10.2006.542
Offendere l'onore e incutere timore
4 settembre 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.542
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore e incutere timore
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2006.542
DA
4243/2006
Bellinzona
4
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta ingiuria,
1.1. per avere, __________, offeso
l’onore di CIVI 2, inviandogli in SMS in cui gli diceva, tra l’altro “Tu sei
un avanzo di uomo con dei gravi disturbi mentali(...)”;
1.2 . per avere, a __________, in
data __________, nel corso di un’aggressione verbale ai danni di CIVI 1, offeso
l’onore di quest’ultimo, rivolgendogli numerosi epiteti, tra i quali ”gran
pezzo di merda, bastardo e sporco ladro”;
2. minaccia,
per avere, nelle circostanze
riferite al punto 1.2. di questo decreto d’accusa, incusso giustificato timore
in CIVI 1, minacciando di passare a vie di fatto nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177
e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13
novembre 2006 n. 4243/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione.
2. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.—
3. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Procuratore generale del Cantone
Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova
(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 (uno) mese di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2
CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 novembre 2006;
indetto il dibattimento 4 settembre 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del __________,
non è comparso. E’ presente il suo difensore avv. DI 1, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto
d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’accusato vada esente da pena per l’ingiuria avanzata tramite SMS nei
confronti di CIVI 2, mentre ritiene che trattandosi dell’avv. CIVI 1 la
minaccia, non provata né oggetto di sufficiente querela, sarebbe comunque sussunta
dal reato di ingiuria, il quale neppure trova valido riscontro probatorio per i
forti legami di dipendenza che legano i testi assunti alla famiglia __________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuta ingiuria,
1.1.1. per avere, __________, offeso
l’onore di CIVI 2, inviandogli in SMS in cui gli diceva, tra l’altro “Tu sei
un avanzo di uomo con dei gravi disturbi mentali(...)”;
1.1.2. per avere, a __________, in data __________,
nel corso di un’aggressione verbale ai danni di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultimo,
rivolgendogli numerosi epiteti, tra i quali ”gran pezzo di merda, bastardo e
sporco ladro”?
1.2. minaccia, per avere, nelle
circostanze riferite al punto 1.1.2. di questo decreto d’accusa, incusso
giustificato timore in CIVI 1, minacciando di passare a vie di fatto nei suoi
confronti?
2. In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di
detenzione decretata dal Procuratore generale del Canton Ginevra il __________?
4.1. In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 mese di
detenzione decretata dal Procuratore generale del Canton Ginevra il __________?
5.1. In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
6. A chi vanno caricate le tasse e
Considerandi
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 segg., 48 lett. c e
177.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub
1.1.1
; negativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 3., 4. e 5.; come
segue ai quesiti posti sub 1.1.2., 2., 4.1., 5.1. e 6.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
ingiuria (art. 177 CP), per avere, __________, offeso l’onore di CIVI 2,
inviandogli in SMS in cui gli diceva, tra l’altro “Tu sei un avanzo di uomo
con dei gravi disturbi mentali(...)” e per avere, a __________, in data __________,
nel corso di un’aggressione verbale ai danni di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultimo,
rivolgendogli numerosi epiteti, tra i quali ”gran pezzo di merda”, “bastardo”;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per
un totale di fr. 120.-- (centoventi);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Procuratore generale del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 1 (uno) mese di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di minaccia;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 120.-- pena
pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 320.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster