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Decisione

10.2006.581

Circolare in stato di ebrietà

3 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4522/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'200.00.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 7 dicembre 2006;

indetto il dibattimento 3 luglio 2007, al

quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma chiede che la pena venga ridotta e, in ogni caso,

tramutata in pena pecuniaria;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per aver condotto, a __________

il __________, l'autofurgone Renault targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4522/2006 del 4 dicembre 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di

fr. 1'800.-- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.--

(milleduecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81589),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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