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Decisione

10.2006.57

acquistare e mettere in commercio orologi e parti di orologi contraffatti; ordinare, acquistare e rivendere copie servili di un modello di orologio il cui design era protetto

17 ottobre 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. Possono essere accolte, e

se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, attualmente

disoccupato, è stato alle dipendenze della ditta __________, con sede in __________,

dal 1996 al 31 marzo 2005. Il suo ruolo in seno a questa società, attiva nel

ramo del commercio e della lavorazione di orologi o loro componenti, era quello

di direttore de facto, anche se egli si è definito, in sede di interrogatorio,

come responsabile del marketing. In effetti era lui che si occupava di tutte le

questioni tecniche, dei contatti con i fornitori e con i clienti, della scelta

della merce e della sua verifica. Solo gli aspetti contabili ed i lavori di

mera natura burocratica erano demandati all’amministratrice unica __________.

Nell’adempimento dei propri compiti

l’imputato era completamente indipendente, non soggiacendo alla sorveglianza o

alle disposizioni di altre persone (“ADR che io non ricevo istruzioni da

nessuno”, cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre 2001).

Considerandi

2.

Il 26 febbraio 2001

l’Ispettorato doganale di Ponte Tresa, ha sequestrato all’aeroporto di Lugano-Agno

una partita di 10 cartoni contenti 1556 orologi da polso, rispettivamente loro

componenti, provenienti dalla società __________, Hong Kong, (di seguito __________)

e destinati alla __________.

Il 6 marzo 2001, il Servizio

anti-contraffazione della Federazione dell’industria orologera svizzera, ha

allestito, su mandato della Direzione delle Dogane, due referti peritali

concernenti i beni in questione con i quali ha stabilito che parte degli

orologi e loro accessori confiscati, tutti privi di marca, sarebbe

un’imitazione del modello “Monaco” della marca TAG Heuer, di proprietà della CIVI

2.

di __________, mentre un’altra parte sarebbe un’imitazione dei modelli “Luminor”

e “Luminor Chrono” della collezione “Panerai” della marca Cartier, della CIVI 1,

__________, con contraffazione di un elemento figurativo della stessa (il ponte

proteggi corona) e nel contempo quella del marchio “OP” su 60 poussoirs. Le due

verifiche hanno permesso agli esperti inoltre di concludere che, con ogni

evidenza, i pezzi sequestrati erano stati concepiti sin dal momento della loro

produzione - per altro industriale - per l’imitazione e la contraffazione dei

prodotti delle marche in oggetto.

3.

Sulla scorta della presa di

posizione della Federazione dell’industria orologera svizzera, la CIVI 2 ha

sporto, in data 12/21 giugno 2001, querela penale nei confronti degli organi

giuridici e di fatto della __________, in seguito identificati nell’imputato, e

della __________ per i titoli di violazione della Legge federale contro la

concorrenza sleale e di contraffazione di merci.

Il 27 giugno

2007.

è stata pure introdotta una denuncia contro le persone ignote responsabili

delle società __________ e __________ per gli stessi reati, ai quali è stato

aggiunto quello di violazione della Legge federale sulla protezione dei marchi

e delle indicazioni di provenienza.

In data 10 ottobre 2001 gli

inquirenti hanno effettuato una perquisizione dei locali della __________,

rinvenendo e sequestrando 212 orologi pure provenienti dalla __________,

facenti parte di una partita di 301 pezzi, 90 dei quali erano già stati venduti

ad una ditta di San Marino, la __________. Analogamente a quanto avvenuto in

precedenza anche questo lotto è stato sottoposto a perizia da parte della

Federazione dell’industria orologera svizzera, dalla quale è emerso che si

tratta di articoli rappresentanti delle contraffazioni prodotte in maniera

industriale in Asia (probabilmente Cina) e destinate al mercato europeo,

costituenti copie servili riproducenti il modello “Oyster Perpetual Cosmograph Daytona”,

di proprietà della CIVI 3,.

