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Decisione

10.2006.541

Calunnia

30 maggio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di lei, in particolare affermando che quest’ultima le aveva rubato fr.

4'000.--;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 174

cifra 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 3671/2006 di

data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 400.--.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 novembre 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 30 maggio 2007,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento della sua assistita;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che CIVI 1 è stata dipendente

dell’accusata nel suo esercizio pubblico di __________;

che a seguito di “disguidi e

incomprensioni con la principale, il 5 dicembre 2005 la signora CIVI 1 ha

interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha dato incarico al

sindacato OCST di assisterla nella richiesta della liquidazione dei rapporti di

dare e avere” con l’imputata (cfr. sentenza 23 marzo 2006 del Pretore del

Distretto di __________ pag. 2);

che la divergenza sulla

liquidazione ha potuto essere risolta solo in sede giudiziaria (cfr. sentenza

citata allegata alla querela), dove ACCU 1 è stata condannata a pagare all’ex

dipendente la somma di fr. 3'133.-;

che il 26 luglio 2006 doveva

tenersi nell’albergo dell’accusata una riunione del comitato organizzativo

della “festa dei ventenni”, di cui la parte civile era segretaria;

che non appena i partecipanti

avevano preso posto nella sala riunioni, l’imputata, che si era resa conto che

fra i presenti vi era pure CIVI 1, ha invitato quest’ultima a seguirla in

corridoio, dove è sorta un’accesa discussione siccome non gradiva la sua

presenza nell’esercizio pubblico;

che dopo essere stata diffidata

dal restare in loco e visto che l’esercente le impediva di rientrare in sala

riunioni, la parte civile ha abbandonato l’albergo fermandosi all’esterno;

che in seguito, secondo le

testimonianze di due giovani, l’accusata avrebbe giustificato il suo agire

dicendo loro “i ladri in casa mia non gli voglio” e “CIVI 1 mi ha

rubato fr. 4'000.-“;

che il Sostituto Procuratore

pubblico, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di

calunnia per avere affermato che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-, sapendo di

dire cosa non vera in virtù della sentenza del Pretore del Distretto di __________;

che al dibattimento l’accusata

ha dapprima spiegato che la frase “i ladri in casa mia non li voglio”

non era rivolta alla parte civile, ma al padre __________, autore tempo prima –

a suo dire – di un furto di alimentari alla __________ di __________, il quale

si era presentato al bar dell’albergo poco dopo che era uscita la figlia e con

il quale l’esercente ha pure avuto un battibecco che si è concluso con un’altra

diffida a frequentare l’esercizio pubblico (circostanza quest’ultima che

traspare a pag. 2 del verbale di interrogatorio 13 settembre 2006 di ACCU 1,

allestito da un collega del padre della parte civile, il quale ha omesso, per

motivi che non è dato di sapere, di citare la questione del furto);

che per quanto concerne

l’affermazione ripresa nel decreto di accusa l’imputata ha precisato di non

avere parlato di una determinata somma, ma di essersi limitata a dire che è

stata costretta a pagare uno stipendio che a suo giudizio non era dovuto, cosa

che era da ritenere un furto; ha soggiunto che davanti al giudice non ha potuto

difendersi adeguatamente perché non disponendo di sufficienti conoscenze non

aveva a disposizione la documentazione necessaria e che non si è opposta alla

sentenza solamente perché non sapendo che il termine di ricorso era di soli 10

giorni ha reagito in ritardo;

che il difensore ha

sottolineato che l’accusata sente profondamente ingiusta la sentenza e che ha

solo voluto dare una spiegazione di quanto successo senza voler con ciò colpire

l’onorabilità della parte civile;

che per l’art. 174 cpv. 1 CP in

vigore al momento dei fatti chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di

dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei, è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa;

che per determinare se una

dichiarazione è lesiva dell’onore, occorre procedere a un’interpretazione

oggettiva secondo il senso che poteva attribuirle nel caso specifico un

destinatario non prevenuto (cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 5 all’art. 174 CP)

che dal punto di vista

soggettivo l’autore deve volere o perlomeno accettare che la sua comunicazione

sia lesiva dell’onore e portata a conoscenza di un terzo (Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 174

CP);

che in concreto i due

destinatari delle affermazioni dell’accusata così hanno descritto i fatti:

“A questo punto tutti i

membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo

ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non

interessavano le loro faccende private.

In questa circostanza, ci

spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e

disse pure che CIVI 1 le aveva rubato

fr. 4'000.-”.

(cfr. verbale di

interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)

e

“Prima di uscire, con la __________,

ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel

raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue

dipendenze, ebbe a dire: ‘CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-’ ”.

(cfr. verbale di interrogatorio

12.

settembre 2006 di __________, pag. 2);

che l’accusata non ha

semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo

passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene

cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha

inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando in

lungo e in largo (“tutti i particolari”: cfr. teste __________) il

perché faceva quell’affermazione;

che chi senza prevenzione

riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte

civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare

l’espressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita

con una sentenza che non trovava l’approvazione della parte soccombente; in

altre parole si è trattato di una critica all’operato del giudice, nella quale

si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite

nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una

persona di condotta disonorevole;

che anche dal punto di vista

soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che l’accusata

volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso

l’onore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di

giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI

1.

tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal

proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni

fornite ai due destinatari della frase incriminata; se l’accusata avesse

veramente voluto ledere l’onore della sua ex dipendente avrebbe con ogni

verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza

contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe

prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà – come detto – avevano il

solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;

che ciò posto ACCU 1 deve

essere prosciolta dall’accusa di calunnia;

visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di calunnia

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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