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Decisione

10.2006.559

Vendita e consumo di stupefacenti

15 giugno 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4360/2006 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2006;

indetto il dibattimento 15 giugno 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 14 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un testimone;

sentito il difensore, il quale viste le

dichiarazioni rese dal testimone chiede l’assoluzione dell’accusato ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1. infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti

1.2. contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 vLStup, 19a

Considerandi

LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 4360/2006 del 22 novembre 2006.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 fr. 500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

ACCU 1

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 20.00 testi

fr. 170.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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