Il 25 ottobre 2001/15 novembre

2001.

la CIVI 3, , e la CIVI 4, , hanno sporto querela penale con domanda di

sequestro nei confronti della __________, __________, del sig. ACCU 1, ,

della __________, Hong Kong, della __________, San Marino, e contro ignoti per

il titolo di contraffazione di merci, art. 155 CPS, di lesione degli art. 24 e

25.

della Legge federale sui disegni e modelli industriali (LDMI), di lesione

dell’art. 61 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle

indicazioni di provenienza (LPM) e di infrazione agli art. 2, 3 e 23 della Legge

federale contro la concorrenza sleale (LCSl).

4.

Il 14 febbraio 2002 l’allora

Procuratore pubblico __________, dopo aver esaminato le denunce e gli atti

delle informazioni preliminari, ha ritenuto non sussistessero sufficienti

elementi per la promozione dell’accusa ed ha decretato un non luogo a procedere

nei confronti dell’imputato, riconosciuto organo della __________, ed in quelli

degli organi della __________. Inspiegabilmente tale decisione si è concentrata

unicamente sulle accuse di contraffazione di merci e di infrazione alla LCSl,

fattispecie per le quali il magistrato inquirente ha ritenuto che gli indagati

non adempissero i presupposti soggettivi, ritenuto che, a suo dire, il qui

imputato non intendeva manifestamente indurre in errore la clientela circa

l’autenticità degli oggetti sequestrati.

Contestualmente a questa

decisione, tuttavia, il Procuratore pubblico ha confermato la confisca degli

orologi e delle loro componenti.

Il 25/26 febbraio 2005 la CIVI

1.

e la CIVI 2 hanno introdotto due istanze di promozione dell’accusa nei

confronti degli organi della __________ e di ACCU 1 per i reati di violazione

alla LPM, alla LCSl e di contraffazione di merci.

Il 28 febbraio/1. marzo 2002 la

CIVI 3 e la CIVI 4 hanno a loro volta presentato un’istanza di promozione

dell’accusa contro ACCU 1 e gli organi delle società __________ e __________

per i reati previsti agli art. 24 e 25 LDMI, 23 LCSl e 155 CPS.

L’8 gennaio 2003, con tre differenti

sentenze, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ha accolto

parzialmente le istanze di promozione dell’accusa, annullando il decreto di non

luogo a procedere del 14 febbraio 2002 ed ordinando al Procuratore pubblico di

completare le informazioni preliminari per poi nuovamente pronunciarsi sul

seguito dell’azione penale.

5.

Parallelamente, a seguito

dell’istanza 14 febbraio 2002 formulata dal Procuratore pubblico al Presidente

del Tribunale penale cantonale, è stata avviata la procedura di confisca,

conclusasi con la sentenza 13 maggio 2003 della corte cantonale, con la quale il

giudice ha accolto le richieste formulate dall’accusa ed ha ordinato la

confisca e la distruzione delle due partite di 1556 e 212 orologi da polso (e

loro parti) oggetto della presente vertenza.

L’eliminazione è stata compiuta

dalla Polizia cantonale l’11 maggio 2004.

6.

Con decreto d’accusa del 23

gennaio 2006 la Procuratrice pubblica AINQ 1, subentrata nel frattempo al

Procuratore pubblico __________, ha ritenuto il qui imputato colpevole di

contraffazione di merci e violazione del diritto di design e ne ha proposto la

condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, oltre che al pagamento alla parte civile CIVI 3 di fr.

5'000.-- a titolo di risarcimento parziale del danno, mentre l’ha rinviata al

competente foro civile per le restanti pretese.

Con scritto 30/31 gennaio 2006

il signor ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto summenzionato. Da qui la

presente procedura.

7.

Da quanto l’istruttoria ha

permesso di appurare, i fatti alla base della vicenda qui in esame, si possono

riassumere come segue.

La __________ era ed è tuttora principalmente

attiva nell’acquisto di orologi semi lavorati da paesi asiatici, in particolar

modo da Hong Kong, con lo scopo di rivenderli, sempre in tale forma, a clienti

in Europa.

Uno dei fornitori cui faceva

regolarmente capo la ditta ai tempi dei fatti in discussione era proprio la __________,

con la quale intratteneva rapporti d’affari dal 1997/1998 e dalla quale

acquistava merce circa 10/15 volte all’anno per poi destinarla a società attive

sul mercato dei turisti balneari in Italia e San Marino (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputato 10 ottobre 2001, pag. 3). Tra quest’ultime si

annoverava pure la __________ di Serravalle San Marino.

