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Decisione

10.2006.583

Omettere di versare gli alimenti alla propria figlia.

4 settembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato

previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4290/2006 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1. Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al

versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 29'044.75, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre 4. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data

28 novembre 2006;

indetto il

dibattimento 4 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

assistito dal difensore DI 1, nonché la signora __________ per la parte civile,

CIVI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentiti la parte

civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con il risarcimento

dell’importo ivi indicato;

il

difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, in

primis, in ordine, con richiamo alle sentenze DTF 121 IV 272 e 126 IV 131

perché la querela non è tempestiva, in secondo luogo poiché gli atti fanno

stato dell’impossibilità oggettiva da parte dell’accusato di far fronte al

pagamento (nemmeno a parte) del contributo, non raggiungendo le sue entrate

nemmeno il minimo vitale LEF.

In via

subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, la difesa postula che la

pena, sospesa condizionalmente, sia limitata a 10 aliquote giornaliere di fr.

15.— l’una. In ogni caso le pretese di parte civile devono essere rinviate al

foro civile perché necessitano di ulteriori approfondimenti, visto che vi sono

errori nel calcolo delle indicizzazioni e nella pretesa non sono stati

considerati i 250 Euro versati nell’aprile 2004;

la parte

civile in replica e la difesa in duplica;

per ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver

omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________

(__________1996) e per essa alla CIVI 1, gli alimenti fissati con sentenza di

divorzio 13 luglio 1998 della __________, così da essere in arretrato per

complessivi fr. 29'044.75 per il periodo 01.02.2004 – 31.10.2006?

2. In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4. Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o

deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data

6/10 settembre 2007 la parte civile ha inoltrato tempestiva richiesta di motivazione

della sentenza;

da qui le

presenti motivazioni

considerato in fatto e

Considerandi

che in forza della sentenza di

divorzio __________ 1998 della __________ l’accusato è chiamato a versare

mensilmente alla ex moglie, per titolo di contributo di mantenimento a favore

della figlia __________ (1996), fr.

800.

-- sino al compimento del sesto anno di età, fr. 1'000.-- dal settimo fino

al compimento del sedicesimo anno di età e fr. 1'300.-- dal diciassettesimo al

compimento del diciottesimo anno di età, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC;

che a far tempo dal 1. febbraio

2004.

l’CIVI 1 (in seguito: CIVI 1) anticipa, nei limiti degli importi fissati

dal Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli

minorenni, l’alimento per la figlia __________ alla di lei madre signora __________;

che constatata l’impossibilità

di recuperare anche solo parzialmente presso il debitore gli importi

anticipati, in data 18 marzo 2005 CIVI 1 ha sporto querela nei suoi confronti:

querela sfociata nell’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento;

che l’art. 217 cpv. 1 CP

punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che

gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi

per farlo;

che CIVI 1 è senz’altro

legittimato all’inoltro della querela in virtù degli art. 217 cpv. 2 CP e 8 del

Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli

minorenni del 18 maggio 1988;

che giusta l’art. 31 CP il

diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente

diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato; la norma riprende nella

sua sostanza l’art. 29 vCP in vigore sino al 31 dicembre 2006;

che in materia di trascuranza

degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), qualora il debitore ometta

colpevolmente di fornire durante un certo tempo e senza interruzione gli

alimenti o i sussidi dovuti, il termine di tre mesi per presentare querela

inizia a decorrere solo dall’ultima omissione colpevole, ossia, ad esempio, dal

momento in cui il debitore riprende i suoi versamenti o, per mancanza di mezzi,

si trova senza colpa nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi (T. Bosshard, Basler Kommentar, vol II,

n. 28 ad art. 217 CP, pag. 1116; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Losanna, 2007, nota 1.7 ad art. 31 CP, pag. 130 e nota 2.2

ad art. 271 CP, pag. 552; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna, 2007, pag. 136, nota 1; DTF

126.

IV 132 consid. 2a; 121 IV 175, regesto e consid. 2a);

che la giurisprudenza ha tenuto

a precisare che questo principio vale però solo nella misura in cui l’avente

diritto era a conoscenza, o perlomeno era in grado di essere a conoscenza,

dell’interruzione per omissione colpevole dei pagamenti o del fatto che

l’obbligato si trovasse, senza sua colpa, nell’impossibilità (ad esempio per

incapacità lavorativa) di fare fronte ai pagamenti (DTF 126 IV 132-133 consid.

2a; 121 IV 175 consid. 2a);

che sulla base degli

atti del Ministero Pubblico (doc. 4, verbale d’interrogatorio doc. 6, doc. 14),

della documentazione prodotta dalla difesa il 3 settembre 2007 (doc. A-N), così

come dalle risultanze dibattimentali, deve ritenersi assodato che a partire da

metà dicembre 2003 l’accusato si è trovato senza sua colpa nell’incapacità di

adempiere i suoi obblighi alimentari; incapacità (“Leistungsunfähigkeit”)

che peraltro perdura a tutt’oggi;

che con lettera 25 marzo 2004

l’accusato informava CIVI 1 di non essere più riuscito materialmente e oggettivamente

a versare gli alimenti a partire dal 15 dicembre 2003, impegnandosi nondimeno a

fare un versamento alla figlia di Euro 250.-- (ciò che ha poi fatto qualche

giorno dopo) “nella speranza di poterlo mantenere regolare una volta al

mese”;

che da questo momento

(fine marzo 2004) CIVI 1 era dunque a conoscenza sia dell’interruzione dei

pagamenti sia della dichiarata incapacità dell’accusato di fare fronte

compiutamente al pagamento dei contributi; avrebbe quindi potuto procedere agli

accertamenti necessari per la determinazione della capacità economica

dell’accusato, chiedendogli ad esempio di fornire i suoi dati fiscali (reddito

accertato per il 2003 di complessivi euro 1'650.--), a seguito di che decidere

per la querela, o rinunciarvi;

che il termine di tre mesi per

formulare querela decorreva in effetti, al più tardi, da fine marzo 2004.

Inoltrata il 18 marzo 2005, la querela in oggetto si avvera manifestamente

tardiva;

che la querela penale

costituisce un presupposto processuale “Prozessvoraussetzung”, ovvero

una condizione dell’azione penale (Rehberg/Donatsch,

Strafrecht I, 7a ed., Zurigo 2001, pag. 328; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, op. cit., pag. 132, nota 1). Pertanto, in

difetto di valida querela l’azione penale non può attuarsi; se invece l’azione

penale è già in atto, e la querela viene meno poiché dichiarata nulla o

ritirata, il procedimento deve essere annullato (Stratenwerth/Wohlers, ibidem);

che per tutto quanto precede,

l’azione penale nei confronti del signor ACCU 1 deve essere dichiarata nulla;

visti gli art.

1, 30, 31 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai

quesiti posti;

dichiara nulla l’azione penale

nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di

mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della

querela;

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

Intimazione a:

CIVI 1,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La presente sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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