10.2006.554
Circolare con la vettura alla velocità di 92 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
4 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.554
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla velocità di 92 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.554
DA
4330/2006
Bellinzona
4
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della
Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 92 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 Km/h;
reato
previsto dall’ art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2
e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
Fatti
avvenuti a __________;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4330/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
MP il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 4 luglio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente
assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 22 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento
postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede una pena di 20 aliquote giornaliere per un importo
da fissare dal giudice tra fr. 25.- e fr. 50.-, sospese per un periodo di 3
anni, il pagamento di fr. 500.- di multa e la non revoca della sospensione
condizionale concessa alla precedente pena di 15 giorni di detenzione e
contestuale trasformazione in pena pecuniaria; subordinatamente chiede la
condanna ad una pena unica di 30 aliquote giornaliere sospese per un periodo di
3.
anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 600.-;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il __________.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr; 34, 42, 46, 47, 49 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4330/2006 del
20.
novembre 2006.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (la pena viene inglobata nella condanna prevista nel dispositivo seguente).
condanna ACCU
1.
come
pena unica (art. 46 cpv. 1 CP),
1.
alla
pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.
(trenta),
per un totale di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla
multa di fr. 600.- (seicento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino (__________).
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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