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Decisione

10.2006.556

Autocombustione di alcuni strofinacci imbevuti di liquido utilizzato per il trattamento delle pavimentazioni in legno (Tiroil)

13 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i danni della natura (LLI).

2. Per ogni pretesa le parti

civili CIVI 1, __________ e __________ sono rinviate al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 6 giugno 2007,

al quale sono comparsi personalmente l’accusato e il suo difensore, il

patrocinatore di parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con

lettera 11 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentiti i testi;

sentito il

patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto

d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede

il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo; rileva che

l’istruttoria è stata lacunosa e che non è possibile escludere che all’origine

dell’incendio della soletta a livello della mansarda vi siano altre cause;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore

colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa suo

carico.

Considerandi

2.

Sulla pena e sulle spese

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 vCP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incendio

colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3973/2006 del 23 ottobre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr.

1'000.- (mille);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.-.

comunica che la condanna sarà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 390.00 spese

giudiziarie

fr. 1590.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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