10.2006.57
acquistare e mettere in commercio orologi e parti di orologi contraffatti; ordinare, acquistare e rivendere copie servili di un modello di orologio il cui design era protetto
17 ottobre 2006Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.57
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, PRPEN
Titolo:
acquistare e mettere in commercio orologi e parti di orologi contraffatti; ordinare, acquistare e rivendere copie servili di un modello di orologio il cui design era protetto
CONTRAFFAZIONE DI MERCI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DESIGN
art. 155 cf. 1 CPS
art. 172 CPS
art. 41 cpv. 1 let. a LDES
art. 41 cpv. 1 let. b LDES
1. CIVI 1
2. CIVI 2
1, 2 patr.te
da: PR 1
3. CIVI 3
4. CIVI 4
3, 4 patr.te
da: PR 2
Incarto
n.
10.2006.57
DA
119/2006
Bellinzona
17
ottobre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,
per
avere, a Chiasso, Agno, Zurigo, Hong Kong e San Marino, nel periodo febbraio 2001
- gennaio 2002, nella sua qualità di direttore addetto agli acquisti e alle
vendite della società __________, in _______ , a scopo di frode nel commercio e
nelle relazioni d’affari, acquistato dalla società __________, Hong Kong, ed
importato in Svizzera orologi destinati alla contraffazione con valore venale
inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, e successiva messa in commercio,
e meglio per avere:
1.1.
acquistato
ed importato in Svizzera, via aerea con volo Swissair SR 172 del 24 febbraio
2001 in coincidenza con il volo Crossair LX 914 su Lugano - Agno, 1556 orologi
da polso e loro parti, senza marca, destinati alla contraffazione e alla
vendita al pubblico come orologi contraffatti o falsificati con valore venale
inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, in particolare orologi imitanti
il modello “Monaco” di CIVI 2 e concepiti per ricevere il falso marchio “Tag Heuer”,
parti di orologi concepite per riprodurre il modello “Monaco”, nonché orologi
imitanti il modello “Panerai” e recanti contraffazioni della marca CIVI 1 e
della marca “OP” di CIVI 1 (elemento figurativo “ponte” di Cartier e il
pulsante “OP” di Cartier, registrati al n. 693 881 del Registro internazionale
dei marchi, rispettivamente al n. 612 438 del Benelux), orologi realizzati per
copiare e contraffare i prodotti della marca Panerai, merce sequestrata ad Agno
il 26 febbraio 2001 dall’Ispettorato doganale di Ponte Tresa, Suddivisione Agno
Aeroporto;
1.2.
acquistato
ed importato in Svizzera, via aerea, in data 23 settembre 2001, 301 orologi
contraffatti riprendenti servilmente le caratteristiche del modello Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona iscritto nel Registro internazionale dei marchi al n.
DM/018410 al nome di CIVI 3, Ginevra, di cui 90 esemplari sono stati rivenduti
il 15 gennaio 2001 da __________ alla società __________, con sede in San
Marino, al prezzo di fr. 3'123.--, mentre 212 esemplari sono stati sequestrati
il 10 ottobre 2001 presso gli uffici della __________ in __________;
1.3.
ritenuto che tutti gli
orologi sequestrati e le loro parti sono stati confiscati con sentenza 13
maggio 2003 della Presidente del Tribunale penale cantonale;
2. violazione del diritto
di design
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo sub. 1.2., intenzionalmente ordinato,
acquistato ed in parte rivenduto 301 copie servili del modello Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona, usando illecitamente il design protetto di CIVI 3, Ginevra,
rispettivamente avendone favorito o facilitato l’uso illecito;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall’art. 155
cifra 1 CPS in relazione con l’art. 172 CPS e dall’art. 41 cpv. 1 lett. a)
e b) della LDes;
perseguito con decreto d’accusa del 23 gennaio
2006 n. DA 119/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 3 dell'importo di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPP), con rinvio al foro civile della parte civile per
il maggior danno.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 gennaio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, nonché i
patrocinatori delle parti civili, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore delle parti
civili CIVI 3 e CIVI 4, il quale ritiene adempiti gli elementi oggettivi e
soggetti di entrambi i reati addebitatigli. Egli chiede pertanto la conferma del
decreto d’accusa per quanto concerne la punibilità ed il risarcimento dei
danni, come da istanza agli atti, oltre alle spese legali dall’agosto 2005 ad
oggi e la restituzione dell’importo di fr. 3'123.--;
sentito il patrocinatore delle parti
civili CIVI 1 e CIVI 2, il quale, analogamente al collega, ritiene siano
adempiti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi delle fattispecie addebitate
all’imputato, postulando la conferma del decreto d’accusa e chiedendo vengano
risarciti ai suoi clienti i danni così come quantificati nella sua istanza
scritta 13/16 ottobre 2006, a cui vanno aggiunte 6 ore per il presente
dibattimento;
sentito il difensore, il quale, dopo aver
ripercorso brevemente la vicenda in esame e l’iter giudiziario, soffermandosi
sul non luogo a procedere prolato a suo tempo dal PP __________ in relazione ai
reati qui in discussione. Proprio richiamandosi a quest’ultima decisione egli
rileva come al suo assistito non sia attribuibile alcuna intenzionalità
qualificata in relazione ai reati in oggetto. L’istruttoria non ha infatti
permesso di raccogliere elementi sufficienti a concludere che l’accusato abbia
voluto ingannare eventuali acquirenti degli orologi in merito alle loro
effettive qualità ed al loro valore. Nemmeno dimostrato è che egli abbia saputo
o dovuto sapere che con il suo agire avrebbe violato dei diritti di design
altrui. Già solo per questo entrambe le accuse dovrebbero cadere. Ad ogni buon
conto, nemmeno dal punto di vista oggettivo i reati possono ritenersi adempiti:
gli orologi in questione presentano differenze importanti con quelli prodotti
dalle parti civili e non erano atti ad indurre in errore terze persone. Non vi
è quindi alcuna contraffazione. La possibilità di apporvi il logo Rolex, TAG Heuer
e Panerai è una mera congettura accusatoria che non trova conferma negli atti.
