10.2006.56
ripetuto abuso di autorità e ripetute vie di fatto da parte di un agente della polizia cantonale
7 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.56
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, PRPEN
Titolo:
ripetuto abuso di autorità e ripetute vie di fatto da parte di un agente della polizia cantonale
ABUSO DI AUTORITÀ
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 312 CPS
1. LESA 1
patr. da: PR 2
2. CIVI 1
3. CIVI 2
Incarto
n.
10.2006.56
DA
373/2006
Bellinzona
7
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 2 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuto abuso di autorità,
per avere, nella sua veste
di agente della Polizia cantonale, abusato della propria carica a scopo di
recar danno, in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di
servizio:
1.1. a __________,
__________, durante un interrogatorio presso gli uffici della Polizia
cantonale, colpito LESA 1, in almeno un’occasione, con un pugno al capo;
1.2. a __________,
sul __________, il __________, durante un normale controllo di Polizia,
ripetutamente colpito:
- CIVI 2 con un
calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa nonché
una bastonata ai polpacci;
- il minorenne CIVI
1 (1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro;
2. ripetute vie di fatto,
per avere nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2. commesso vie di fatto nei
confronti di:
- CIVI 2
con un calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa
nonché una bastonata ai polpacci;
- il minorenne CIVI 1
(1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 312 e
126 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 3 della Legge cantonale sulla Polizia;
richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 febbraio
2006 n. DA 373/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Rinvia le parti civili CIVI
2 e il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) al competente foro civile per
eventuali pretese di parte civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposte tempestivamente in data 3 febbraio 2006 dai difensori,
nonché l’opposizione delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1 interposta
tempestivamente in data 8 febbraio 2006 dalla loro patrocinatrice;
indetto il dibattimento 7 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato con i suoi difensori, le parti civili con
Fatti
i loro patrocinatori, il Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
vista la piena ammissione dell’imputato rinuncia ad esprimersi sui fatti e
sulla loro qualifica giuridica. Per quanto concerne la commisurazione della
pena, ribadendo che quella esposta nel decreto d’accusa fosse adeguata, tenuto
conto delle conseguenze amministrative subite dall’accusato e del suo
riconoscimento di responsabilità odierno, propone di ridurre la condanna a 10
giorni;
sentiti i patrocinatori delle parti
civili, avv. __________ e avv. __________, i quali pongono in evidenza la
situazione personale dei loro assistiti, nonché il loro coraggio per aver
denunciato con coerenza e trasparenza quanto da loro subito. Essi sottolineano
la rilevante gravità degli atti commessi dell’accusato. Per tale motivo
ritengono che non vi sia spazio per alcuna indulgenza nei suoi confronti. In
conclusione, essi chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa, oltre al
risarcimento delle spese di patrocinio come indicato nell’odierna istanza;
sentito il difensore avv. DI 2, il quale
tenuto conto del pieno riconoscimento dei fatti, delle ammissioni delle proprie
responsabilità, dell’atteggiamento costruttivo da lui tenuto e del contesto in
cui si sono verificati i fatti, chiede una riduzione della pena 6 giorni;
sentito il difensore avv. DI 1, il quale
ribadisce quanto esposto dal collega della difesa. Egli, in considerazione
delle conseguenze amministrative patite dal suo assistito, delle ammissioni di
responsabilità e delle scuse postula la riduzione della condanna a 6 giorni.
Per le pretese di risarcimento si rimette al prudente giudizio del giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuto abuso di
autorità,
1.2. Ripetute
vie di fatto,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
Considerandi
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5.
Possono
essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti
civili in data odierna?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 312, 126
cpv. 1 CPS; 3 delle Legge cantonale sulla Polizia; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ripetute vie di fatto, art.
126.
cpv. 1 CPS,
2.
ripetuto abuso di autorità,
art. 312 CPS,
per i fatti
compiuti a __________ __________ e a __________ il __________ nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA 373/2006 del 2 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
riconosce alle parti civili in solido
fr. 6’080.15 (IVA compresa) a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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