10.2006.558
Abuso di impianti di telecomuncazioni
25 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2006.558
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, PRPEN
Titolo:
Abuso di impianti di telecomuncazioni
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
art. 179septies CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti
da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.558
DA
4260/2006
Bellinzona
25
giugno 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, per celia,
utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per importunare __________
e __________, e meglio per avere, il 14.2.2006 tra le ore 00.50 e le ore 06.17,
ripetutamente chiamato (almeno 23 volte complessivamente) con il cellulare n. __________
le utenze telefoniche __________, abitazione di __________ a __________, __________,
abitazione di __________ a __________ e __________, panetteria __________ a __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
179septies CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4260/2006 di
data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 200.-.
2. Il rinvio delle parti
civili al competente foro civile per qualsiasi pretesa di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 giugno 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio
2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera 2 luglio 2007
l’accusato ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;
considerato che ACCU 1 è stato regolarmente
citato al suo domicilio tramite lettera raccomandata 10 maggio 2007 per il
dibattimento fissato per il 15 giugno 2007 alle 9.00;
che con scritto 23 maggio 2007
l’accusato ha chiesto di essere autorizzato a non presenziare al dibattimento
(nel contempo ha chiesto di essere giudicato in contumacia senza avvedersi che
si tratta di tutt’altra questione);
che con decreto 24 maggio 2007
questo giudice ha negato l’autorizzazione a non comparire, siccome tardiva e
non giustificata, senza esprimersi sulla questione della contumacia essendo
evidente che in caso di mancata comparsa si sarebbe proceduto in tal senso;
che con istanza 29 maggio 2007
l’imputato ha ribadito la richiesta di essere giudicato in contumacia non
potendo comparire il 15 giugno 2007 per motivi personali;
che questo scritto è stato
interpretato in favore dell’accusato come richiesta di rinvio del dibattimento;
che quest’ultimo è stato
fissato per il 25 giugno 2007 alle 9.00 e la comunicazione è stata regolarmente
inviata il 31 maggio 2007 per raccomandata al domicilio dell’imputato, che l’ha
ritirata il 1° giugno 2007 come risulta dalla verifica postale agli atti;
che ACCU 1 non è comparso al
dibattimento e che di conseguenza è stato giudicato in contumacia in
applicazione dell’art. 277 CPP;
che nel merito egli è accusato di
avere per celia utilizzato abusivamente a più riprese tra le 0.50 e le 6.17 del
14 febbraio 2006 un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________,
segnatamente telefonando ripetutamente alle loro utenze telefoniche e a quella
della Panetteria __________;
che l’accusato ha lavorato per
la Panetteria __________ come autista per tre mesi dal 9 dicembre 2004 al 9
marzo 2005, quando è stato licenziato;
che dopo la conclusione del
rapporto di lavoro l’imputato ha avviato una causa giudiziaria nei confronti
dell’ex datore di lavoro, che era ancora in corso al momento dei fatti qui in
esame;
che nell’ambito della causa la
Panetteria e Pasticceria __________ SA era patrocinata dall’avv. __________;
che il cellulare utilizzato per
telefonare ai querelanti era in uso alla moglie del prevenuto, il quale glielo
aveva ceduto dopo averne acquistato un altro;
che ACCU 1, in occasione del
verbale del 17 marzo 2006, ha dapprima spiegato che il nuovo telefono è stato
acquistato perché quello vecchio aveva delle anomalie tecniche e creava
problemi sul lavoro;
che in effetti agli atti vi
sono dei bollettini di riparazione del 1996 indicanti come guasto il
malfunzionamento del microfono, la caduta della linea durante la conversazione
e l’invio del numero in memoria senza premere il relativo tasto;
che questa documentazione è
stata presa in considerazione il 27 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico per
emanare un non luogo a procedere concernente l’imputato per il medesimo titolo
qui in discussione a seguito della querela di una singola persona;
che l’accusato ha poi sostenuto
di essere totalmente estraneo alle telefonate del 14 febbraio 2006
giustificandosi nel seguente modo:
“Dal 12.02.2006 fino al
19.02.2006, unitamente a mia moglie abbiamo dormito tutte le notti a casa dei
miei genitori a __________ in Via __________ (__________).
Mia madre soffre di artrite
deformante ed in quel periodo ha avuto una polmonite resistente ad attualmente
si trova ricoverata in Ospedale a __________. La notte e la mattina ero a casa
dei miei genitori e durante il pomeriggio ritornavo a casa a __________.
La sera del 13/14.[02].2006,
non ci trovavamo a __________ ma a casa dei miei genitori. Il telefonino è
rimasto a casa lasciandolo sul tavolo acceso.
Considerandi
Probabilmente la gatta
abbastanza vivace l’ha fatto cadere e l’ha fatto attivare per queste telefonate
anonime visto che era difettoso.
Il pomeriggio del 14.02.2006
sono ritornato a casa ed ho trovato il telefonino per terra ed ho costatato che
la batteria era scarica.”
(cfr. verbale di
interrogatorio 17 marzo 2006, pag. 2);
che per l’art. 179 septies CP
chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di
telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di
parte, con la multa;
che le telefonate sono state
fatte dal cellulare intestato alla moglie dell’accusato risulta dai tabulati
agli atti (cfr. fattura Sunrise allegata al verbale 17 marzo 2006) e non è
peraltro contestato (comprese quelle fatte ai genitori dell’avv. PR 1, che
hanno rinunciato a sporgere querela);
che tuttavia la giustificazione
fornita dall’imputato non è assolutamente credibile: da un lato non vi è
nessuna prova che il cellulare fosse ancora difettoso e non si comprende come
mai, se vi erano inconvenienti così gravosi, si utilizzasse ancora l’apparecchio
dopo averne acquistato uno nuovo (peraltro non risulta che dal 1996 fino al
2006.
vi siano state altre persone che hanno querelato l’imputato per essere
state disturbate), dall’altro lato è statisticamente altamente improbabile, se
non impossibile, che fra tutti i numeri in memoria il cellulare abbia azionato
solo e soltanto quelli dell’utenza mobile e fissa di CIVI 1, dell’utenza fissa
di __________ e dell’utenza fissa della __________, nonché quella dei genitori
dell’avvocato PR 1 (nella convinzione che il legale si trovasse lì dal momento
che il suo numero privato non risultava sull’elenco telefonico del 2006), ossia
proprio le persone con le quali si era in lite;
che non può trattarsi né di una
coincidenza né di un caso;
che inoltre non si piega come
dopo alcuni secondi di comunicazione la connessione venisse interrotta (appare
improbabile che la gatta schiacciasse il relativo tasto, così come risulta
incomprensibile che il telefono fosse ancora in uso se ad ogni connessione
cadeva la linea dopo un attimo);
che l’accusato è quindi autore
colpevole del reato imputatogli;
che la pena proposta dal
Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato,
apparendo finanche mite;
visti gli art. 106, 179septies CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di abuso di
impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 4260/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.
dà atto che nel decreto di accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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