10.2006.524
Presentare alla Cassa malati delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie mai fornite, così da indurla ad atti pregiudizievoli del suo patrimonio
24 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.524
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, PRPEN
Titolo:
Presentare alla Cassa malati delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie mai fornite, così da indurla ad atti pregiudizievoli del suo patrimonio
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.524
DA
3994/2006
Bellinzona
24
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, consumata e
tentata,
per avere, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, nella sua veste di assicurato presso la
cassa malati CIVI 1, ripetutamente ingannato con astuzia, rispettivamente
tentato di ingannare con astuzia i funzionari del citato assicuratore sociale,
presentando delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie
in realtà mai fornite, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio
della Cassa malati, e meglio per avere:
1.1. a __________, nel
periodo ottobre/novembre 2004, facendo uso di una fattura originale
precedentemente allestita ed emessa a suo carico dal terapista __________,
personalmente contraffatto e successivamente trasmesso all’assicurazione CIVI 1
la citata fattura datata 15 ottobre 2004 facente figurare - contrariamente alla
verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2’430.--
effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 29 ottobre 2004, prestazioni che
in realtà non erano mai state prestate, ottenendo in tal modo l’indebito
versamento di fr. 1’822.50, pari al 75% dell’importo indicato sulla fattura a
valersi quale partecipazione della Cassa malati ai costi da lui sopportati;
1.2. sempre a __________,
nel corso del mese di aprile 2006, nelle stesse modalità di cui al punto
precedente, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso
all’assicuratore CIVI 1 la fattura datata 21 novembre 2005 facente figurare -
contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di
fr. 2’970.-- effettuate nel periodo 18 settembre 2005 - 21 novembre 2005,
prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, allo scopo di farsi
rimborsare la partecipazione del 75% dell’importo indicato sulla fattura
medesima e dunque ottenere l’illecito rimborso di fr. 2’227.50;
rimborso che non
fu accordato a seguito della comunicazione fatta pervenire in data 24 aprile
2006 all’CIVI 1 da parte del terapista __________ che indicava come falsa la
fattura in oggetto come pure quella indicata al punto 1.1. del presente decreto
d’accusa;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 ottobre
2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1’822.50, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro
per ulteriori sue pretese.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
5.
Non si fa luogo
a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli
elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dell’accusato;
indetto il dibattimento 12 luglio 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile
2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta truffa, consumata e
mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre
2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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