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Decisione

10.2006.537

velocità eccessiva in autostrada (140 km/h invece di 120 km/h), guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 gr/oo)

22 maggio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a

cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle

dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere punito per il mero

superamento del limite di velocità di 20 km/h, giusta il numero 303.3

lett. d dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

che la guida in stato di

inattitudine risulta essere non qualificata, ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima

frase LCStr;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

per aver condotto, in data

25 agosto 2006 sull’autostrada A2 in territorio di __________, l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 grammi per mille);

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per aver circolato con il

summenzionato veicolo, in data 25 agosto 2006 sul tratto autostradale della A2

tra __________, alla velocità da lui stesso riconosciuta di 140 km/h, malgrado

il vigente limite di 120 km/h;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 1'000.-- (mille);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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