Con riferimento al secondo capo d’imputazione rileva come la LDes sia entrata
in vigore solo nel 2002, quindi dopo i fatti e non possa trovare pertanto
applicazione alla fattispecie. In conclusione chiede che l’imputato venga
prosciolto da ogni accusa;
sentito in replica il patrocinatore delle
parti civili CIVI 3 e CIVI 4, il quale si ribadisce nelle proprie posizioni, ed
osserva che la LDes ha ripreso i contenuti della LDMI, art. 24 e 25;
sentito in replica il patrocinatore delle
parti civili CIVI 1 e CIVI 2, il quale si associa a quanto detto dal
patrocinatore delle altre parti civili;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce quanto esposto in precedenza;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Contraffazione di merci,
1.2. Violazione
del diritto di design,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Possono essere accolte, e
se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, attualmente
disoccupato, è stato alle dipendenze della ditta __________, con sede in __________,
dal 1996 al 31 marzo 2005. Il suo ruolo in seno a questa società, attiva nel
ramo del commercio e della lavorazione di orologi o loro componenti, era quello
di direttore de facto, anche se egli si è definito, in sede di interrogatorio,
come responsabile del marketing. In effetti era lui che si occupava di tutte le
questioni tecniche, dei contatti con i fornitori e con i clienti, della scelta
della merce e della sua verifica. Solo gli aspetti contabili ed i lavori di
mera natura burocratica erano demandati all’amministratrice unica __________.
Nell’adempimento dei propri compiti
l’imputato era completamente indipendente, non soggiacendo alla sorveglianza o
alle disposizioni di altre persone (“ADR che io non ricevo istruzioni da
nessuno”, cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre 2001).
Considerandi
2.
Il 26 febbraio 2001
l’Ispettorato doganale di Ponte Tresa, ha sequestrato all’aeroporto di Lugano-Agno
una partita di 10 cartoni contenti 1556 orologi da polso, rispettivamente loro
componenti, provenienti dalla società __________, Hong Kong, (di seguito __________)
e destinati alla __________.
Il 6 marzo 2001, il Servizio
anti-contraffazione della Federazione dell’industria orologera svizzera, ha
allestito, su mandato della Direzione delle Dogane, due referti peritali
concernenti i beni in questione con i quali ha stabilito che parte degli
orologi e loro accessori confiscati, tutti privi di marca, sarebbe
un’imitazione del modello “Monaco” della marca TAG Heuer, di proprietà della CIVI
2.
di __________, mentre un’altra parte sarebbe un’imitazione dei modelli “Luminor”
e “Luminor Chrono” della collezione “Panerai” della marca Cartier, della CIVI 1,
__________, con contraffazione di un elemento figurativo della stessa (il ponte
proteggi corona) e nel contempo quella del marchio “OP” su 60 poussoirs. Le due
verifiche hanno permesso agli esperti inoltre di concludere che, con ogni
evidenza, i pezzi sequestrati erano stati concepiti sin dal momento della loro
produzione - per altro industriale - per l’imitazione e la contraffazione dei
prodotti delle marche in oggetto.
3.
Sulla scorta della presa di
posizione della Federazione dell’industria orologera svizzera, la CIVI 2 ha
sporto, in data 12/21 giugno 2001, querela penale nei confronti degli organi
giuridici e di fatto della __________, in seguito identificati nell’imputato, e
della __________ per i titoli di violazione della Legge federale contro la
concorrenza sleale e di contraffazione di merci.
Il 27 giugno
2007.
è stata pure introdotta una denuncia contro le persone ignote responsabili
delle società __________ e __________ per gli stessi reati, ai quali è stato
aggiunto quello di violazione della Legge federale sulla protezione dei marchi
e delle indicazioni di provenienza.
