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Decisione

10.2006.558

Abuso di impianti di telecomuncazioni

25 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.-.

2. Il rinvio delle parti

civili al competente foro civile per qualsiasi pretesa di risarcimento (art.

208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 giugno 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio

2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con lettera 2 luglio 2007

l’accusato ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

considerato che ACCU 1 è stato regolarmente

citato al suo domicilio tramite lettera raccomandata 10 maggio 2007 per il

dibattimento fissato per il 15 giugno 2007 alle 9.00;

che con scritto 23 maggio 2007

l’accusato ha chiesto di essere autorizzato a non presenziare al dibattimento

(nel contempo ha chiesto di essere giudicato in contumacia senza avvedersi che

si tratta di tutt’altra questione);

che con decreto 24 maggio 2007

questo giudice ha negato l’autorizzazione a non comparire, siccome tardiva e

non giustificata, senza esprimersi sulla questione della contumacia essendo

evidente che in caso di mancata comparsa si sarebbe proceduto in tal senso;

che con istanza 29 maggio 2007

l’imputato ha ribadito la richiesta di essere giudicato in contumacia non

potendo comparire il 15 giugno 2007 per motivi personali;

che questo scritto è stato

interpretato in favore dell’accusato come richiesta di rinvio del dibattimento;

che quest’ultimo è stato

fissato per il 25 giugno 2007 alle 9.00 e la comunicazione è stata regolarmente

inviata il 31 maggio 2007 per raccomandata al domicilio dell’imputato, che l’ha

ritirata il 1° giugno 2007 come risulta dalla verifica postale agli atti;

che ACCU 1 non è comparso al

dibattimento e che di conseguenza è stato giudicato in contumacia in

applicazione dell’art. 277 CPP;

che nel merito egli è accusato di

avere per celia utilizzato abusivamente a più riprese tra le 0.50 e le 6.17 del

14 febbraio 2006 un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________,

segnatamente telefonando ripetutamente alle loro utenze telefoniche e a quella

della Panetteria __________;

che l’accusato ha lavorato per

la Panetteria __________ come autista per tre mesi dal 9 dicembre 2004 al 9

marzo 2005, quando è stato licenziato;

che dopo la conclusione del

rapporto di lavoro l’imputato ha avviato una causa giudiziaria nei confronti

dell’ex datore di lavoro, che era ancora in corso al momento dei fatti qui in

esame;

che nell’ambito della causa la

Panetteria e Pasticceria __________ SA era patrocinata dall’avv. __________;

che il cellulare utilizzato per

telefonare ai querelanti era in uso alla moglie del prevenuto, il quale glielo

aveva ceduto dopo averne acquistato un altro;

che ACCU 1, in occasione del

verbale del 17 marzo 2006, ha dapprima spiegato che il nuovo telefono è stato

acquistato perché quello vecchio aveva delle anomalie tecniche e creava

problemi sul lavoro;

che in effetti agli atti vi

sono dei bollettini di riparazione del 1996 indicanti come guasto il

malfunzionamento del microfono, la caduta della linea durante la conversazione

e l’invio del numero in memoria senza premere il relativo tasto;

che questa documentazione è

stata presa in considerazione il 27 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico per

emanare un non luogo a procedere concernente l’imputato per il medesimo titolo

qui in discussione a seguito della querela di una singola persona;

che l’accusato ha poi sostenuto

di essere totalmente estraneo alle telefonate del 14 febbraio 2006

giustificandosi nel seguente modo:

“Dal 12.02.2006 fino al

19.02.2006, unitamente a mia moglie abbiamo dormito tutte le notti a casa dei

miei genitori a __________ in Via __________ (__________).

Mia madre soffre di artrite

deformante ed in quel periodo ha avuto una polmonite resistente ad attualmente

si trova ricoverata in Ospedale a __________. La notte e la mattina ero a casa

dei miei genitori e durante il pomeriggio ritornavo a casa a __________.

La sera del 13/14.[02].2006,

non ci trovavamo a __________ ma a casa dei miei genitori. Il telefonino è

rimasto a casa lasciandolo sul tavolo acceso.

Considerandi

Probabilmente la gatta

abbastanza vivace l’ha fatto cadere e l’ha fatto attivare per queste telefonate

anonime visto che era difettoso.

Il pomeriggio del 14.02.2006

sono ritornato a casa ed ho trovato il telefonino per terra ed ho costatato che

la batteria era scarica.”

(cfr. verbale di

interrogatorio 17 marzo 2006, pag. 2);

che per l’art. 179 septies CP

chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di

telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di

parte, con la multa;

che le telefonate sono state

fatte dal cellulare intestato alla moglie dell’accusato risulta dai tabulati

agli atti (cfr. fattura Sunrise allegata al verbale 17 marzo 2006) e non è

peraltro contestato (comprese quelle fatte ai genitori dell’avv. PR 1, che

hanno rinunciato a sporgere querela);

che tuttavia la giustificazione

fornita dall’imputato non è assolutamente credibile: da un lato non vi è

nessuna prova che il cellulare fosse ancora difettoso e non si comprende come

mai, se vi erano inconvenienti così gravosi, si utilizzasse ancora l’apparecchio

dopo averne acquistato uno nuovo (peraltro non risulta che dal 1996 fino al

2006.

vi siano state altre persone che hanno querelato l’imputato per essere

state disturbate), dall’altro lato è statisticamente altamente improbabile, se

non impossibile, che fra tutti i numeri in memoria il cellulare abbia azionato

solo e soltanto quelli dell’utenza mobile e fissa di CIVI 1, dell’utenza fissa

di __________ e dell’utenza fissa della __________, nonché quella dei genitori

dell’avvocato PR 1 (nella convinzione che il legale si trovasse lì dal momento

che il suo numero privato non risultava sull’elenco telefonico del 2006), ossia

proprio le persone con le quali si era in lite;

che non può trattarsi né di una

coincidenza né di un caso;

che inoltre non si piega come

dopo alcuni secondi di comunicazione la connessione venisse interrotta (appare

improbabile che la gatta schiacciasse il relativo tasto, così come risulta

incomprensibile che il telefono fosse ancora in uso se ad ogni connessione

cadeva la linea dopo un attimo);

che l’accusato è quindi autore

colpevole del reato imputatogli;

che la pena proposta dal

Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato,

apparendo finanche mite;

visti gli art. 106, 179septies CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di

impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 4260/2006 del 20 novembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

dà atto che nel decreto di accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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