10.2006.577
Colpire con un pugno alla mascella ed incolpare una persona di dovergli dei soldi
27 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.577
Data decisione, Autorità:
27.06.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire con un pugno alla mascella ed incolpare una persona di dovergli dei soldi
DIFFAMAZIONE
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 173 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.577
DA
4257/2006
Bellinzona
27
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________, presso
__________ “__________”, il __________, commesso vie di fatto contro CIVI 1
colpendolo con un pugno alla mascella;
2. diffamazione,
per avere, nelle medesime
circostanze menzionate al punto 1, comunicando con gli addetti alla
sorveglianza della discoteca, incolpato CIVI 1 di dovergli dei soldi;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 173 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 4257/2006 di
data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 6 (sei)
giorni di detenzione da espiare.
2. Il rinvio della parte
civile al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 dicembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 giugno 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2/4 maggio
2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 47, 106, 126 cpv.
1, 173 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. vie di fatto
1.2. diffamazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.
4. Sulle pretese della parte
civile che chiede un risarcimento di fr. 50'000.-.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di
fatto e diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4257/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 4
(quattro) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
320.- (trecentoventi);
1.1. l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
respinge le pretese della parte
civile.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 320.00 pena
pecuniaria
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 970.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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