8.

Le partite di orologi e

componenti sequestrate sono state ordinate a __________ dall’imputato in piena

autonomia e senza l’intervento di terze persone: “Sono io cioè che mi occupo

dei contatti con i clienti e che decide in seno alla __________ quale merce

ordinare e come lavorarla” e “Delle tre partite di merce oggetto delle

denunce penali mi sono occupato io. Sono io che ho acquistato la merce oggi in

parte sequestrata” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre

2001, pag. 2).

Sia il materiale simil TAG Heuer

e Panerai, che quello simil Rolex è stato ordinato senza che vi fossero già,

contrariamente alle usanze di __________, dei clienti predestinati e con una

modalità di scelta identica: “Solitamente alla __________ si descrive il

tipo di merce di cui si ha bisogno. Per esempio oggi la tendenza è rivolta agli

orologi piuttosto grossi. Per cui io chiedo alla __________ che tipo di orologi

hanno a disposizione con queste caratteristiche. Do poi delle indicazioni

supplementari tipo la forma del quadrante o il colore del quadrante. Poi loro mi

fanno avere delle offerte.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato

13.

dicembre 2001, pag. 2).

Per meglio far capire quali

fossero le sue esigenze, il prevenuto era uso indicare ai fornitori di Hong

Kong addirittura il nome del modello di riferimento originale: “Quando io

faccio la richiesta a Hong Kong ho in mente un certo modello di orologio. Io

chiedo quindi ad Hong Kong di mandarmi merce che assomiglia a questo modello

che ho in mente.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre

2001, pag. 3).

In un secondo tempo egli, sulla

scorta di queste istruzioni, si faceva mandare dei campioni da esaminare, sulla

base dei quali avrebbe deciso quale acquistare. Nella fattispecie questa prassi

non è stata seguita per nessuno dei tre modelli: per gli orologi tipo Rolex

l’ordinazione è avvenuta partendo dalla consultazione di un catalogo

specialistico, nel quale l’esemplare era indicato come “Crono Madreperla”,

rispettivamente dopo l’esame di disegni e fotografie inviati dalla __________ a

__________ via fax. Per contro il modello Panerai è stato scelto dopo che il

prevenuto ha avuto occasione di incontrare il rappresentante della ditta

asiatica alla fiera di Basilea ed ha avuto l’opportunità di visionarne

direttamente un campione: “I modelli Cartier come detto li avevo visti a

Basilea. Uno dei modelli con il copri corona mi piaceva in quanto dava un tocco

di prestigio.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 dicembre

2001, pag. 5). In merito al modello TAG Heuer, infine, il signor ACCU 1 non è

stato in grado di ricordare se per la sua scelta abbia fatto capo ad un prototipo

o ad un disegno.

9.

Tutti gli orologi sono giunti,

o avrebbero dovuto giungere, in __________ privi di logo sul quadrante, oltre

che delle parti di cassa e cinturino sulle quali normalmente vengono apposti i

segni distintivi delle varie marche.

Le spiegazioni fornite in

merito dall’accusato sono state talvolta contraddittorie e poco convincenti,

soprattutto a riguardo dei motivi alla base della richiesta di invio separato

delle varie componenti, nonché a quello della destinazione che i prodotti

avrebbero dovuto avere e delle modalità di lavorazione-assemblaggio. Univoche

sono tuttavia risultate essere sul fatto che non era stato in alcun modo

previsto di farvi apporre il logo originale delle parti civili, ma vi avrebbe dovuto

essere stampato quello “Grand Prix __________” della __________ o quello

dell’eventuale cliente, a seconda dei desideri di quest’ultimo e delle

prospettive di vendita.

