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Decisione

10.2006.561

offendere e minacciare

21 settembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento).

2. Per ogni eventuale pretesa

la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 settembre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la parte civile e il suo

patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 maggio

2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il patrocinatore, il quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede

di essere prosciolto;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1. ingiuria

1.2. minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 68 vCP; 177, 180

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4224/2006 del 20 novembre

2006.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4224/2006 del 20 novembre 2006.

condanna ACCU 1 ACCU 1

Considerandi

1.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 215.-.

carica allo Stato la somma di fr.

215.

- per tasse e spese giudiziarie.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese

di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 15.00 testi

fr. 415.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

fr. 15.- testi

fr. 215.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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