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Decisione

10.2006.555

Mancata versazione dei contributi AVS/AD

26 settembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

208 OAVS;

perseguito con decreto d’accusa n. 4029/2006 di

data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 9'113.45, a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 settembre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente mentre, il Procuratore pubblico

con lettera 7 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato precisa di

non avere mai avuto alcuna possibilità di dirigere effettivamente la società,

di non ritenersi responsabile dal punto di vista soggettivo e rileva altresì

che la questione del risarcimento è ancora pendente al Tribunale cantonale

delle assicurazioni anche perché la massa salariale per il 2004 non è corretta;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

dev’essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un

risarcimento di fr. 9'113.45.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 87 LAVS terza frase,

in relazione con l'art. 208 OAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. 4029/2006 del 30 ottobre 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

AINQ 1, ACCU 1

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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