispondere l’intero ammontare dovuto.
Tutto ciò ponderato, la pena di
30 giorni di detenzione prevista nel decreto d’accusa deve essere dimezzata e
commutata in 15 aliquote giornaliere. La situazione economica dell’accusato
emersa nel corso dell’istruttoria giustifica la fissazione dell’aliquota
giornaliera in fr. 30.--.
La proposta di sospensione
condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge avanzata
dall’accusa è da ratificare, ritenuto che la personalità dell’accusato parla
sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Proprio in considerazione della
situazione economica del prevenuto appare equo prescindere dalla comminazione
di una multa in aggiunta alla pena pecuniaria.
9. Con il decreto d’accusa in
oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna dell’imputato ad un
risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in fr. 27’306.--,
corrispondente agli arretrati alimentari rivendicati dalla parte civile per il periodo
1. gennaio 2000 - 2 febbraio 2006.
Dall’analisi dell’incarto la
quantificazione effettuata dall’CIVI 1 appare meritevole di maggiori
approfondimenti, ritenuto che vi sono delle imprecisioni che non consentono di
ritenerla liquida. Si pensi ad esempio al fatto che gli importi versati ad
inizio 2001 dal signor ACCU 1 non sono stati debitamente dedotti.
Si impone pertanto un rinvio al
competente foro civile per eventuali pretese di tale natura, non senza aver
osservato che comunque l’eventuale condanna in questa sede non sarebbe un atto
necessario all’incasso delle somme pretese, visto che la relativa decisione
dell’CIVI 1 è titolo sufficiente per il rigetto dell’opposizione in sede di
procedura civile, se cresciuta in giudicato.
10. La tassa e le spese di giustizia
sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel periodo 1 gennaio 2000 - 2 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4008/2006 del 30 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 4’500.--
(quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
ordina l’iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
369.
CPS;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267
cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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