10.2006.522
trasmettere uno scritto redatto da una terza persona ed indirizzato ad un'altra nel quale erano riportati fatti che possono nuocere alla reputazione di una persona, divulgando così tale sospetto
22 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.522
Data decisione, Autorità:
22.05.2007, PRPEN
Titolo:
trasmettere uno scritto redatto da una terza persona ed indirizzato ad un'altra nel quale erano riportati fatti che possono nuocere alla reputazione di una persona, divulgando così tale sospetto
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Fatti
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.522
DA
4097/2006
Bellinzona
22
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 d ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data
8 maggio 2006 inviando ai signori __________ lo scritto di data 27 aprile 2006
di __________ indirizzato a __________ nel quale sono riportati fatti che
possono nuocere alla reputazione di una persona e specificamente riportante
sulla persona di CIVI 1 quanto segue:
“...per te
aveva abortito sei anni fa....Capisci se lei è incinta e tiene il bambino io
non posso permetterle di continuare a lavorare con me e la licenzio...” divulgato
un tale sospetto su CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 ottobre
2006 n. 4097/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.--
(seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv.
1.
lett. b CPP).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 22 maggio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la
patrocinatrice della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale ritenendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi del
reato e non potendo l’accusato essere ammesso alla prova delle verità, postula
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale si associa a quanto detto dalla pubblica accusa, chiedendo la
conferma del decreto d’accusa e postulando la condanna dell’accusato al
pagamento di fr. 1’000.-- a titolo di torto morale e di fr. 1’804.45 quale
risarcimento per le spese legali;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del suo assistito e, in ogni caso, la reiezione della pretese
di parte civile. Precisa come non sia nemmeno stato indicato in quale modo lo
scritto in questione possa avere leso l’onore della parte civile. Inoltre
rileva come il suo cliente non abbia mai avuto l’intenzione di diffamarla;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese
avanzate dalla parte civile in data odierna?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 vCPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 vCPS,
per i fatti compiuti ad __________
l’8 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4097/2006
del 27 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 600.-- (seicento);
1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione. Di conseguenza:
respinge le pretese di risarcimento
della parte civile, confermando il rinvio al competente foro civile (art. 267
CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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