Lineare nelle sue dichiarazioni

ACCU 1 lo è stato pure stato in merito alla sua mancata volontà di indurre in

errore i propri clienti o i consumatori finali circa l’effettiva qualità o

autenticità degli orologi loro proposti: “Io con la __________ non avevo

nessuna intenzione di creare confusione con il marchio e le marche degli altri”

(cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 10 ottobre 2001, pag. 5) o “Tengo

a sottolineare che non ho agito intenzionalmente. Non era mia intenzione

immettere nel commercio orologi contraffatti.” (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputato 14 luglio 2005, pag. 5). A suo modo di vedere, un errore

non era sostanzialmente ipotizzabile, essendo possibile per chiunque capire che

si trattava di merce di scarsa qualità, chiaramente differente da quella

originale, seppur a prima vista per certi versi analoga.

10.

Giusta l’art. 155 CPS è punito

con la detenzione o con la multa chiunque, allo scopo di frode nel commercio e

nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore

a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica

merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci.

Dal punto di vista oggettivo è

necessario che ci si trovi di fronte a merci falsificate o contraffatte,

destinate ad essere messe in commercio.

Vi è falsificazione laddove il

prodotto è stato trasformato in maniera tale che non risulta evidente

all’acquirente che esso, in realtà, non possiede le caratteristiche e le

qualità che in apparenza mostra di avere oppure ove, senza alcuna modifica

della sua sostanza, esso è stato munito di un segno, di un marchio o di una

dichiarazione che non corrisponde alla sua reale natura (cfr. DTF 84 IV

91, 96).

Una contraffazione è invece

data se il prodotto è stato realizzato da un’altra persona o con altri

materiali rispetto a quelli che esso richiama. Non è necessario che l’oggetto

incriminato sia di qualità inferiore rispetto a quello cui si richiama, basta

che non si tratti del prodotto di marca proclamato (cfr. Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol I, art. 155, n. 9).

Dal punto di vista soggettivo,

l’autore deve aver agito intenzionalmente, con lo scopo di ingannare il

prossimo nell’ambito delle loro relazioni d’affari, oppure avendo saputo che l’acquirente

avrebbe rivenduto la merce a terzi come autentica (cfr. SJ 1987, pag. 51 ss.).

Il dolo eventuale è sufficiente.

11.

Nella fattispecie l’istruttoria

non ha permesso di raccogliere elementi a sufficienza per stabilire che il

signor ACCU 1 avesse effettivamente intenzione di immettere sul mercato gli

orologi in questione facendoli passare per quello che in realtà non erano.

Seppur avesse preso atto (o almeno avrebbe dovuto farlo, vista la sua

formazione e la sua esperienza nel settore) che essi possedevano analogie

importanti con i modelli originali di riferimento, non è dimostrato che egli

intendesse proporli ai clienti, direttamente o per interposta persona, in altra

maniera se per quello che effettivamente egli riteneva fossero, cioè orologi di

basso valore che, a parte una certa somiglianza di primo acchito, nulla avevano

a che spartire con i modelli delle marche Rolex, Panerai o TAG Heuer.

Il prezzo di rivendita, con un

margine del 20% sul prezzo d’acquisto (in media di USD 20.--), è, in questo

senso, un indizio che conferma la buona fede del prevenuto.

Nemmeno dal punto di vista

oggettivo, il castello accusatorio ha trovato conferma. In effetti, non

essendovi prova alcuna che l’imputato avesse previsto di apporre o far apporre

dai clienti i loghi protetti delle parti civili sui pezzi confiscati, ma anzi

essendo stato dimostrato che i 90 pezzi rivenduti alla __________ di San Marino

sono stati muniti del marchio “KK”, è difficilmente ipotizzabile che un

consumatore medio potesse essere indotto a ritenere erroneamente di trovarsi di

fronte ad un orologio originale. In effetti è inverosimile che qualcuno scambi

per Rolex, rispettivamente Panerai o TAG Heuer, un pezzo privo del relativo

emblema, rispettivamente recante una griffe differente, quale “KK” o “Grand Prix

__________”. Neppure uno sprovveduto potrebbe cadere in fallo.

Da ultimo occorre soffermarsi

brevemente sulle corone (poussoirs) recanti il marchio “OP”. In effetti esse,

dal punto di vista oggettivo, rappresentano una contraffazione di componenti

della marca Panerai. Da quello soggettivo, non sono tuttavia emersi indizi in

grado di smontare la tesi dell’imputato, secondo la quale egli avrebbe ordinato

in maniera generica dei campioni di poussoirs di dimensioni più grosse del

solito (che in quel periodo sembra andassero di moda) e la __________ gli

avrebbe inviato, a sua insaputa, quelli rinvenuti. In simili condizioni fanno

chiaramente difetto le componenti soggettive della commissione del reato, per

cui non è necessario un maggiore approfondimento.

