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Decisione

10.2006.522

trasmettere uno scritto redatto da una terza persona ed indirizzato ad un'altra nel quale erano riportati fatti che possono nuocere alla reputazione di una persona, divulgando così tale sospetto

22 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto

n.

10.2006.522

DA

4097/2006

Bellinzona

22

maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco

Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 d ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, a __________ in data

8 maggio 2006 inviando ai signori __________ lo scritto di data 27 aprile 2006

di __________ indirizzato a __________ nel quale sono riportati fatti che

possono nuocere alla reputazione di una persona e specificamente riportante

sulla persona di CIVI 1 quanto segue:

“...per te

aveva abortito sei anni fa....Capisci se lei è incinta e tiene il bambino io

non posso permetterle di continuare a lavorare con me e la licenzio...” divulgato

un tale sospetto su CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre

2006 n. 4097/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 600.--

(seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La parte civile CIVI 1 è

rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv.

1.

lett. b CPP).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 22 maggio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la

patrocinatrice della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale ritenendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi del

reato e non potendo l’accusato essere ammesso alla prova delle verità, postula

la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentita la patrocinatrice della parte

civile, la quale si associa a quanto detto dalla pubblica accusa, chiedendo la

conferma del decreto d’accusa e postulando la condanna dell’accusato al

pagamento di fr. 1’000.-- a titolo di torto morale e di fr. 1’804.45 quale

risarcimento per le spese legali;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del suo assistito e, in ogni caso, la reiezione della pretese

di parte civile. Precisa come non sia nemmeno stato indicato in quale modo lo

scritto in questione possa avere leso l’onore della parte civile. Inoltre

rileva come il suo cliente non abbia mai avuto l’intenzione di diffamarla;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L’eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese

avanzate dalla parte civile in data odierna?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 vCPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

diffamazione, art. 173 vCPS,

per i fatti compiuti ad __________

l’8 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4097/2006

del 27 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 600.-- (seicento);

1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione. Di conseguenza:

respinge le pretese di risarcimento

della parte civile, confermando il rinvio al competente foro civile (art. 267

CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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