10.2006.536
Condurre l'autovettura in stato di ubriachezza (min. 2.02 - max 2.36 gr. per mille), recidivo.
12 giugno 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.536
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura in stato di ubriachezza (min. 2.02 - max 2.36 gr. per mille), recidivo.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.536
DA
4042/2006
Bellinzona
12
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per mille);
fatti avvenuti a Bellinzona il
Fatti
16 settembre 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre
2006 n. 4042/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-.
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 novembre 2006;
indetto il dibattimento 12 giugno 2007,
al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore DI 1, __________, mentre
il Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una
massiccia riduzione della pena (sostituita in pena pecuniaria), anche per ciò
che riguarda la multa, nonché che non sia pronunciata la revoca della
precedente condanna (in via subordinata, se da espiare, da sostituire con pena
pecuniaria o lavoro di pubblica utilità);
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine,
per aver condotto, a Bellinzona
il 16 settembre 2006, l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse
già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per
mille)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 26 settembre
2005?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
, 3. e 4.1., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai
quesiti posti sub 2 e 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2006 del 30 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di
fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di
fr. 1'200.-- (milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005, ma ne prolunga il
periodo di prova di 1 anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81469),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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