Lexipedia

Decisione

10.2006.536

Condurre l'autovettura in stato di ubriachezza (min. 2.02 - max 2.36 gr. per mille), recidivo.

12 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16 settembre 2006;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre

2006 n. 4042/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-.

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 novembre 2006;

indetto il dibattimento 12 giugno 2007,

al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore DI 1, __________, mentre

il Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una

massiccia riduzione della pena (sostituita in pena pecuniaria), anche per ciò

che riguarda la multa, nonché che non sia pronunciata la revoca della

precedente condanna (in via subordinata, se da espiare, da sostituire con pena

pecuniaria o lavoro di pubblica utilità);

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per aver condotto, a Bellinzona

il 16 settembre 2006, l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.02 - max. 2.36 grammi per mille) malgrado fosse

già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.89 grammi per

mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 26 settembre

2005?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 3. e 4.1., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai

quesiti posti sub 2 e 5;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2006 del 30 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di

fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di

fr. 1'200.-- (milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.09.2005, ma ne prolunga il

periodo di prova di 1 anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81469),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster