10.2006.580
Autista dipendente di una SA che sottrae della merce appartenente alla società per procacciarsi un indebito profitto
31 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2006.580
Data decisione, Autorità:
31.07.2007, PRPEN
Titolo:
Autista dipendente di una SA che sottrae della merce appartenente alla società per procacciarsi un indebito profitto
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.580
DA
4379/2006
Bellinzona
31
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita,
per essersi appropriato, per
procacciarsi un indebito profitto, di una cosa mobile altrui affidatagli, e
meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di __________,
sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del valore di
fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che gli erano
stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe dovuto
consegnare a clienti della ditta (refurtiva recuperata e restituita alla parte
lesa);
fatti avvenuti a __________ e __________,
tra il 20 e il 31 luglio 2006;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CP richiamato l’art. 41 cifra 3 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre
Fatti
2006 n. 4379/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 giorni di
detenzione.
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata
nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2006;
indetto il
dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno preso parte l’autorità inquirente, Sost.
Procuratore pubblico AINQ 1, __________, l’accusato, e il suo difensore, avv. DI
1, __________; la parte lesa ha assistito al dibattimento;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, AINQ
1, __________, il quale premette che i fatti e la loro qualifica giuridica
appaiono pacifici. Quanto alla commisurazione della pena da lui proposta nei
riguardi del prevenuto, egli evidenzia la colpa grave dell’imputato (egli ha
dei precedenti specifici), il tradimento ai danni del suo datore di lavoro,
l’assenza di bisogno degli oggetti di cui si era appropriato (indice di
incapacità a gestirsi e di mancanza di progettualità), e l’assenza della debita
comprensione degli atti di cui si è reso protagonista. In merito alla pena
principale, conferma in principio la sua proposta, senza opporsi a una sua tramutazione
in ore di lavoro di pubblica utilità in base al nuovo diritto, ma esclude la
sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda la revoca caldeggiata,
il Magistrato inquirente è dell’avviso che la prognosi sia negativa; inoltre,
l’espiazione della pena detentiva in regime di semiprigionia (art. 77b CP)
permetterebbe in ogni caso al prevenuto di dare vita al suo progetto
professionale (comunque non ancora messo in atto) e di continuare la sua cura
senza problemi. Pertanto, chiede la revoca della precedente condanna di sei
mesi;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________,
il quale non contesta la consumazione del reato di appropriazione indebita.
Mette di contro in evidenza il sincero pentimento del suo assistito e l’assenza
di motivo di lucro per il gesto da lui perpetrato. Egli reputa la pena
principale di 120 ore di lavoro di pubblica utilità eccessiva e sproporzionata
e sottolinea che, nell’ambito della commisurazione della pena, occorre
considerare la lieve entità dei valori sottratti, l’ammissione spontanea del
prevenuto (si è costituito di sua iniziativa, dopo consulto con il proprio
avvocato, presso gli uffici della polizia cantonale) e l’intenzione di
concretizzare un nuovo progetto professionale grazie anche al sostegno dei
genitori. Così, chiede una riduzione della stessa e pure l’ammissione al
beneficio della sospensione condizionale della pena. Con riferimento alla
revoca, il difensore pone l’accento sul tempo trascorso tra fatti alla base
della sentenza delle Assise correzionali e quelli a fondamento delle
appropriazioni (quasi due anni); sul carattere lieve del reato contestato dal
procuratore (valore di fr. 1500.- ca.); sulla volontà del prevenuto di tornare
nel modo del lavoro (come testimoniato dall’UCR) e di adoperarsi, con il sostegno
dela padre, per trovare potenziali, futuri clienti; sull’effettivo e importante
aiuto fornito dai genitori (la madre si occupa della gestione della situazione
finanziaria del prevenuto, il padre lo coinvolge a livello professionale); e
sugli accordi trovati con l’ufficio esecuzioni e fallimento per onorare i
debiti da lui contratti in passato. Per queste ragioni, il difensore si schiera
contro la revoca della precedente condanna. In via subordinata, egli suggerisce
l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, secondo il quale è possibile commutare
la pena precedente in una pena unica, che a suo avviso dovrebbe essere quella
dei lavori di pubblica utilità, rimettendosi al giudizio del Pretore per la sua
commisurazione;
sentito il Sost. Procuratore pubblico,
per la replica, il quale ribadisce che l’espiazione nella forma della
semiprigionia non pregiudicherebbe il reinserimento del prevenuto nella società
e il proseguimento della sua cura; egli sottolinea che l’espiazione della pena
avverrebbe nell’interesse dell’accusato, visto che le condanne al beneficio
della sospensione condizionale si sono finora rivelate infruttuose; pertanto,
conferma la sua proposta di pena principale e di revoca della precedente
condanna. Da ultimo, egli soggiunge che non si opporrebbe alla proposta della
difesa di condannare l’imputato ad una pena unica, non senza evocare però
qualche dubbio sull’ammissibilità dal profilo della competenza per materia del
pretore a statuire in tal senso;
sentito il difensore, per la duplica, il
quale asserisce che dal profilo tecnico la pena unica è possibile (cfr. 46 cpv.
3.
CP); inoltre precisa che delle precedenti condanne, due erano delle multe di
fr. 500.- e di fr. 600.- e che occorre dare rilievo al contenuto del
certificato medico del Dr. __________, secondo il quale una carcerazione
sarebbe di serio pregiudizio per l’accusato;
sentito per ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma di aver raggiunto una
certa maturità, di saper ora chiedere aiuto ai suoi genitori (“mio padre ha
pure investito soldi per me”) e al dr. __________. Afferma ancora di non voler
deludere suo padre e di non intendere ricadere in atti di delinquenza come in
precedenza;
posti a giudizio, con il consenso delle
parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di ripetuta appropriazione indebita,
per essersi appropriato,
a __________ e __________, tra
il 20 e il 31 luglio 2006,
al fine di procacciarsi un
indebito profitto,
di una cosa mobile altrui
affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di
__________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del
valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che
gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe
dovuto consegnare a clienti della ditta (refurtiva recuperata e restituita alla
parte lesa)?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di condanna a una pena
privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità,
può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena?
Se sì per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS)?
5.
In caso di condanna, deve
essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6.
A chi il carico della tassa e
delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
12.
ss., 34 ss., 42 segg., 47 ss., 138 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di ripetuta
appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per essersi appropriato,
a __________ e __________, tra
il 20 e il 31 luglio 2006,
al fine di procacciarsi un
indebito profitto,
di una cosa mobile altrui
affidatagli, e meglio per avere, in qualità di autista della ditta LESA 1 SA di
__________, sottratto, in due occasioni distinte, un condizionatore d’aria del
valore di fr. 400.00 e un televisore del valore di fr. 1'229.55, oggetti che
gli erano stati affidati presso il magazzino della ditta e che egli avrebbe
dovuto consegnare a clienti della ditta;
condanna ACCU 1,
1.
a un lavoro di pubblica
utilità di 120 (centoventi) ore da prestare;
1.1
l’accusato
è avvertito che, se non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi
confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il 28 settembre 2005, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1 __________,
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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