10.2006.563
complicità in truffa ripetuta
12 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.563
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, PRPEN
Titolo:
complicità in truffa ripetuta
TRUFFA
art. 25 CPC-TI
art. 146 CPC-TI
art. 251 cf. 1 CPC-TI
art. 9 CPP-TI
art. 273 CPP-TI
art. 39 LTG
Incarto
n.
10.2006.563
DA
4390/2006
Bellinzona
12
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. complicità in truffa, ripetuta,
per avere, a __________, nel
periodo compreso tra il maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di
capo-clinica presso la Clinica psichiatrica denominata “__________”, facente
capo al dott. __________ (proprietario della struttura medica), allo scopo di
procacciare in particolare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente
assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo
nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i
funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da
indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in
particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie,
configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato
all’allestimento di documentazione medica, rispettivamente accettato che il
personale subalterno (medici assistenti e infermieri) allestisse tale
documentazione attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai
fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso
sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di controlli - degenze e
prestazioni in realtà fittizie, in particolare per avere allestito e/o
accettato che il personale subalterno allestisse svariata documentazione medica
inveritiera, quale ad esempio rapporti di entrata/uscita pazienti, fogli ordini
medici/prescrizioni medicinali, richieste di copertura assicurative per le
casse malati, fogli di decorso, ecc.., relativa ad una quindicina di degenze
fittizie accertate dalla Corte d’assise criminali che ha processato __________,
fra le quali quelle dei pazienti __________ e ritenuto che fra tale
documentazione fittizia risultano:
§
certificato medico d’entrata 02.09.1996; certificato medico su
formulario della cassa malati “__________” del 01.10.1996; certificato medico
d’uscita 12.09.1996 alla cassa malati “__________”; Rapporto di dimissione
07.10.1996 al Prof. __________ relativi alla degenza fittizia D1866
della paziente __________;
§
Rapporto di dimissione 17.10.1995 al Prof. __________ relativa
alla degenza D1752 della paziente __________
§
Rapporti di dimissione 15.05.1996 e 20.05.1996 al Prof. Dott. __________
relativa alla degenza D1829 del paziente __________
§
Rapporto di dimissione 29.11.1995 al Prof. Dott. __________
relativa alla degenza D1763 del paziente __________
§
Rapporto di dimissione” 20.09.1995 al Prof. Dott. __________
relativa alla degenza D1744 del paziente __________
documenti fittizi che, venivano
da firmati anche personalmente dall’accusato e tali da comprovare -
contrariamente al vero - la degenza dei citati pazienti nella struttura
sanitaria e giustificare così le relative fatture alle casse malati, in specie
riguardo la durata delle degenze (diaria) e delle prestazioni sanitarie
fornite; inoltre per aver omesso - nella sua qualità di capo-clinica - di
opporsi all’allestimento di cardex da parte di personale subalterno relativi a
pazienti che non erano ricoverati in clinica per una quindicina di degenze
fittizie, fra le quali quelle dei citati pazienti __________ ritenuto che tali
cardex servivano da base per la preparazione delle fatture da presentare alle
casse malati e relative a prestazioni mai fornite; ritenuto infine che nel
periodo in cui l’accusato era capo clinica di clinica “__________”, tale
struttura ha - fra l’altro - emesso false fatturazioni riferite alle degenze
dei sopra citati pazienti fittizi di complessivi CHF 5'940.- (degenza D 1866
della paziente __________ CHF 7'560.- (degenza D1752 del paziente __________
CHF 3'240.- (degenza D1829 del paziente __________ CHF 3240.- (degenza D1763
del paziente __________ di CHF 1'360.- (degenza D1744 del paziente __________ e
di 3'780.- (degenza D1862 del paziente __________ fatture poi pagate dalle
casse malati “__________”, “__________”, “__________” ed “__________”,
unitamente a quelle di altre degenze fittizie, così come già accertato dalla
Corte delle Assise criminali che ha processato il Dott. __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 25 e
146 CP;
2. ripetuta falsità in
documenti,
per avere, a __________, nel
periodo compreso tra maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di
capo-clinica presso la Clinica psichiatrica “__________”, a scopo d'indebito
profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni di cui al
punto 1. del presente decreto d’accusa in un imprecisato numero di occasioni,
ma almeno una decina, formato (e/o accettato che personale medico subalterno
formasse) documenti falsi, tali i citati documenti medici di cui al punto 1.
relativi alle degenze D1866 della paziente __________ D1752 del paziente __________.,
D1829 del paziente __________., D1763 del paziente __________ D1744 del
paziente __________. e D1862 del paziente __________., documenti medici
fittizi, tali da comprovare, contrariamente al vero, la degenza dei citati
pazienti nella citata struttura medica e giustificare così le relative fatture
alle casse malati;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4390/2006 di
data 27 novembre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 settembre 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato da entrambi i reati imputatigli, senza entrare
nel merito degli aspetti soggettivi, già solo per la mancanza dei presupposti
oggettivi; infatti tutti i documenti firmati dall’accusato - trattandosi di
rapporti di dimissione medica - non soggiacciono all’art. 251 CP, ma tutt’al
più all’art. 318 CP, nel frattempo prescritto; inoltre non ha firmato nessuno
dei documenti indirizzati alle Casse Malati che gli sono stati rimproverati nel
decreto di accusa a suo carico; dal profilo giuridico, alla luce di
quest’ultima constatazione, non gli può venir imputata una complicità attiva in
truffa e nemmeno la complicità per omissione è adempiuta in quanto non aveva la
posizione di garante nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ripetuta complicità in
truffa
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25, 146, 251 cifra 1,
318.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di ripetuta
complicità in truffa e di ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. 4390/2006 del 27 novembre 2006.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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