10.2006.541
Calunnia
30 maggio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2006.541
Data decisione, Autorità:
30.05.2007, PRPEN
Titolo:
Calunnia
CALUNNIA
art. 174 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.541
DA
3671/2006
Bellinzona
30
maggio 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1)
prevenuta colpevole di calunnia,
per avere, ad __________ in
data 26.07.2006, comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________,
sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del 23.03.2006 del
Pretore del distretto di __________, mediante la quale l’autrice, in veste di
datore di lavoro, venne condannata a versare alla parte lesa, sua (ex)
dipendente, la somma di fr. 3'133.--, incolpato o reso perlomeno sospetta __________
di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione
Fatti
di lei, in particolare affermando che quest’ultima le aveva rubato fr.
4'000.--;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 174
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3671/2006 di
data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 400.--.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 novembre 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 maggio 2007,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della sua assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che CIVI 1 è stata dipendente
dell’accusata nel suo esercizio pubblico di __________;
che a seguito di “disguidi e
incomprensioni con la principale, il 5 dicembre 2005 la signora CIVI 1 ha
interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha dato incarico al
sindacato OCST di assisterla nella richiesta della liquidazione dei rapporti di
dare e avere” con l’imputata (cfr. sentenza 23 marzo 2006 del Pretore del
Distretto di __________ pag. 2);
che la divergenza sulla
liquidazione ha potuto essere risolta solo in sede giudiziaria (cfr. sentenza
citata allegata alla querela), dove ACCU 1 è stata condannata a pagare all’ex
dipendente la somma di fr. 3'133.-;
che il 26 luglio 2006 doveva
tenersi nell’albergo dell’accusata una riunione del comitato organizzativo
della “festa dei ventenni”, di cui la parte civile era segretaria;
che non appena i partecipanti
avevano preso posto nella sala riunioni, l’imputata, che si era resa conto che
fra i presenti vi era pure CIVI 1, ha invitato quest’ultima a seguirla in
corridoio, dove è sorta un’accesa discussione siccome non gradiva la sua
presenza nell’esercizio pubblico;
che dopo essere stata diffidata
dal restare in loco e visto che l’esercente le impediva di rientrare in sala
riunioni, la parte civile ha abbandonato l’albergo fermandosi all’esterno;
che in seguito, secondo le
testimonianze di due giovani, l’accusata avrebbe giustificato il suo agire
dicendo loro “i ladri in casa mia non gli voglio” e “CIVI 1 mi ha
rubato fr. 4'000.-“;
che il Sostituto Procuratore
pubblico, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di
calunnia per avere affermato che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-, sapendo di
dire cosa non vera in virtù della sentenza del Pretore del Distretto di __________;
che al dibattimento l’accusata
ha dapprima spiegato che la frase “i ladri in casa mia non li voglio”
non era rivolta alla parte civile, ma al padre __________, autore tempo prima –
a suo dire – di un furto di alimentari alla __________ di __________, il quale
si era presentato al bar dell’albergo poco dopo che era uscita la figlia e con
il quale l’esercente ha pure avuto un battibecco che si è concluso con un’altra
diffida a frequentare l’esercizio pubblico (circostanza quest’ultima che
traspare a pag. 2 del verbale di interrogatorio 13 settembre 2006 di ACCU 1,
allestito da un collega del padre della parte civile, il quale ha omesso, per
motivi che non è dato di sapere, di citare la questione del furto);
che per quanto concerne
l’affermazione ripresa nel decreto di accusa l’imputata ha precisato di non
avere parlato di una determinata somma, ma di essersi limitata a dire che è
stata costretta a pagare uno stipendio che a suo giudizio non era dovuto, cosa
che era da ritenere un furto; ha soggiunto che davanti al giudice non ha potuto
difendersi adeguatamente perché non disponendo di sufficienti conoscenze non
aveva a disposizione la documentazione necessaria e che non si è opposta alla
sentenza solamente perché non sapendo che il termine di ricorso era di soli 10
giorni ha reagito in ritardo;
che il difensore ha
sottolineato che l’accusata sente profondamente ingiusta la sentenza e che ha
solo voluto dare una spiegazione di quanto successo senza voler con ciò colpire
l’onorabilità della parte civile;
che per l’art. 174 cpv. 1 CP in
vigore al momento dei fatti chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di
dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei, è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa;
che per determinare se una
dichiarazione è lesiva dell’onore, occorre procedere a un’interpretazione
oggettiva secondo il senso che poteva attribuirle nel caso specifico un
destinatario non prevenuto (cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 5 all’art. 174 CP)
che dal punto di vista
soggettivo l’autore deve volere o perlomeno accettare che la sua comunicazione
sia lesiva dell’onore e portata a conoscenza di un terzo (Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 174
CP);
che in concreto i due
destinatari delle affermazioni dell’accusata così hanno descritto i fatti:
“A questo punto tutti i
membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo
ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non
interessavano le loro faccende private.
In questa circostanza, ci
spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e
disse pure che CIVI 1 le aveva rubato
fr. 4'000.-”.
(cfr. verbale di
interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)
e
“Prima di uscire, con la __________,
ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel
raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue
dipendenze, ebbe a dire: ‘CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-’ ”.
(cfr. verbale di interrogatorio
12.
settembre 2006 di __________, pag. 2);
che l’accusata non ha
semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo
passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene
cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha
inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando in
lungo e in largo (“tutti i particolari”: cfr. teste __________) il
perché faceva quell’affermazione;
che chi senza prevenzione
riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte
civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare
l’espressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita
con una sentenza che non trovava l’approvazione della parte soccombente; in
altre parole si è trattato di una critica all’operato del giudice, nella quale
si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite
nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una
persona di condotta disonorevole;
che anche dal punto di vista
soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che l’accusata
volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso
l’onore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di
giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI
1.
tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal
proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni
fornite ai due destinatari della frase incriminata; se l’accusata avesse
veramente voluto ledere l’onore della sua ex dipendente avrebbe con ogni
verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza
contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe
prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà – come detto – avevano il
solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;
che ciò posto ACCU 1 deve
essere prosciolta dall’accusa di calunnia;
visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di calunnia
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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