Di conseguenza questo giudice -

dopo un’attenta valutazione degli atti istruttori e l’audizione dell'imputato -

oltre ad aver accertato che non sussiste il presupposto oggettivo della

falsificazione, non è manco in grado di giungere al convincimento che quest'ultimo

abbia saputo, o anche solo dubitato, di introdurre in Svizzera imitazioni

illecite di modelli d'orologio delle marche indicate nel decreto d'accusa.

Il signor ACCU 1 deve pertanto

essere prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci.

12.

L’art. 41 cpv. 1 LDes prescrive

che debba essere punito, su querela di parte, con la detenzione sino ad un anno

o con la multa fino a fr. 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, viola il

diritto di design usando illecitamente il design stesso.

La Legge federale sulla

protezione del design è entrata in vigore il 1. luglio 2002 ed ha comportato

l’abrogazione di quella sui disegni e modelli industriali del 30 marzo 1900

(LDMI). Le disposizioni sulla protezione giuridica civile e penale contenute

nella nuova normativa riprendono sostanzialmente i principi della legge previgente

e prevedono le stesse sanzioni (cfr. Staub/Celli, Designrecht - Kommentar zum

BG über den Schutz von Design, 2003, art. 41 n. 1; v.art. 24 e 25 LDMI). Come

già rilevato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello nella sua

decisione 8 gennaio 2003, prolata su istanza di promozione dell’accusa

introdotta dalla CIVI 3 e dalla CIVI 4 del 28 febbraio/1. marzo 2002 (inc. __________),

il caso in oggetto può essere analizzato sulla scorta del diritto vigente,

ritenuto che non sussistono elementi per considerare più favorevole

all’imputato quello in vigore al momento dei fatti.

Presupposto oggettivo di base

della fattispecie prevista dall’art. 41 LDes è che sussista un diritto di

design altrui, dunque una relativa iscrizione nel registro dei design in

conformità all’art. 5 LDes (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 21 ss.).

In secondo luogo occorre che vi

sia un’usurpazione della sfera tutelata dal diritto del design, attraverso una

contraffazione o un’imitazione dello stesso. Come sancito dall’art. 8 LDes, la

protezione non si limita alle copie servili ma si estende pure nei confronti di

quei design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto

il medesimo effetto generale del design registrato.

Per l’individuazione dei

connotati essenziali fa stato quanto iscritto a registro ed in particolare le

rappresentazioni grafiche in esso contenute.

Infine la fattispecie richiede

che ci sia un uso illecito del design, ove come tale si deve intendere la

produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione,

l’esportazione e il transito, nonché il possesso per tali scopi, art. 9 LDes.

13.

L’analisi della violazione del

diritto del design deve essere limitata all’acquisto ed all’importazione degli

orologi tipo Rolex Oyster Perpetual Daytona, poiché né la CIVI 1, né la CIVI 2,

contrariamente a quanto fatto dalla ditta detentrice dei diritti Rolex, hanno

sporto querela nei confronti del signor ACCU 1 per il reato connesso.

Come risulta dal referto del

servizio anti contraffazione della Federazione dell’industria orologera

svizzera n. 9132 del 4 febbraio 2002, il modello Rolex Oyster Perpetual Daytona

è stato depositato sotto il n. DM 018410 dalla CIVI 3.

Dal punto di vista della

somiglianza, i periti della menzionata autorità di categoria hanno concluso: “Considerant

la forme dans son ensemble, la pièce-échantillon n. 1 est très proche du modèle

déposé Rolex. Tous les éléments distinctifs du dessin

original sont reproduits. La similarité est évidente et à même d’instaurer la

confusion la plus totale dans l’esprit du client final.“ ed inoltre: “ces pièces sont des copies serviles; elles ont été

prévues dès leur conception pour reproduire le modèle Oyster perpetual Cosmograph

Daytona, propriété de la société CIVI 3, “ (cfr. pag. 4 del rapporto).

