10.2006.556
Autocombustione di alcuni strofinacci imbevuti di liquido utilizzato per il trattamento delle pavimentazioni in legno (Tiroil)
13 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.556
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, PRPEN
Titolo:
Autocombustione di alcuni strofinacci imbevuti di liquido utilizzato per il trattamento delle pavimentazioni in legno (Tiroil)
INCENDIO COLPOSO
art. 222 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.556
DA
3973/2006
Bellinzona
13
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difeso
da: DI 1)
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________ il __________,
omesso di assumere le dovute precauzioni dopo aver utilizzato il prodotto Tiroil
per il trattamento di pavimentazioni in legno e, meglio, per non avere
controllato che tutti gli strofinacci usati per la tintura del pavimento
fossero in luogo arieggiato e suddivisi tra loro, causando per negligenza un
incendio dovuto all’autocombustione di almeno uno strofinaccio con danni
rilevanti all’immobile;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3973/2006 di data 23 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr.
1'000.00 (mille). Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge
cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e
Fatti
i danni della natura (LLI).
2. Per ogni pretesa le parti
civili CIVI 1, __________ e __________ sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 6 giugno 2007,
al quale sono comparsi personalmente l’accusato e il suo difensore, il
patrocinatore di parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con
lettera 11 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il
patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto
d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede
il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo; rileva che
l’istruttoria è stata lacunosa e che non è possibile escludere che all’origine
dell’incendio della soletta a livello della mansarda vi siano altre cause;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore
colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa suo
carico.
Considerandi
2.
Sulla pena e sulle spese
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 vCP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incendio
colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3973/2006 del 23 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr.
1'000.- (mille);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.-.
comunica che la condanna sarà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 390.00 spese
giudiziarie
fr. 1590.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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