In data 10 ottobre 2001 gli
inquirenti hanno effettuato una perquisizione dei locali della __________,
rinvenendo e sequestrando 212 orologi pure provenienti dalla __________,
facenti parte di una partita di 301 pezzi, 90 dei quali erano già stati venduti
ad una ditta di San Marino, la __________. Analogamente a quanto avvenuto in
precedenza anche questo lotto è stato sottoposto a perizia da parte della
Federazione dell’industria orologera svizzera, dalla quale è emerso che si
tratta di articoli rappresentanti delle contraffazioni prodotte in maniera
industriale in Asia (probabilmente Cina) e destinate al mercato europeo,
costituenti copie servili riproducenti il modello “Oyster Perpetual Cosmograph Daytona”,
di proprietà della CIVI 3,.
Il 25 ottobre 2001/15 novembre
2001.
la CIVI 3, , e la CIVI 4, , hanno sporto querela penale con domanda di
sequestro nei confronti della __________, __________, del sig. ACCU 1, ,
della __________, Hong Kong, della __________, San Marino, e contro ignoti per
il titolo di contraffazione di merci, art. 155 CPS, di lesione degli art. 24 e
25.
della Legge federale sui disegni e modelli industriali (LDMI), di lesione
dell’art. 61 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle
indicazioni di provenienza (LPM) e di infrazione agli art. 2, 3 e 23 della Legge
federale contro la concorrenza sleale (LCSl).
4.
Il 14 febbraio 2002 l’allora
Procuratore pubblico __________, dopo aver esaminato le denunce e gli atti
delle informazioni preliminari, ha ritenuto non sussistessero sufficienti
elementi per la promozione dell’accusa ed ha decretato un non luogo a procedere
nei confronti dell’imputato, riconosciuto organo della __________, ed in quelli
degli organi della __________. Inspiegabilmente tale decisione si è concentrata
unicamente sulle accuse di contraffazione di merci e di infrazione alla LCSl,
fattispecie per le quali il magistrato inquirente ha ritenuto che gli indagati
non adempissero i presupposti soggettivi, ritenuto che, a suo dire, il qui
imputato non intendeva manifestamente indurre in errore la clientela circa
l’autenticità degli oggetti sequestrati.
Contestualmente a questa
decisione, tuttavia, il Procuratore pubblico ha confermato la confisca degli
orologi e delle loro componenti.
Il 25/26 febbraio 2005 la CIVI
1.
e la CIVI 2 hanno introdotto due istanze di promozione dell’accusa nei
confronti degli organi della __________ e di ACCU 1 per i reati di violazione
alla LPM, alla LCSl e di contraffazione di merci.
Il 28 febbraio/1. marzo 2002 la
CIVI 3 e la CIVI 4 hanno a loro volta presentato un’istanza di promozione
dell’accusa contro ACCU 1 e gli organi delle società __________ e __________
per i reati previsti agli art. 24 e 25 LDMI, 23 LCSl e 155 CPS.
L’8 gennaio 2003, con tre differenti
sentenze, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ha accolto
parzialmente le istanze di promozione dell’accusa, annullando il decreto di non
luogo a procedere del 14 febbraio 2002 ed ordinando al Procuratore pubblico di
completare le informazioni preliminari per poi nuovamente pronunciarsi sul
seguito dell’azione penale.
5.
Parallelamente, a seguito
dell’istanza 14 febbraio 2002 formulata dal Procuratore pubblico al Presidente
del Tribunale penale cantonale, è stata avviata la procedura di confisca,
conclusasi con la sentenza 13 maggio 2003 della corte cantonale, con la quale il
giudice ha accolto le richieste formulate dall’accusa ed ha ordinato la
confisca e la distruzione delle due partite di 1556 e 212 orologi da polso (e
loro parti) oggetto della presente vertenza.
L’eliminazione è stata compiuta
dalla Polizia cantonale l’11 maggio 2004.
6.
Con decreto d’accusa del 23
gennaio 2006 la Procuratrice pubblica AINQ 1, subentrata nel frattempo al
Procuratore pubblico __________, ha ritenuto il qui imputato colpevole di
contraffazione di merci e violazione del diritto di design e ne ha proposto la
condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, oltre che al pagamento alla parte civile CIVI 3 di fr.
5'000.-- a titolo di risarcimento parziale del danno, mentre l’ha rinviata al
competente foro civile per le restanti pretese.
Con scritto 30/31 gennaio 2006
il signor ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto summenzionato. Da qui la
presente procedura.
7.
Da quanto l’istruttoria ha
permesso di appurare, i fatti alla base della vicenda qui in esame, si possono
riassumere come segue.
La __________ era ed è tuttora principalmente
attiva nell’acquisto di orologi semi lavorati da paesi asiatici, in particolar
modo da Hong Kong, con lo scopo di rivenderli, sempre in tale forma, a clienti
in Europa.
