10.2006.537
velocità eccessiva in autostrada (140 km/h invece di 120 km/h), guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 gr/oo)
22 maggio 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.537
Data decisione, Autorità:
22.05.2007, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in autostrada (140 km/h invece di 120 km/h), guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.537
DA
4058/2006
Bellinzona
22
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 25 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. grave infrazione alle
norme della circolazione,
per aver violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito alla
velocità di circa 220 km/h rilevata dal contachilometri della vettura di
polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h;
fatti avvenuti il 25
agosto 2006 sul tratto autostradale della A2 fra __________;
reato previsto dall’art.
90 cifra 2 LCStr in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32
cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 30 ottobre
2006 n. 4058/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.--
(duemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 novembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 22 maggio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta il reato di guida in stato di inattitudine, ma rileva che il tasso
alcolemico era inferiore al limite previsto per l’infrazione qualificata. Per
quanto concerne l’accusa di grave violazione alle norme della circolazione,
egli, dopo aver dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento
dell’infrazione, postula la derubricazione del reato ad infrazione semplice ai
sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In conclusione egli chiede pertanto una
massiccia riduzione della pena, limitandola ad una sola multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine non qualificata,
1.2. Grave
infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle
dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere punito per il mero
superamento del limite di velocità di 20 km/h, giusta il numero 303.3
lett. d dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;
che la guida in stato di
inattitudine risulta essere non qualificata, ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima
frase LCStr;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr,
per aver condotto, in data
25 agosto 2006 sull’autostrada A2 in territorio di __________, l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.15 grammi per mille);
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per aver circolato con il
summenzionato veicolo, in data 25 agosto 2006 sul tratto autostradale della A2
tra __________, alla velocità da lui stesso riconosciuta di 140 km/h, malgrado
il vigente limite di 120 km/h;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 1'000.-- (mille);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster