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Decisione

10.2006.542

Offendere l'onore e incutere timore

4 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione.

2. Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.—

3. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Procuratore generale del Cantone

Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova

(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 (uno) mese di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2

CPS).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 novembre 2006;

indetto il dibattimento 4 settembre 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del __________,

non è comparso. E’ presente il suo difensore avv. DI 1, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto

d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusato vada esente da pena per l’ingiuria avanzata tramite SMS nei

confronti di CIVI 2, mentre ritiene che trattandosi dell’avv. CIVI 1 la

minaccia, non provata né oggetto di sufficiente querela, sarebbe comunque sussunta

dal reato di ingiuria, il quale neppure trova valido riscontro probatorio per i

forti legami di dipendenza che legano i testi assunti alla famiglia __________;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ripetuta ingiuria,

1.1.1. per avere, __________, offeso

l’onore di CIVI 2, inviandogli in SMS in cui gli diceva, tra l’altro “Tu sei

un avanzo di uomo con dei gravi disturbi mentali(...)”;

1.1.2. per avere, a __________, in data __________,

nel corso di un’aggressione verbale ai danni di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultimo,

rivolgendogli numerosi epiteti, tra i quali ”gran pezzo di merda, bastardo e

sporco ladro”?

1.2. minaccia, per avere, nelle

circostanze riferite al punto 1.1.2. di questo decreto d’accusa, incusso

giustificato timore in CIVI 1, minacciando di passare a vie di fatto nei suoi

confronti?

2. In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di

detenzione decretata dal Procuratore generale del Canton Ginevra il __________?

4.1. In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 mese di

detenzione decretata dal Procuratore generale del Canton Ginevra il __________?

5.1. In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

6. A chi vanno caricate le tasse e

Considerandi

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 segg., 48 lett. c e

177.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito posto sub

1.1.1

; negativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 3., 4. e 5.; come

segue ai quesiti posti sub 1.1.2., 2., 4.1., 5.1. e 6.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

ingiuria (art. 177 CP), per avere, __________, offeso l’onore di CIVI 2,

inviandogli in SMS in cui gli diceva, tra l’altro “Tu sei un avanzo di uomo

con dei gravi disturbi mentali(...)” e per avere, a __________, in data __________,

nel corso di un’aggressione verbale ai danni di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultimo,

rivolgendogli numerosi epiteti, tra i quali ”gran pezzo di merda”, “bastardo”;

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per

un totale di fr. 120.-- (centoventi);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Procuratore generale del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 1 (uno) mese di detenzione decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ginevra il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di minaccia;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 120.-- pena

pecuniaria

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 320.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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