Uno dei fornitori cui faceva
regolarmente capo la ditta ai tempi dei fatti in discussione era proprio la __________,
con la quale intratteneva rapporti d’affari dal 1997/1998 e dalla quale
acquistava merce circa 10/15 volte all’anno per poi destinarla a società attive
sul mercato dei turisti balneari in Italia e San Marino (cfr. verbale di
interrogatorio dell’imputato 10 ottobre 2001, pag. 3). Tra quest’ultime si
annoverava pure la __________ di Serravalle San Marino.
8.
Le partite di orologi e
componenti sequestrate sono state ordinate a __________ dall’imputato in piena
autonomia e senza l’intervento di terze persone: “Sono io cioè che mi occupo
dei contatti con i clienti e che decide in seno alla __________ quale merce
ordinare e come lavorarla” e “Delle tre partite di merce oggetto delle
denunce penali mi sono occupato io. Sono io che ho acquistato la merce oggi in
parte sequestrata” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre
2001, pag. 2).
Sia il materiale simil TAG Heuer
e Panerai, che quello simil Rolex è stato ordinato senza che vi fossero già,
contrariamente alle usanze di __________, dei clienti predestinati e con una
modalità di scelta identica: “Solitamente alla __________ si descrive il
tipo di merce di cui si ha bisogno. Per esempio oggi la tendenza è rivolta agli
orologi piuttosto grossi. Per cui io chiedo alla __________ che tipo di orologi
hanno a disposizione con queste caratteristiche. Do poi delle indicazioni
supplementari tipo la forma del quadrante o il colore del quadrante. Poi loro mi
fanno avere delle offerte.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato
13.
dicembre 2001, pag. 2).
Per meglio far capire quali
fossero le sue esigenze, il prevenuto era uso indicare ai fornitori di Hong
Kong addirittura il nome del modello di riferimento originale: “Quando io
faccio la richiesta a Hong Kong ho in mente un certo modello di orologio. Io
chiedo quindi ad Hong Kong di mandarmi merce che assomiglia a questo modello
che ho in mente.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre
2001, pag. 3).
In un secondo tempo egli, sulla
scorta di queste istruzioni, si faceva mandare dei campioni da esaminare, sulla
base dei quali avrebbe deciso quale acquistare. Nella fattispecie questa prassi
non è stata seguita per nessuno dei tre modelli: per gli orologi tipo Rolex
l’ordinazione è avvenuta partendo dalla consultazione di un catalogo
specialistico, nel quale l’esemplare era indicato come “Crono Madreperla”,
rispettivamente dopo l’esame di disegni e fotografie inviati dalla __________ a
__________ via fax. Per contro il modello Panerai è stato scelto dopo che il
prevenuto ha avuto occasione di incontrare il rappresentante della ditta
asiatica alla fiera di Basilea ed ha avuto l’opportunità di visionarne
direttamente un campione: “I modelli Cartier come detto li avevo visti a
Basilea. Uno dei modelli con il copri corona mi piaceva in quanto dava un tocco
di prestigio.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre
2001, pag. 5). In merito al modello TAG Heuer, infine, il signor ACCU 1 non è
stato in grado di ricordare se per la sua scelta abbia fatto capo ad un prototipo
o ad un disegno.
9.
Tutti gli orologi sono giunti,
o avrebbero dovuto giungere, in __________ privi di logo sul quadrante, oltre
che delle parti di cassa e cinturino sulle quali normalmente vengono apposti i
segni distintivi delle varie marche.
Le spiegazioni fornite in
merito dall’accusato sono state talvolta contraddittorie e poco convincenti,
soprattutto a riguardo dei motivi alla base della richiesta di invio separato
delle varie componenti, nonché a quello della destinazione che i prodotti
avrebbero dovuto avere e delle modalità di lavorazione-assemblaggio. Univoche
sono tuttavia risultate essere sul fatto che non era stato in alcun modo
previsto di farvi apporre il logo originale delle parti civili, ma vi avrebbe dovuto
essere stampato quello “Grand Prix __________” della __________ o quello
dell’eventuale cliente, a seconda dei desideri di quest’ultimo e delle
prospettive di vendita.
Lineare nelle sue dichiarazioni
ACCU 1 lo è stato pure stato in merito alla sua mancata volontà di indurre in
errore i propri clienti o i consumatori finali circa l’effettiva qualità o
autenticità degli orologi loro proposti: “Io con la __________ non avevo
nessuna intenzione di creare confusione con il marchio e le marche degli altri”
(cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 10 ottobre 2001, pag. 5) o “Tengo
a sottolineare che non ho agito intenzionalmente. Non era mia intenzione
immettere nel commercio orologi contraffatti.” (cfr. verbale di
interrogatorio dell’imputato 14 luglio 2005, pag. 5). A suo modo di vedere, un errore
non era sostanzialmente ipotizzabile, essendo possibile per chiunque capire che
si trattava di merce di scarsa qualità, chiaramente differente da quella
originale, seppur a prima vista per certi versi analoga.
10.
Giusta l’art. 155 CPS è punito
con la detenzione o con la multa chiunque, allo scopo di frode nel commercio e
nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore
a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica
merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci.
