10.2006.583
Omettere di versare gli alimenti alla propria figlia.
4 settembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2006.583
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti alla propria figlia.
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 271 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.583
DA
4290/2006
Bellinzona
4
settembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
tirocinante insegnante di tennis
difeso da: DI
1
prevenuto colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento,
per aver
omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________
(__________1996) e per essa a CIVI1 che li anticipa alla beneficiaria, gli
alimenti fissati con sentenza di divorzio 13 luglio 1998 della __________, così
da essere in arretrato per complessivi fr. 29'044.75 per il periodo 01.02.2004
– 31.10.2006;
Fatti
avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato
previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4290/2006 del AINQ 1, , che propone la
condanna:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 29'044.75, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre 4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data
28 novembre 2006;
indetto il
dibattimento 4 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
assistito dal difensore DI 1, nonché la signora __________ per la parte civile,
CIVI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti la parte
civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con il risarcimento
dell’importo ivi indicato;
il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, in
primis, in ordine, con richiamo alle sentenze DTF 121 IV 272 e 126 IV 131
perché la querela non è tempestiva, in secondo luogo poiché gli atti fanno
stato dell’impossibilità oggettiva da parte dell’accusato di far fronte al
pagamento (nemmeno a parte) del contributo, non raggiungendo le sue entrate
nemmeno il minimo vitale LEF.
In via
subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, la difesa postula che la
pena, sospesa condizionalmente, sia limitata a 10 aliquote giornaliere di fr.
15.— l’una. In ogni caso le pretese di parte civile devono essere rinviate al
foro civile perché necessitano di ulteriori approfondimenti, visto che vi sono
errori nel calcolo delle indicizzazioni e nella pretesa non sono stati
considerati i 250 Euro versati nell’aprile 2004;
la parte
civile in replica e la difesa in duplica;
per ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver
omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________
(__________1996) e per essa alla CIVI 1, gli alimenti fissati con sentenza di
divorzio 13 luglio 1998 della __________, così da essere in arretrato per
complessivi fr. 29'044.75 per il periodo 01.02.2004 – 31.10.2006?
2. In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4. Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data
6/10 settembre 2007 la parte civile ha inoltrato tempestiva richiesta di motivazione
della sentenza;
da qui le
presenti motivazioni
considerato in fatto e
Considerandi
che in forza della sentenza di
divorzio __________ 1998 della __________ l’accusato è chiamato a versare
mensilmente alla ex moglie, per titolo di contributo di mantenimento a favore
della figlia __________ (1996), fr.
800.
-- sino al compimento del sesto anno di età, fr. 1'000.-- dal settimo fino
al compimento del sedicesimo anno di età e fr. 1'300.-- dal diciassettesimo al
compimento del diciottesimo anno di età, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC;
che a far tempo dal 1. febbraio
2004.
l’CIVI 1 (in seguito: CIVI 1) anticipa, nei limiti degli importi fissati
dal Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli
minorenni, l’alimento per la figlia __________ alla di lei madre signora __________;
che constatata l’impossibilità
di recuperare anche solo parzialmente presso il debitore gli importi
anticipati, in data 18 marzo 2005 CIVI 1 ha sporto querela nei suoi confronti:
querela sfociata nell’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento;
che l’art. 217 cpv. 1 CP
punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che
gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi
per farlo;
che CIVI 1 è senz’altro
legittimato all’inoltro della querela in virtù degli art. 217 cpv. 2 CP e 8 del
Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli
minorenni del 18 maggio 1988;
che giusta l’art. 31 CP il
diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente
diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato; la norma riprende nella
sua sostanza l’art. 29 vCP in vigore sino al 31 dicembre 2006;
che in materia di trascuranza
degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), qualora il debitore ometta
colpevolmente di fornire durante un certo tempo e senza interruzione gli
alimenti o i sussidi dovuti, il termine di tre mesi per presentare querela
inizia a decorrere solo dall’ultima omissione colpevole, ossia, ad esempio, dal
momento in cui il debitore riprende i suoi versamenti o, per mancanza di mezzi,
si trova senza colpa nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi (T. Bosshard, Basler Kommentar, vol II,
n. 28 ad art. 217 CP, pag. 1116; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Losanna, 2007, nota 1.7 ad art. 31 CP, pag. 130 e nota 2.2
ad art. 271 CP, pag. 552; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna, 2007, pag. 136, nota 1; DTF
126.
IV 132 consid. 2a; 121 IV 175, regesto e consid. 2a);
che la giurisprudenza ha tenuto
a precisare che questo principio vale però solo nella misura in cui l’avente
diritto era a conoscenza, o perlomeno era in grado di essere a conoscenza,
dell’interruzione per omissione colpevole dei pagamenti o del fatto che
l’obbligato si trovasse, senza sua colpa, nell’impossibilità (ad esempio per
incapacità lavorativa) di fare fronte ai pagamenti (DTF 126 IV 132-133 consid.
2a; 121 IV 175 consid. 2a);
che sulla base degli
atti del Ministero Pubblico (doc. 4, verbale d’interrogatorio doc. 6, doc. 14),
della documentazione prodotta dalla difesa il 3 settembre 2007 (doc. A-N), così
come dalle risultanze dibattimentali, deve ritenersi assodato che a partire da
metà dicembre 2003 l’accusato si è trovato senza sua colpa nell’incapacità di
adempiere i suoi obblighi alimentari; incapacità (“Leistungsunfähigkeit”)
che peraltro perdura a tutt’oggi;
che con lettera 25 marzo 2004
l’accusato informava CIVI 1 di non essere più riuscito materialmente e oggettivamente
a versare gli alimenti a partire dal 15 dicembre 2003, impegnandosi nondimeno a
fare un versamento alla figlia di Euro 250.-- (ciò che ha poi fatto qualche
giorno dopo) “nella speranza di poterlo mantenere regolare una volta al
mese”;
che da questo momento
(fine marzo 2004) CIVI 1 era dunque a conoscenza sia dell’interruzione dei
pagamenti sia della dichiarata incapacità dell’accusato di fare fronte
compiutamente al pagamento dei contributi; avrebbe quindi potuto procedere agli
accertamenti necessari per la determinazione della capacità economica
dell’accusato, chiedendogli ad esempio di fornire i suoi dati fiscali (reddito
accertato per il 2003 di complessivi euro 1'650.--), a seguito di che decidere
per la querela, o rinunciarvi;
che il termine di tre mesi per
formulare querela decorreva in effetti, al più tardi, da fine marzo 2004.
Inoltrata il 18 marzo 2005, la querela in oggetto si avvera manifestamente
tardiva;
che la querela penale
costituisce un presupposto processuale “Prozessvoraussetzung”, ovvero
una condizione dell’azione penale (Rehberg/Donatsch,
Strafrecht I, 7a ed., Zurigo 2001, pag. 328; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, op. cit., pag. 132, nota 1). Pertanto, in
difetto di valida querela l’azione penale non può attuarsi; se invece l’azione
penale è già in atto, e la querela viene meno poiché dichiarata nulla o
ritirata, il procedimento deve essere annullato (Stratenwerth/Wohlers, ibidem);
che per tutto quanto precede,
l’azione penale nei confronti del signor ACCU 1 deve essere dichiarata nulla;
visti gli art.
1, 30, 31 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai
quesiti posti;
dichiara nulla l’azione penale
nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di
mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della
querela;
assegna le tasse
e le spese allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
Intimazione a:
CIVI 1,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La presente sentenza è definitiva.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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