Ma vi è

di più: nell’analisi dei singoli dettagli di costruzione i periti hanno

stabilito che la rassomiglianza è perfetta per l’attacco del braccialetto, per

il fondo, per il poussoir, per la ghiera e le lancette, mentre è grande per il

quadrante.

Il prevenuto ha contestato a

più riprese che sussista una tale affinità, elencando gli elementi che a suo

dire dovrebbero permettere una chiara distinzione tra l’originale e gli orologi

sequestrati (cfr. ad es. allegato di data 26 giugno 2002 a duplica 12 luglio

2002.

relativa alla procedura di confisca pendente di fronte al Tribunale penale,

AI n. 41). In particolar modo, per quanto concerne i prodotti analoghi al

modello Rolex, è stato posto l’accento sulla diversità evidente dei materiali

impiegati e sul palese dislivello tra la qualità del movimento originale e

quella di quello di fattura giapponese inserito nei campioni confiscati.

14.

Ben soppesate le analogie e le

difformità e preso atto che le prime prevalgono in maniera marcata, questo

giudice non può che giungere alla conclusione che l’impressione complessiva che

genera la messa a confronto dei Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

originali con gli orologi acquistati dalla __________ alla __________ è quella

di una sostanziale ripresa delle componenti essenziali del design registrato dalla

CIVI 3. A tal proposito non va dimenticato che nel caso di specie non ci troviamo

di fronte a modelli analoghi, ma a copie servili, come attestato dagli esperti

della Federazione dell’industria orologera svizzera e come facilmente intuibile

a chiunque dal semplice confronto dei rilevamenti contenuti nel loro rapporto

agli atti e dall’esame dei tre campioni a disposizione.

In effetti, come riconosciuto a

più riprese dalla giurisprudenza, semplici differenze di materiali non sono

sufficienti ad inficiare il giudizio globale (cfr. sentenza 10 giugno 2004

del Tribunale federale, in SIC! 2005, pag. 23 ss.). Addirittura non lo sono

nemmeno variazioni di colore. Singole differenze nel design non sono decisive,

mentre lo sono le identità degli elementi fondamentali dello stesso, sulle

quali il cittadino medio - che si presume non disponga nel contempo

dell’originale e dell’imitazione per effettuare una comparazione diretta -

fonda il proprio giudizio (cfr. la nota sentenza 14 luglio 2003 del Tribunale federale,

“Knoblauchpresse II”, in SIC! 2004, pag. 44 ss.). Nemmeno la probabile

apposizione di marchi o loghi differenti da quelli della Rolex sui campioni

sequestrati permette di escludere l’usurpazione del design, poiché ciò non ha

alcun influsso sulla percezione delle forme e delle peculiarità del disegno

industriale dei modelli in questione.

L’acquisto e l’importazione in

Svizzera di orologi di tale natura con l’intento di metterli sul mercato,

elvetico o straniero che sia, in maniera diretta o indiretta, cioè tramite

rivendita a altre ditte, rappresenta indubbiamente una lesione del design ai

sensi dell’art. 41 cpv. 1 LDes.

15.

Soggettivamente la persecuzione

del reato è consentita solo qualora esso sia stato commesso intenzionalmente o

perlomeno con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 35).

A tal proposito non è necessario

che l’autore abbia saputo della registrazione del design leso, ma è sufficiente

che egli sapesse dell’esistenza di tale design, rispettivamente, sulla scorta

delle circostanze concrete, ne avesse dovuto essere a conoscenza, e di

conseguenza avesse anche dovuto prendere in considerazione che esso era stato

regolarmente registrato. In effetti la dottrina e la giurisprudenza ritengono

che in simili situazioni chi agisce debba intraprendere tutti passi necessari a

chiarire la situazione giuridica; se non lo fa agisce con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli,

op. cit., art. 41 n. 37).