Dal punto di vista oggettivo è
necessario che ci si trovi di fronte a merci falsificate o contraffatte,
destinate ad essere messe in commercio.
Vi è falsificazione laddove il
prodotto è stato trasformato in maniera tale che non risulta evidente
all’acquirente che esso, in realtà, non possiede le caratteristiche e le
qualità che in apparenza mostra di avere oppure ove, senza alcuna modifica
della sua sostanza, esso è stato munito di un segno, di un marchio o di una
dichiarazione che non corrisponde alla sua reale natura (cfr. DTF 84 IV
91, 96).
Una contraffazione è invece
data se il prodotto è stato realizzato da un’altra persona o con altri
materiali rispetto a quelli che esso richiama. Non è necessario che l’oggetto
incriminato sia di qualità inferiore rispetto a quello cui si richiama, basta
che non si tratti del prodotto di marca proclamato (cfr. Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol I, art. 155, n. 9).
Dal punto di vista soggettivo,
l’autore deve aver agito intenzionalmente, con lo scopo di ingannare il
prossimo nell’ambito delle loro relazioni d’affari, oppure avendo saputo che l’acquirente
avrebbe rivenduto la merce a terzi come autentica (cfr. SJ 1987, pag. 51 ss.).
Il dolo eventuale è sufficiente.
11.
Nella fattispecie l’istruttoria
non ha permesso di raccogliere elementi a sufficienza per stabilire che il
signor ACCU 1 avesse effettivamente intenzione di immettere sul mercato gli
orologi in questione facendoli passare per quello che in realtà non erano.
Seppur avesse preso atto (o almeno avrebbe dovuto farlo, vista la sua
formazione e la sua esperienza nel settore) che essi possedevano analogie
importanti con i modelli originali di riferimento, non è dimostrato che egli
intendesse proporli ai clienti, direttamente o per interposta persona, in altra
maniera se per quello che effettivamente egli riteneva fossero, cioè orologi di
basso valore che, a parte una certa somiglianza di primo acchito, nulla avevano
a che spartire con i modelli delle marche Rolex, Panerai o TAG Heuer.
Il prezzo di rivendita, con un
margine del 20% sul prezzo d’acquisto (in media di USD 20.--), è, in questo
senso, un indizio che conferma la buona fede del prevenuto.
Nemmeno dal punto di vista
oggettivo, il castello accusatorio ha trovato conferma. In effetti, non
essendovi prova alcuna che l’imputato avesse previsto di apporre o far apporre
dai clienti i loghi protetti delle parti civili sui pezzi confiscati, ma anzi
essendo stato dimostrato che i 90 pezzi rivenduti alla __________ di San Marino
sono stati muniti del marchio “KK”, è difficilmente ipotizzabile che un
consumatore medio potesse essere indotto a ritenere erroneamente di trovarsi di
fronte ad un orologio originale. In effetti è inverosimile che qualcuno scambi
per Rolex, rispettivamente Panerai o TAG Heuer, un pezzo privo del relativo
emblema, rispettivamente recante una griffe differente, quale “KK” o “Grand Prix
__________”. Neppure uno sprovveduto potrebbe cadere in fallo.
Da ultimo occorre soffermarsi
brevemente sulle corone (poussoirs) recanti il marchio “OP”. In effetti esse,
dal punto di vista oggettivo, rappresentano una contraffazione di componenti
della marca Panerai. Da quello soggettivo, non sono tuttavia emersi indizi in
grado di smontare la tesi dell’imputato, secondo la quale egli avrebbe ordinato
in maniera generica dei campioni di poussoirs di dimensioni più grosse del
solito (che in quel periodo sembra andassero di moda) e la __________ gli
avrebbe inviato, a sua insaputa, quelli rinvenuti. In simili condizioni fanno
chiaramente difetto le componenti soggettive della commissione del reato, per
cui non è necessario un maggiore approfondimento.
Di conseguenza questo giudice -
dopo un’attenta valutazione degli atti istruttori e l’audizione dell'imputato -
oltre ad aver accertato che non sussiste il presupposto oggettivo della
falsificazione, non è manco in grado di giungere al convincimento che quest'ultimo
abbia saputo, o anche solo dubitato, di introdurre in Svizzera imitazioni
illecite di modelli d'orologio delle marche indicate nel decreto d'accusa.
Il signor ACCU 1 deve pertanto
essere prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci.
12.
L’art. 41 cpv. 1 LDes prescrive
che debba essere punito, su querela di parte, con la detenzione sino ad un anno
o con la multa fino a fr. 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, viola il
diritto di design usando illecitamente il design stesso.
