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Decisione

10.2006.580

Autista dipendente di una SA che sottrae della merce appartenente alla società per procacciarsi un indebito profitto

31 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4379/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 giorni di

detenzione.

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata

nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2006;

indetto il

dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno preso parte l’autorità inquirente, Sost.

Procuratore pubblico AINQ 1, __________, l’accusato, e il suo difensore, avv. DI

1, __________; la parte lesa ha assistito al dibattimento;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sost. Procuratore pubblico, AINQ

1, __________, il quale premette che i fatti e la loro qualifica giuridica

appaiono pacifici. Quanto alla commisurazione della pena da lui proposta nei

riguardi del prevenuto, egli evidenzia la colpa grave dell’imputato (egli ha

dei precedenti specifici), il tradimento ai danni del suo datore di lavoro,

l’assenza di bisogno degli oggetti di cui si era appropriato (indice di

incapacità a gestirsi e di mancanza di progettualità), e l’assenza della debita

comprensione degli atti di cui si è reso protagonista. In merito alla pena

principale, conferma in principio la sua proposta, senza opporsi a una sua tramutazione

in ore di lavoro di pubblica utilità in base al nuovo diritto, ma esclude la

sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda la revoca caldeggiata,

il Magistrato inquirente è dell’avviso che la prognosi sia negativa; inoltre,

l’espiazione della pena detentiva in regime di semiprigionia (art. 77b CP)

permetterebbe in ogni caso al prevenuto di dare vita al suo progetto

professionale (comunque non ancora messo in atto) e di continuare la sua cura

senza problemi. Pertanto, chiede la revoca della precedente condanna di sei

mesi;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________,

il quale non contesta la consumazione del reato di appropriazione indebita.

Mette di contro in evidenza il sincero pentimento del suo assistito e l’assenza

di motivo di lucro per il gesto da lui perpetrato. Egli reputa la pena

principale di 120 ore di lavoro di pubblica utilità eccessiva e sproporzionata

e sottolinea che, nell’ambito della commisurazione della pena, occorre

considerare la lieve entità dei valori sottratti, l’ammissione spontanea del

prevenuto (si è costituito di sua iniziativa, dopo consulto con il proprio

avvocato, presso gli uffici della polizia cantonale) e l’intenzione di

concretizzare un nuovo progetto professionale grazie anche al sostegno dei

genitori. Così, chiede una riduzione della stessa e pure l’ammissione al

beneficio della sospensione condizionale della pena. Con riferimento alla

revoca, il difensore pone l’accento sul tempo trascorso tra fatti alla base

della sentenza delle Assise correzionali e quelli a fondamento delle

appropriazioni (quasi due anni); sul carattere lieve del reato contestato dal

procuratore (valore di fr. 1500.- ca.); sulla volontà del prevenuto di tornare

nel modo del lavoro (come testimoniato dall’UCR) e di adoperarsi, con il sostegno

dela padre, per trovare potenziali, futuri clienti; sull’effettivo e importante

aiuto fornito dai genitori (la madre si occupa della gestione della situazione

finanziaria del prevenuto, il padre lo coinvolge a livello professionale); e

sugli accordi trovati con l’ufficio esecuzioni e fallimento per onorare i

debiti da lui contratti in passato. Per queste ragioni, il difensore si schiera

contro la revoca della precedente condanna. In via subordinata, egli suggerisce

l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, secondo il quale è possibile commutare

la pena precedente in una pena unica, che a suo avviso dovrebbe essere quella

dei lavori di pubblica utilità, rimettendosi al giudizio del Pretore per la sua

commisurazione;

sentito il Sost. Procuratore pubblico,

per la replica, il quale ribadisce che l’espiazione nella forma della

semiprigionia non pregiudicherebbe il reinserimento del prevenuto nella società

e il proseguimento della sua cura; egli sottolinea che l’espiazione della pena

avverrebbe nell’interesse dell’accusato, visto che le condanne al beneficio

della sospensione condizionale si sono finora rivelate infruttuose; pertanto,

conferma la sua proposta di pena principale e di revoca della precedente

condanna. Da ultimo, egli soggiunge che non si opporrebbe alla proposta della

difesa di condannare l’imputato ad una pena unica, non senza evocare però

qualche dubbio sull’ammissibilità dal profilo della competenza per materia del

pretore a statuire in tal senso;

sentito il difensore, per la duplica, il

quale asserisce che dal profilo tecnico la pena unica è possibile (cfr. 46 cpv.

3.

CP); inoltre precisa che delle precedenti condanne, due erano delle multe di

fr. 500.- e di fr. 600.- e che occorre dare rilievo al contenuto del

certificato medico del Dr. __________, secondo il quale una carcerazione

sarebbe di serio pregiudizio per l’accusato;

sentito per ultimo l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma di aver raggiunto una

certa maturità, di saper ora chiedere aiuto ai suoi genitori (“mio padre ha

pure investito soldi per me”) e al dr. __________. Afferma ancora di non voler

deludere suo padre e di non intendere ricadere in atti di delinquenza come in

precedenza;

posti a giudizio, con il consenso delle

parti, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di ripetuta appropriazione indebita,

per essersi appropriato,

a __________ e __________, tra

il 20 e il 31 luglio 2006,

al fine di procacciarsi un

indebito profitto,

di una cosa mobile altrui

affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di

__________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del

valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che

gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe

dovuto consegnare a clienti della ditta (refurtiva recuperata e restituita alla

parte lesa)?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di condanna a una pena

privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità,

può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena?

Se sì per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di

detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS)?

5.

In caso di condanna, deve

essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

6.

A chi il carico della tassa e

delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

12.

ss., 34 ss., 42 segg., 47 ss., 138 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di ripetuta

appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

per essersi appropriato,

a __________ e __________, tra

il 20 e il 31 luglio 2006,

al fine di procacciarsi un

indebito profitto,

di una cosa mobile altrui

affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di

__________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del

valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che

gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe

dovuto consegnare a clienti della ditta;

condanna ACCU 1,

1.

a un lavoro di pubblica

utilità di 120 (centoventi) ore da prestare;

1.1

l’accusato

è avvertito che, se non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi

confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005, ma ne

prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1 __________,

fr. 400.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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