E’ indubbio che il prevenuto

non fosse un neofita ma che fosse già ai tempi dei fatti persona cognita nel

ramo del commercio di orologi e che fosse a conoscenza dell’esistenza del

modello originale Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona regolarmente

registrato, o che per lo meno dovesse esserlo. In effetti egli era attivo già

da almeno un decennio nel settore orologero, del quale, come ha avuto modo di

confermare al dibattimento, si riteneva un buon conoscitore. Proprio in

funzione dell’ottimizzazione delle vendite, necessitava di un continuo e

costante aggiornamento che gli permettesse di individuare e prevedere le

tendenze del mercato. A tal fine, oltre alla consultazione di cataloghi e

documentazione specifica, visitava regolarmente le fiere internazionali

specialistiche, soprattutto quella di Basilea.

Anche quale semplice cittadino,

l’imputato non poteva non sapere che l’importazione e la vendita di orologi

simili a quelli prodotti da marche preesistenti fosse vietata dalla legge. In

effetti chiunque nel mondo occidentale è già stato confrontato con prodotti

contraffatti e sa che si tratta del frutto di attività illecite. A maggior

ragione quindi coloro che sono professionalmente attivi in tali ambiti non

possono non sapere che vi sono strette regole di protezione della proprietà

intellettuale.

Non va poi dimenticato che le

ordinazioni sono state effettuate ad Hong Kong, città nota, tra le altre cose,

per essere uno dei maggiori fulcri della contraffazione e del traffico di

imitazioni provenienti dalla Cina. Già solo questo fatto deve indurre qualsiasi

acquirente a prestare grande attenzione al tipo di merce da lui scelta.

L’imputato ha dichiarato di aver

fondato le proprie scelte sulla consultazione di riviste di nicchia tipo “Hong

Kong Watches & Clocks” (della quale ha prodotto copia agli atti) e di

essere legittimato a ritenere che se simili prodotti vengono commercializzati e

pubblicizzati liberamente significa che essi non infrangono alcuna norma di

legge. Da una semplice lettura di quanto si trova sotto l’impressum del numero

della rivista in questione, si può facilmente comprendere come una simile

conclusione non solo non sia sostenibile, ma sia addirittura in mala fede. In

effetti il periodico stesso dichiara di non assumersi alcuna responsabilità per

la merce offerta e consiglia ai commercianti di adottare delle precauzioni

prima di effettuare degli affari con gli inserzionisti: “The Hong Kong Development

Council makes no representation o warranty regarding the advertisers, their products

or the potential infringement of any intellectual property rights of any third parties

and accepts no responsibility, liability or obligation, in relation to any of

the statemens, photographs or illustrations appearing in advertisments in this

magazine. Inclusion of any particular advertisement

does not mean that goods or services advertised therein have the approval of or

are endorsed by the Hong Kong trade Development Council. It is recommended that normal

precautions be taken before any business is transacted with any adviser.” (cfr. l’esemplare della rivista Hong Kong Watches & Clocks

allegato agli atti, pag. 3 in fondo).

Si aggiunga infine che, come

emerso nel corso dell’istruttoria, non era la prima volta che della merce

veniva confiscata a lui o alla sua ditta (cfr. sue dichiarazioni al

dibattimento e verbale di interrogatorio 10 ottobre 2001 del teste __________,

pag. 4). Anche se nei casi precedenti tutto si è poi risolto per il meglio e

gli orologi sono stati sbloccati, simili eventi avrebbero dovuto portare il

signor ACCU 1 a comprendere come il rischio di avere a che fare con prodotti

lesivi di diritti altrui e pertanto illegali sia molto elevato, per cui, prima

di ogni manovra commerciale, si impone un approfondimento minimo di tali

aspetti ed una verifica sul mercato (che nel caso di specie non avrebbe

richiesto grandi sforzi, vista la nomea della marca e del prodotto imitato,

nonché il fatto che i modelli in questione sono notoriamente tra i più

contraffatti al mondo).

L’imputato ha dunque agito

perlomeno con dolo eventuale, se non addirittura intenzionalmente.

Tale inammissibile faciloneria

è stata addirittura da lui indirettamente riconosciuta a verbale del 13

dicembre 2001: “Oggi non compro quasi più merce per paura che risulti come

assomigliante a modelli protetti. Sto guardando per comperare soltanto merce

per la quale sono tranquillo.” (cfr. verbale di interrogatorio

dell’imputato 13 dicembre 2001, pag. 6).