La Legge federale sulla
protezione del design è entrata in vigore il 1. luglio 2002 ed ha comportato
l’abrogazione di quella sui disegni e modelli industriali del 30 marzo 1900
(LDMI). Le disposizioni sulla protezione giuridica civile e penale contenute
nella nuova normativa riprendono sostanzialmente i principi della legge previgente
e prevedono le stesse sanzioni (cfr. Staub/Celli, Designrecht - Kommentar zum
BG über den Schutz von Design, 2003, art. 41 n. 1; v.art. 24 e 25 LDMI). Come
già rilevato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello nella sua
decisione 8 gennaio 2003, prolata su istanza di promozione dell’accusa
introdotta dalla CIVI 3 e dalla CIVI 4 del 28 febbraio/1. marzo 2002 (inc. __________),
il caso in oggetto può essere analizzato sulla scorta del diritto vigente,
ritenuto che non sussistono elementi per considerare più favorevole
all’imputato quello in vigore al momento dei fatti.
Presupposto oggettivo di base
della fattispecie prevista dall’art. 41 LDes è che sussista un diritto di
design altrui, dunque una relativa iscrizione nel registro dei design in
conformità all’art. 5 LDes (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 21 ss.).
In secondo luogo occorre che vi
sia un’usurpazione della sfera tutelata dal diritto del design, attraverso una
contraffazione o un’imitazione dello stesso. Come sancito dall’art. 8 LDes, la
protezione non si limita alle copie servili ma si estende pure nei confronti di
quei design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto
il medesimo effetto generale del design registrato.
Per l’individuazione dei
connotati essenziali fa stato quanto iscritto a registro ed in particolare le
rappresentazioni grafiche in esso contenute.
Infine la fattispecie richiede
che ci sia un uso illecito del design, ove come tale si deve intendere la
produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione,
l’esportazione e il transito, nonché il possesso per tali scopi, art. 9 LDes.
13.
L’analisi della violazione del
diritto del design deve essere limitata all’acquisto ed all’importazione degli
orologi tipo Rolex Oyster Perpetual Daytona, poiché né la CIVI 1, né la CIVI 2,
contrariamente a quanto fatto dalla ditta detentrice dei diritti Rolex, hanno
sporto querela nei confronti del signor ACCU 1 per il reato connesso.
Come risulta dal referto del
servizio anti contraffazione della Federazione dell’industria orologera
svizzera n. 9132 del 4 febbraio 2002, il modello Rolex Oyster Perpetual Daytona
è stato depositato sotto il n. DM 018410 dalla CIVI 3.
Dal punto di vista della
somiglianza, i periti della menzionata autorità di categoria hanno concluso: “Considerant
la forme dans son ensemble, la pièce-échantillon n. 1 est très proche du modèle
déposé Rolex. Tous les éléments distinctifs du dessin
original sont reproduits. La similarité est évidente et à même d’instaurer la
confusion la plus totale dans l’esprit du client final.“ ed inoltre: “ces pièces sont des copies serviles; elles ont été
prévues dès leur conception pour reproduire le modèle Oyster perpetual Cosmograph
Daytona, propriété de la société CIVI 3, “ (cfr. pag. 4 del rapporto).
Ma vi è
di più: nell’analisi dei singoli dettagli di costruzione i periti hanno
stabilito che la rassomiglianza è perfetta per l’attacco del braccialetto, per
il fondo, per il poussoir, per la ghiera e le lancette, mentre è grande per il
quadrante.
Il prevenuto ha contestato a
più riprese che sussista una tale affinità, elencando gli elementi che a suo
dire dovrebbero permettere una chiara distinzione tra l’originale e gli orologi
sequestrati (cfr. ad es. allegato di data 26 giugno 2002 a duplica 12 luglio
2002.
relativa alla procedura di confisca pendente di fronte al Tribunale penale,
AI n. 41). In particolar modo, per quanto concerne i prodotti analoghi al
modello Rolex, è stato posto l’accento sulla diversità evidente dei materiali
impiegati e sul palese dislivello tra la qualità del movimento originale e
quella di quello di fattura giapponese inserito nei campioni confiscati.
14.
Ben soppesate le analogie e le
difformità e preso atto che le prime prevalgono in maniera marcata, questo
giudice non può che giungere alla conclusione che l’impressione complessiva che
genera la messa a confronto dei Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
originali con gli orologi acquistati dalla __________ alla __________ è quella
di una sostanziale ripresa delle componenti essenziali del design registrato dalla
CIVI 3. A tal proposito non va dimenticato che nel caso di specie non ci troviamo
di fronte a modelli analoghi, ma a copie servili, come attestato dagli esperti
della Federazione dell’industria orologera svizzera e come facilmente intuibile
a chiunque dal semplice confronto dei rilevamenti contenuti nel loro rapporto
agli atti e dall’esame dei tre campioni a disposizione.
In effetti, come riconosciuto a
più riprese dalla giurisprudenza, semplici differenze di materiali non sono
sufficienti ad inficiare il giudizio globale (cfr. sentenza 10 giugno 2004
del Tribunale federale, in SIC! 2005, pag. 23 ss.). Addirittura non lo sono
nemmeno variazioni di colore. Singole differenze nel design non sono decisive,
mentre lo sono le identità degli elementi fondamentali dello stesso, sulle
quali il cittadino medio - che si presume non disponga nel contempo
dell’originale e dell’imitazione per effettuare una comparazione diretta -
fonda il proprio giudizio (cfr. la nota sentenza 14 luglio 2003 del Tribunale federale,
“Knoblauchpresse II”, in SIC! 2004, pag. 44 ss.). Nemmeno la probabile
apposizione di marchi o loghi differenti da quelli della Rolex sui campioni
sequestrati permette di escludere l’usurpazione del design, poiché ciò non ha
alcun influsso sulla percezione delle forme e delle peculiarità del disegno
industriale dei modelli in questione.
