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Decisione

10.2006.563

complicità in truffa ripetuta

12 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251

cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4390/2006 di

data 27 novembre 2006 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 28 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 settembre 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato da entrambi i reati imputatigli, senza entrare

nel merito degli aspetti soggettivi, già solo per la mancanza dei presupposti

oggettivi; infatti tutti i documenti firmati dall’accusato - trattandosi di

rapporti di dimissione medica - non soggiacciono all’art. 251 CP, ma tutt’al

più all’art. 318 CP, nel frattempo prescritto; inoltre non ha firmato nessuno

dei documenti indirizzati alle Casse Malati che gli sono stati rimproverati nel

decreto di accusa a suo carico; dal profilo giuridico, alla luce di

quest’ultima constatazione, non gli può venir imputata una complicità attiva in

truffa e nemmeno la complicità per omissione è adempiuta in quanto non aveva la

posizione di garante nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

ripetuta complicità in

truffa

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 25, 146, 251 cifra 1,

318.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di ripetuta

complicità in truffa e di ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti

nel decreto di accusa n. 4390/2006 del 27 novembre 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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