Per tutto quanto precede, il

signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di violazione del diritto di

design, art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDes.

16.

Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

Nella scelta

del tipo di pena, qui la detenzione sino a 1 anno o la multa fino a fr.

100'000.--, e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di

apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze

del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,

prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice

arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in

una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle

proprie sensazioni soggettive.

La pena

proposta dal Procuratore pubblico appare, a mente dello scrivente giudice,

troppo severa se riferita alla sola imputazione confermata con la presente

sentenza ed alle circostanze nelle quali il reato è stato compiuto.

In primo luogo

occorre anzitutto prendere atto che l’accusa più grave, cioè quella di

contraffazione di merci è caduta, per cui si impone una riconsiderazione della

sanzione contenuta nel decreto in discussione.

Una violazione

del diritto del design altrui, se commessa da una persona cognita e professionalmente

attiva nel commercio dei prodotti incriminati come lo è il signor ACCU 1,

assume maggior rilevanza rispetto ai casi in cui ad agire sono comuni

cittadini. A ciò va aggiunto che l’infrazione qui confermata concerne solo la

violazione della proprietà intellettuale di una delle parti civili, unicamente

perché le altre non hanno sporto querela penale come richiesto dall’art. 41 LDes;

ciononostante non si può dimenticare che l’operazione commerciale illecita non

è stata un caso unico, ma si è ripetuta almeno un’altra volta per gli orologi simil

TAG Heuer e per quelli simil Panerai.

Infine non si

può dimenticare l’ostinazione con la quale, sino all’ultimo, il signor ACCU 1

ha sostenuto che gli orologi in questione non ledono alcun diritto altrui.

A favore

dell’imputato concorrono la sua incensuratezza nonché il fatto che si trovi in

una situazione sociale piuttosto solida, fattori che rendono ipotizzabile una

sospensione condizionale della pena privativa della libertà.

In queste

circostanze si giustifica pertanto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

17.

Mentre le

pretese delle parti civili CIVI 1, CIVI 4 e CIVI 2 devono essere respinte in

quanto l’accusato è stato prosciolto dai capi d’imputazione che le

concernevano, quelle della parte civile CIVI 3 meritano di essere approfondite.

A tal titolo il legale di quest’ultima ha postulato il riconoscimento del danno

corrispondente alle spese di patrocinio, così come da lui indicato nel dettaglio

con l’allegato 16 agosto 2005 a cui vanno sommate le prestazioni da quella data

ad oggi, nonché fr. 3'123.-- relativi alla somma incassata dalla __________ per

la vendita dei 90 orologi alla __________.

Preso atto che

la parte civile in questione non ha formulato alcuna opposizione al decreto

d’accusa, ci si deve limitare in questa sede a confermare il riconoscimento di

fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale, con contestuale rinvio al

competente foro civile per le ulteriori pretese, constatato che il danno subito

dalla CIVI 3 supera abbondantemente tale importo, come attestato dalle note

d’onorario del suo legale prodotte agli atti.

18.

La tassa di

giudizio e le spese, per complessivi fr. 1’100.--, sono posti a carico

dell’imputato.

visti gli art. 155 cifra 1, 172 CPS;

41.

cpv. 1 lett. a) e b) LDes; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

violazione del diritto di

design, art. 41 cpv. 1 lett. a) e b) LDes,

per i fatti compiuti a Chiasso,

Zurigo, Hong Kong e San Marino in data 23 settembre 2001, nelle

circostanze descritte al punto 2 del decreto di accusa n. DA 119/2006 del 23

gennaio 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di contraffazione di

merci, art. 155 cifra 1 CPS, per i fatti descritti al punto 1 del summenzionato

decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al versamento alla parte

civile CIVI 3, dell’importo di fr. 5'000.--a titolo di risarcimento parziale

(art. 267 cpv. 2 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia la parte civile CIVI 3, al

competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento

(art. 267 cpv. 1 CPP);

respinge l’istanza di risarcimento

danni avanzata dalle parti civili CIVI 1, , e CIVI 2,;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della

sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando

polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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