L’acquisto e l’importazione in
Svizzera di orologi di tale natura con l’intento di metterli sul mercato,
elvetico o straniero che sia, in maniera diretta o indiretta, cioè tramite
rivendita a altre ditte, rappresenta indubbiamente una lesione del design ai
sensi dell’art. 41 cpv. 1 LDes.
15.
Soggettivamente la persecuzione
del reato è consentita solo qualora esso sia stato commesso intenzionalmente o
perlomeno con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 35).
A tal proposito non è necessario
che l’autore abbia saputo della registrazione del design leso, ma è sufficiente
che egli sapesse dell’esistenza di tale design, rispettivamente, sulla scorta
delle circostanze concrete, ne avesse dovuto essere a conoscenza, e di
conseguenza avesse anche dovuto prendere in considerazione che esso era stato
regolarmente registrato. In effetti la dottrina e la giurisprudenza ritengono
che in simili situazioni chi agisce debba intraprendere tutti passi necessari a
chiarire la situazione giuridica; se non lo fa agisce con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli,
op. cit., art. 41 n. 37).
E’ indubbio che il prevenuto
non fosse un neofita ma che fosse già ai tempi dei fatti persona cognita nel
ramo del commercio di orologi e che fosse a conoscenza dell’esistenza del
modello originale Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona regolarmente
registrato, o che per lo meno dovesse esserlo. In effetti egli era attivo già
da almeno un decennio nel settore orologero, del quale, come ha avuto modo di
confermare al dibattimento, si riteneva un buon conoscitore. Proprio in
funzione dell’ottimizzazione delle vendite, necessitava di un continuo e
costante aggiornamento che gli permettesse di individuare e prevedere le
tendenze del mercato. A tal fine, oltre alla consultazione di cataloghi e
documentazione specifica, visitava regolarmente le fiere internazionali
specialistiche, soprattutto quella di Basilea.
Anche quale semplice cittadino,
l’imputato non poteva non sapere che l’importazione e la vendita di orologi
simili a quelli prodotti da marche preesistenti fosse vietata dalla legge. In
effetti chiunque nel mondo occidentale è già stato confrontato con prodotti
contraffatti e sa che si tratta del frutto di attività illecite. A maggior
ragione quindi coloro che sono professionalmente attivi in tali ambiti non
possono non sapere che vi sono strette regole di protezione della proprietà
intellettuale.
Non va poi dimenticato che le
ordinazioni sono state effettuate ad Hong Kong, città nota, tra le altre cose,
per essere uno dei maggiori fulcri della contraffazione e del traffico di
imitazioni provenienti dalla Cina. Già solo questo fatto deve indurre qualsiasi
acquirente a prestare grande attenzione al tipo di merce da lui scelta.
L’imputato ha dichiarato di aver
fondato le proprie scelte sulla consultazione di riviste di nicchia tipo “Hong
Kong Watches & Clocks” (della quale ha prodotto copia agli atti) e di
essere legittimato a ritenere che se simili prodotti vengono commercializzati e
pubblicizzati liberamente significa che essi non infrangono alcuna norma di
legge. Da una semplice lettura di quanto si trova sotto l’impressum del numero
della rivista in questione, si può facilmente comprendere come una simile
conclusione non solo non sia sostenibile, ma sia addirittura in mala fede. In
effetti il periodico stesso dichiara di non assumersi alcuna responsabilità per
la merce offerta e consiglia ai commercianti di adottare delle precauzioni
prima di effettuare degli affari con gli inserzionisti: “The Hong Kong Development
Council makes no representation o warranty regarding the advertisers, their products
or the potential infringement of any intellectual property rights of any third parties
and accepts no responsibility, liability or obligation, in relation to any of
the statemens, photographs or illustrations appearing in advertisments in this
magazine. Inclusion of any particular advertisement
does not mean that goods or services advertised therein have the approval of or
are endorsed by the Hong Kong trade Development Council. It is recommended that normal
precautions be taken before any business is transacted with any adviser.” (cfr. l’esemplare della rivista Hong Kong Watches & Clocks
allegato agli atti, pag. 3 in fondo).
