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Decisione

10.2006.577

Colpire con un pugno alla mascella ed incolpare una persona di dovergli dei soldi

27 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 6 (sei)

giorni di detenzione da espiare.

2. Il rinvio della parte

civile al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 dicembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 giugno 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2/4 maggio

2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 47, 106, 126 cpv.

1, 173 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1. vie di fatto

1.2. diffamazione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.

4. Sulle pretese della parte

civile che chiede un risarcimento di fr. 50'000.-.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto e diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4257/2006 del 20 novembre 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 4

(quattro) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

320.- (trecentoventi);

1.1. l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

Considerandi

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

respinge le pretese della parte

civile.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 320.00 pena

pecuniaria

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 970.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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