Si aggiunga infine che, come
emerso nel corso dell’istruttoria, non era la prima volta che della merce
veniva confiscata a lui o alla sua ditta (cfr. sue dichiarazioni al
dibattimento e verbale di interrogatorio 10 ottobre 2001 del teste __________,
pag. 4). Anche se nei casi precedenti tutto si è poi risolto per il meglio e
gli orologi sono stati sbloccati, simili eventi avrebbero dovuto portare il
signor ACCU 1 a comprendere come il rischio di avere a che fare con prodotti
lesivi di diritti altrui e pertanto illegali sia molto elevato, per cui, prima
di ogni manovra commerciale, si impone un approfondimento minimo di tali
aspetti ed una verifica sul mercato (che nel caso di specie non avrebbe
richiesto grandi sforzi, vista la nomea della marca e del prodotto imitato,
nonché il fatto che i modelli in questione sono notoriamente tra i più
contraffatti al mondo).
L’imputato ha dunque agito
perlomeno con dolo eventuale, se non addirittura intenzionalmente.
Tale inammissibile faciloneria
è stata addirittura da lui indirettamente riconosciuta a verbale del 13
dicembre 2001: “Oggi non compro quasi più merce per paura che risulti come
assomigliante a modelli protetti. Sto guardando per comperare soltanto merce
per la quale sono tranquillo.” (cfr. verbale di interrogatorio
dell’imputato 13 dicembre 2001, pag. 6).
Per tutto quanto precede, il
signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di violazione del diritto di
design, art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDes.
16.
Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena, qui la detenzione sino a 1 anno o la multa fino a fr.
100'000.--, e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di
apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze
del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,
prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice
arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in
una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle
proprie sensazioni soggettive.
La pena
proposta dal Procuratore pubblico appare, a mente dello scrivente giudice,
troppo severa se riferita alla sola imputazione confermata con la presente
sentenza ed alle circostanze nelle quali il reato è stato compiuto.
In primo luogo
occorre anzitutto prendere atto che l’accusa più grave, cioè quella di
contraffazione di merci è caduta, per cui si impone una riconsiderazione della
sanzione contenuta nel decreto in discussione.
Una violazione
del diritto del design altrui, se commessa da una persona cognita e professionalmente
attiva nel commercio dei prodotti incriminati come lo è il signor ACCU 1,
assume maggior rilevanza rispetto ai casi in cui ad agire sono comuni
cittadini. A ciò va aggiunto che l’infrazione qui confermata concerne solo la
violazione della proprietà intellettuale di una delle parti civili, unicamente
perché le altre non hanno sporto querela penale come richiesto dall’art. 41 LDes;
ciononostante non si può dimenticare che l’operazione commerciale illecita non
è stata un caso unico, ma si è ripetuta almeno un’altra volta per gli orologi simil
TAG Heuer e per quelli simil Panerai.
Infine non si
può dimenticare l’ostinazione con la quale, sino all’ultimo, il signor ACCU 1
ha sostenuto che gli orologi in questione non ledono alcun diritto altrui.
A favore
dell’imputato concorrono la sua incensuratezza nonché il fatto che si trovi in
una situazione sociale piuttosto solida, fattori che rendono ipotizzabile una
sospensione condizionale della pena privativa della libertà.
In queste
circostanze si giustifica pertanto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
17.
Mentre le
pretese delle parti civili CIVI 1, CIVI 4 e CIVI 2 devono essere respinte in
quanto l’accusato è stato prosciolto dai capi d’imputazione che le
concernevano, quelle della parte civile CIVI 3 meritano di essere approfondite.
A tal titolo il legale di quest’ultima ha postulato il riconoscimento del danno
corrispondente alle spese di patrocinio, così come da lui indicato nel dettaglio
con l’allegato 16 agosto 2005 a cui vanno sommate le prestazioni da quella data
ad oggi, nonché fr. 3'123.-- relativi alla somma incassata dalla __________ per
la vendita dei 90 orologi alla __________.
Preso atto che
la parte civile in questione non ha formulato alcuna opposizione al decreto
d’accusa, ci si deve limitare in questa sede a confermare il riconoscimento di
fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale, con contestuale rinvio al
competente foro civile per le ulteriori pretese, constatato che il danno subito
dalla CIVI 3 supera abbondantemente tale importo, come attestato dalle note
d’onorario del suo legale prodotte agli atti.
18.
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 1’100.--, sono posti a carico
dell’imputato.
visti gli art. 155 cifra 1, 172 CPS;
41.
cpv. 1 lett. a) e b) LDes; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
violazione del diritto di
design, art. 41 cpv. 1 lett. a) e b) LDes,
per i fatti compiuti a Chiasso,
Zurigo, Hong Kong e San Marino in data 23 settembre 2001, nelle
circostanze descritte al punto 2 del decreto di accusa n. DA 119/2006 del 23
gennaio 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di contraffazione di
merci, art. 155 cifra 1 CPS, per i fatti descritti al punto 1 del summenzionato
decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al versamento alla parte
civile CIVI 3, dell’importo di fr. 5'000.--a titolo di risarcimento parziale
(art. 267 cpv. 2 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
rinvia la parte civile CIVI 3, al
competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento
(art. 267 cpv. 1 CPP);
respinge l’istanza di risarcimento
danni avanzata dalle parti civili CIVI 1, , e CIVI 2,;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della
sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando
polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster